Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6936/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Calatafimi n°20, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Torrisi.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria Battiato;
-RESISTENTE-
Oggetto: pagamento ratei assegno invalidità civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 15.07.2024, esponeva che con Decreto di Omologa del
06/07/2023 (R.G. n°11808/22 - Trib. di Catania) veniva riconosciuto invalido nella misura del 74% con decorrenza da maggio 2023, con conseguente diritto ad ottenere l'assegno mensile di invalidità, ex Legge 118/71 e succ, modifiche ed integrazioni. Rappresentava che, sebbene, avesse, al fine di ottenere la liquidazione della prestazione economica spettante, notificato all'Istituto previdenziale il
Decreto di Omologa ed inoltrato, in data 23/11/2023, il mod. AP 70 (dati socio economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile), l' , non aveva CP_1
CP_ provveduto al pagamento della prestazione. Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'assegno mensile quale invalido civile parziale (74%), per le causali di cui in epigrafe,
a far data dal mese di maggio 2023 (come statuito in CTU) con conseguente pagamento degli arretrati
Si costituiva, con memorie depositate il 16.09.2024, l' che spiegava ampie e articolate difese CP_1
non pertinenti ai fatti di causa e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 03.02.2025, ritenuto di far interloquire l' sulle ragioni della mancata CP_1
erogazione della prestazione, stante che nulla poteva riscontrarsi in merito dalla memoria di costituzione, la causa, veniva, a tal fine, rinviata all'udienza del 04.03.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Nella presente fattispecie risulta documentato e non contestato che l'accertamento sanitario è avvenuto a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con decreto che ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del
CTU, depositata in atti, che ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura percentuale del settantaquattro per cento con decorrenza da maggio 2023 (all. 1, 2, 3 fasc. parte ricorrente).
Risulta, altresì, documentato che il ricorrente ha provveduto ad inoltrare il modello AP70 corredato dalla documentazione ivi elencata, nonchè alla notifica del decreto di omologa (doc. 4 e 5 allegati al ricorso e decreto di omologa notificato depositato il 21.01.2025). Va precisato che quanto allegato e documentato da parte ricorrente non risulta contestato dall' . Controparte_3
CP_ Ciò posto si osserva che l' ha l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Parte ricorrente, come detto in data 23.11.2023, ha inviato il modello AP 70 – “Dati socio- economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ”, contenente tutte le informazioni necessarie per eseguire il pagamento dei ratei (doc.. 4 e 5 allegati al ricorso). La sussistenza dei suddetti requisiti socio economici non risulta contestata dall' il Controparte_3
quale, peraltro, invitato a interloquire (si veda verbale di causa del 03.02.2025) sulle ragioni del mancato pagamento, non esplicitate nella memoria di costituzione (non pertinente ai fatti di causa), nulla ha dedotto in merito. Nella specie, pertanto, stante l'assenza di eccezione e contestazioni da parte dell'istituto, detti requisiti possono ritenersi, così' come documentati da parte ricorrente, sussistenti. Ciò posto stante, la notifica del decreto di omologa e l'invio all'Istituto del modello AP70, “Dati socio- economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ”, contenente tutte le informazioni necessarie per eseguire il pagamento dei ratei, la domanda va accolta
CP_ e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile dal Maggio 2023, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Giuseppe Torrisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6936/2024 R.G. così statuisce:
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei maturati e non corrisposti di assegno mensile di invalidità civile dal Maggio 2023 oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi