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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7942 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.07.2024, rimessa al
Collegio all'udienza del 17 settembre 2025 e discussa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
TE BE NO, presso il cui studio, sito in Milano Via G. Carducci 21, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.04.1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LARA
GALLARATI, presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CONTESTUALE DOMANDA DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO EX ART. 473 BIS.49 C.P.C.
pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
VI De US (ROMANIA) in data 29.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Corsico (MI ) al n. 43, parte II, Serie C, anno 2024);
Dall'unione sono nati (maggiorenne ed economicamente indipendente) e Persona_1
(minorenne non economicamente indipendente); Persona_2
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- di disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione del minore presso di Persona_2 sé e l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
quindi di disporre che il sig. Controparte_1 possa vedere il figlio minore liberamente, previo accordi con la madre, che ne verificherà le adeguate condizioni psico-fisiche;
- di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Milano che si intende qui richiamato;
- di disporre altresì che il sig. concorra al mantenimento della moglie Controparte_1 attraverso la corresponsione di un contributo mensile minimo di € 200,00;
pagina 2 di 6 - di pronunciare decorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio tra le parti ex art. 473 bis.49 c.p.c.;a sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato: che il nucleo familiare si era trasferito in Italia nel 2008 e che nonostante fosse da tempo cessata ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi, a causa dell'abuso di alcool da parte del marito e delle pregresse condotte di violenza allo stesso addebitate, le parti avevano continuato a convivere fino all'avvio, da ultimo, a gennaio 2024, del procedimento di sfratto dall'appartamento condotto in locazione dal marito che aveva ulteriormente inasprito i rapporti tra i coniugi;
Con decreto del 17/09/2024, il Giudice Delegato fissava udienza per la comparizione personale in data 12.02.2025, incaricando contestualmente i Servizi Sociali del Comune di CORSICO (MI) di provvedere alla presa in carico del nucleo e di svolgere un'indagine psicosociale sulle condizioni psicofisiche dei genitori all'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, nonché sulle condizioni psicofisiche del figlio minore – già in carico all' , quindi sulla qualità della CP_2 relazione tra il minore e ciascun genitore e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché sugli interventi eventualmente necessari a supporto del nucleo, verificando nello specifico la situazione abitativa del minore;
quindi di provvedere alla presa in carico del padre presso il
NOA per le verifiche in ordine all'allegato abuso di alcolici, dando avvio all'eventuale percorso trattamentale ritenuto opportuno, ove lo stesso vi aderisca, regolamentando all'esito delle indagini e delle verifiche disposte anche presso il NOA, nell'interesse del minore, le frequentazioni con il padre nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, disponendo altresì l'inoltro di una relazione sugli esiti dell'indagine disposta e sugli eventuali interventi avviati, segnalando comunque senza ritardo eventuali gravi situazioni di pregiudizio per il minore.
Con memoria depositata solo in data 24.01.2025, si è costituito in giudizio CP_1
senza formulare tuttavia le proprie difese e domande.
[...]
All'udienza del 12/02/2025 il Giudice delegato provvedeva a sentire i coniugi comparsi personalmente;
il difensore di parte resistente precisava di non aver provveduto alle proprie difese essendo pendenti trattative avanzate tra le parti, anche ai fini di un'eventuale conciliazione e rilevava che il proprio assistito era disponibile alla preso in carico presso il NOA.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo sui seguenti punti:
- Rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
- Collocamento di presso l'abitazione che la madre reperirà, con frequentazioni padre-figlio Per_2 rimesse alla madre da quando cesserà la convivenza;
pagina 3 di 6 - Contributo al mantenimento del figlio minore, non appena il padre reperirà una nuova soluzione abitativa, di € 500,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fino a quel momento, il sig. si impegna a corrispondere alla moglie il 50% delle spese Parte_1 straordinarie scolastiche e mediche;
- L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre;
- Le parti si impegnano ad aderire a tutti gli interventi proposti a sostegno del nucleo dai Servizi.
I procuratori delle parti chiedevano quindi congiuntamente rinvio per verificare la tenuta degli accordi provvisori raggiunti nonché la situazione abitativa delle parti, dovendo entrambi i genitori reperire una nuova abitazione, attesa la procedura di sfratto esecutivo pendente, nonché di disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e l'attivazione degli incarichi suggeriti.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, preso atto delle trattative pendenti tra le parti e degli accordi già raggiunti, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e disponeva in conformità, rinviando all'udienza dell'1/07/2025 per la verifica degli accordi e incaricando al contempo i
Servizi Sociali di Corsico di proseguire la presa in carico del nucleo e gli interventi già demandati a supporto dello stesso, nonché di dare avvio all'intervento di educativa domiciliare presso ciascun genitore, una volta cessata la convivenza, per supportare il minore nella transizione al nuovo contesto abitativo e familiare e ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a supporto dei genitori e del minore, anche di tipo psicologico, facendo pervenire a questa AG una relazione entro il 30/06/2025 sugli esiti dell'indagine disposta e sugli eventuali interventi avviati.
All'udienza del 17/09/2025, le parti personalmente con i loro difensori confermavano gli accordi economici già raggiunti;
dichiaravano di essere d'accordo allo stato sull'affido super – esclusivo alla madre e sul collocamento del minore presso la stessa;
aderivano al monitoraggio familiare proposto dai Servizi
Sociali già incaricati e chiedevano di delegare ai Servizi la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio, sulla base degli esiti delle verifiche tossicologiche del padre in corso presso il NOA e della situazione del minore.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, sentite le parti personalmente e i loro difensori, esaminata la relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo trasmessa dai servizi sociali incaricati adottava quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
Dispone l'affido super esclusivo di alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della Per_2 residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c , la responsabilità genitoriale - a eccezione delle sole decisioni in punto collocamento e istruzione del minore e regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, il cui esercizio è attribuito ai Servizi Sociali del Comune di Corsico, con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre per tutti gli aspetti;
pagina 4 di 6 Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corsico, in stretta collaborazione con i Controparte_3
e con i Servizi Sociali competenti in relazione all'attuale domicilio della madre e del minore (Comune
[...] di DA CA – PV), ciascuno per quanto di competenza: mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo e del minore, sentito anche l'Istituto scolastico di appartenenza e segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
diano avvio a un intervento di ADM presso la madre al fine di sostenerla nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale e nella gestione del minore;
avviino ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a sostegno dei genitori e del minore;
mantengano la presa in carico del padre presso il NOA, provvedendo ad acquisire gli esiti degli accertamenti tossicologici già disposti in ordine all'allegato abuso di alcolici e dando avvio all'eventuale percorso trattamentale ritenuto opportuno, ove lo stesso vi aderisca;
provvedano a regolamentare, in base agli esiti delle indagini e dell'andamento del percorso del padre presso il NOA, le frequentazioni padre-figlio nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del minore;
provvedano altresì ad acquisire gli esiti della rivalutazione NPI del minore presso l'Uonpia competente. dispone in conformità all'accordo tra le parti che il padre provveda al mantenimento del figlio minore, mediante un contributo di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone che l'assegno unico sia versato per intero in favore della madre quale genitore collocatario prevalente
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corsico e di Comune di DA CA – PV facciano Pa pervenire a questa entro il 30/1/2025 una relazione di aggiornamento sugli esiti degli approfondimenti richiesti e sugli interventi avviati in favore del nucleo, segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Attesa la richiesta di parte ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sullo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è il luogo di residenza abituale delle parti;
per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010.
pagina 5 di 6 Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del Giudizio.
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice Delegato per valutare gli esiti degli interventi di tutela disposti e per l'ulteriore corso del giudizio di divorzio.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la separazione personale ex art. 151, 1° comma, c.c., tra e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in VI De US (ROMANIA) in data Controparte_1
29.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Corsico (MI ) al n. 43, parte II,
Serie C, anno 2024);
2) Provvede, in ordine alla prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.07.2024, rimessa al
Collegio all'udienza del 17 settembre 2025 e discussa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
TE BE NO, presso il cui studio, sito in Milano Via G. Carducci 21, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.04.1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LARA
GALLARATI, presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CONTESTUALE DOMANDA DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO EX ART. 473 BIS.49 C.P.C.
pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
VI De US (ROMANIA) in data 29.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Corsico (MI ) al n. 43, parte II, Serie C, anno 2024);
Dall'unione sono nati (maggiorenne ed economicamente indipendente) e Persona_1
(minorenne non economicamente indipendente); Persona_2
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- di disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione del minore presso di Persona_2 sé e l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
quindi di disporre che il sig. Controparte_1 possa vedere il figlio minore liberamente, previo accordi con la madre, che ne verificherà le adeguate condizioni psico-fisiche;
- di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Milano che si intende qui richiamato;
- di disporre altresì che il sig. concorra al mantenimento della moglie Controparte_1 attraverso la corresponsione di un contributo mensile minimo di € 200,00;
pagina 2 di 6 - di pronunciare decorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio tra le parti ex art. 473 bis.49 c.p.c.;a sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato: che il nucleo familiare si era trasferito in Italia nel 2008 e che nonostante fosse da tempo cessata ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi, a causa dell'abuso di alcool da parte del marito e delle pregresse condotte di violenza allo stesso addebitate, le parti avevano continuato a convivere fino all'avvio, da ultimo, a gennaio 2024, del procedimento di sfratto dall'appartamento condotto in locazione dal marito che aveva ulteriormente inasprito i rapporti tra i coniugi;
Con decreto del 17/09/2024, il Giudice Delegato fissava udienza per la comparizione personale in data 12.02.2025, incaricando contestualmente i Servizi Sociali del Comune di CORSICO (MI) di provvedere alla presa in carico del nucleo e di svolgere un'indagine psicosociale sulle condizioni psicofisiche dei genitori all'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, nonché sulle condizioni psicofisiche del figlio minore – già in carico all' , quindi sulla qualità della CP_2 relazione tra il minore e ciascun genitore e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché sugli interventi eventualmente necessari a supporto del nucleo, verificando nello specifico la situazione abitativa del minore;
quindi di provvedere alla presa in carico del padre presso il
NOA per le verifiche in ordine all'allegato abuso di alcolici, dando avvio all'eventuale percorso trattamentale ritenuto opportuno, ove lo stesso vi aderisca, regolamentando all'esito delle indagini e delle verifiche disposte anche presso il NOA, nell'interesse del minore, le frequentazioni con il padre nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, disponendo altresì l'inoltro di una relazione sugli esiti dell'indagine disposta e sugli eventuali interventi avviati, segnalando comunque senza ritardo eventuali gravi situazioni di pregiudizio per il minore.
Con memoria depositata solo in data 24.01.2025, si è costituito in giudizio CP_1
senza formulare tuttavia le proprie difese e domande.
[...]
All'udienza del 12/02/2025 il Giudice delegato provvedeva a sentire i coniugi comparsi personalmente;
il difensore di parte resistente precisava di non aver provveduto alle proprie difese essendo pendenti trattative avanzate tra le parti, anche ai fini di un'eventuale conciliazione e rilevava che il proprio assistito era disponibile alla preso in carico presso il NOA.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo sui seguenti punti:
- Rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
- Collocamento di presso l'abitazione che la madre reperirà, con frequentazioni padre-figlio Per_2 rimesse alla madre da quando cesserà la convivenza;
pagina 3 di 6 - Contributo al mantenimento del figlio minore, non appena il padre reperirà una nuova soluzione abitativa, di € 500,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fino a quel momento, il sig. si impegna a corrispondere alla moglie il 50% delle spese Parte_1 straordinarie scolastiche e mediche;
- L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre;
- Le parti si impegnano ad aderire a tutti gli interventi proposti a sostegno del nucleo dai Servizi.
I procuratori delle parti chiedevano quindi congiuntamente rinvio per verificare la tenuta degli accordi provvisori raggiunti nonché la situazione abitativa delle parti, dovendo entrambi i genitori reperire una nuova abitazione, attesa la procedura di sfratto esecutivo pendente, nonché di disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e l'attivazione degli incarichi suggeriti.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, preso atto delle trattative pendenti tra le parti e degli accordi già raggiunti, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e disponeva in conformità, rinviando all'udienza dell'1/07/2025 per la verifica degli accordi e incaricando al contempo i
Servizi Sociali di Corsico di proseguire la presa in carico del nucleo e gli interventi già demandati a supporto dello stesso, nonché di dare avvio all'intervento di educativa domiciliare presso ciascun genitore, una volta cessata la convivenza, per supportare il minore nella transizione al nuovo contesto abitativo e familiare e ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a supporto dei genitori e del minore, anche di tipo psicologico, facendo pervenire a questa AG una relazione entro il 30/06/2025 sugli esiti dell'indagine disposta e sugli eventuali interventi avviati.
All'udienza del 17/09/2025, le parti personalmente con i loro difensori confermavano gli accordi economici già raggiunti;
dichiaravano di essere d'accordo allo stato sull'affido super – esclusivo alla madre e sul collocamento del minore presso la stessa;
aderivano al monitoraggio familiare proposto dai Servizi
Sociali già incaricati e chiedevano di delegare ai Servizi la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio, sulla base degli esiti delle verifiche tossicologiche del padre in corso presso il NOA e della situazione del minore.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, sentite le parti personalmente e i loro difensori, esaminata la relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo trasmessa dai servizi sociali incaricati adottava quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
Dispone l'affido super esclusivo di alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della Per_2 residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c , la responsabilità genitoriale - a eccezione delle sole decisioni in punto collocamento e istruzione del minore e regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, il cui esercizio è attribuito ai Servizi Sociali del Comune di Corsico, con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre per tutti gli aspetti;
pagina 4 di 6 Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corsico, in stretta collaborazione con i Controparte_3
e con i Servizi Sociali competenti in relazione all'attuale domicilio della madre e del minore (Comune
[...] di DA CA – PV), ciascuno per quanto di competenza: mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo e del minore, sentito anche l'Istituto scolastico di appartenenza e segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
diano avvio a un intervento di ADM presso la madre al fine di sostenerla nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale e nella gestione del minore;
avviino ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a sostegno dei genitori e del minore;
mantengano la presa in carico del padre presso il NOA, provvedendo ad acquisire gli esiti degli accertamenti tossicologici già disposti in ordine all'allegato abuso di alcolici e dando avvio all'eventuale percorso trattamentale ritenuto opportuno, ove lo stesso vi aderisca;
provvedano a regolamentare, in base agli esiti delle indagini e dell'andamento del percorso del padre presso il NOA, le frequentazioni padre-figlio nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del minore;
provvedano altresì ad acquisire gli esiti della rivalutazione NPI del minore presso l'Uonpia competente. dispone in conformità all'accordo tra le parti che il padre provveda al mantenimento del figlio minore, mediante un contributo di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone che l'assegno unico sia versato per intero in favore della madre quale genitore collocatario prevalente
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corsico e di Comune di DA CA – PV facciano Pa pervenire a questa entro il 30/1/2025 una relazione di aggiornamento sugli esiti degli approfondimenti richiesti e sugli interventi avviati in favore del nucleo, segnalando senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Attesa la richiesta di parte ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sullo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è il luogo di residenza abituale delle parti;
per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010.
pagina 5 di 6 Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del Giudizio.
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice Delegato per valutare gli esiti degli interventi di tutela disposti e per l'ulteriore corso del giudizio di divorzio.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la separazione personale ex art. 151, 1° comma, c.c., tra e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in VI De US (ROMANIA) in data Controparte_1
29.06.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Corsico (MI ) al n. 43, parte II,
Serie C, anno 2024);
2) Provvede, in ordine alla prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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