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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice NI CI
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19205 del 2025 promossa da: Parte 1 parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria
LA IO
OGGETTO: opposizione atp
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 22.06.2022 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 1. n. 118/71
e handicap grave ex art. 3 co. 3 1. n. 104/92; di aver altresì presentato in data 12.11.2024 domanda di invalidità ai fini dell'esenzione ticket sanitario e dell'art. 80 1. n. 388/2000. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'instante invalida civile in misura del 46% e portatrice di handicap lieve, così ritenendo non sussistere i requisiti sanitari utili per beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione Medica, ritenendo la ricorrente invalida civile in misura del 46%.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L'CP_1 si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste, affermando la sussistenza di una invalidità pari al 46%.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
Nessuna osservazione critica avverso la bozza peritale è stata espressa dalla parte ricorrente nei termini concessi ex art. 445 bis co. IV cpc.
Parimenti nessuna osservazione tecnica è stata formulata dall'istante con il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sicchè a fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente dal ctu della fase preventiva, che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità ex art. 12 1. n. 118/71, dell'esenzione ticket sanitario, dell'art. 80 1. n. 388/2000 e dell'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 22 ottobre 2025
La Giudice
NI CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice NI CI
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19205 del 2025 promossa da: Parte 1 parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria
LA IO
OGGETTO: opposizione atp
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 22.06.2022 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 1. n. 118/71
e handicap grave ex art. 3 co. 3 1. n. 104/92; di aver altresì presentato in data 12.11.2024 domanda di invalidità ai fini dell'esenzione ticket sanitario e dell'art. 80 1. n. 388/2000. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'instante invalida civile in misura del 46% e portatrice di handicap lieve, così ritenendo non sussistere i requisiti sanitari utili per beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione Medica, ritenendo la ricorrente invalida civile in misura del 46%.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L'CP_1 si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste, affermando la sussistenza di una invalidità pari al 46%.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
Nessuna osservazione critica avverso la bozza peritale è stata espressa dalla parte ricorrente nei termini concessi ex art. 445 bis co. IV cpc.
Parimenti nessuna osservazione tecnica è stata formulata dall'istante con il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sicchè a fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente dal ctu della fase preventiva, che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità ex art. 12 1. n. 118/71, dell'esenzione ticket sanitario, dell'art. 80 1. n. 388/2000 e dell'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 22 ottobre 2025
La Giudice
NI CI