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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6156/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 6156/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CAPONE ANNA;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica 3.08.2022, ha citato in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro accadutogli Controparte_1
in data 5.10.2021, allorquando, intenta a percorrere a piedi Via D'Annunzio, è incappata in un'anomalia del marciapiede (i.e. una mattonella danneggiata), rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali.
Con comparsa di risposta si è costituito il , concludendo per il rigetto nel merito del Controparte_1
gravame.
La causa è stata istruita a mezzo di prova orale, con l'ascolto della parte. A scioglimento di riserva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, pertanto,
è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 In via preliminare, merita di essere evidenziato che l'atto di citazione è estremamente generico e scarno, sicché carente dei più essenziali riferimenti di fatto (orario del sinistro, condizioni di visibilità, descrizione – pure sommaria – della disconnessione e della dinamica della caduta), oltre a contenere anche un evidente errore nell'indicazione del giorno del sinistro.
Infatti, l'attrice colloca l'evento dannoso alla data del 5.10.2022, ossia in una data successiva alla proposizione della stessa domanda risarcitoria (cfr. p. 1 dell'atto di citazione). Detta indicazione, tuttavia, va intesa quale mero refuso, atteso che dalla documentazione versata in atti è facilmente evincibile che l'evento è avvenuto nel 2021; del resto, nessuna contestazione vi è stata sul punto.
Ciò posto, in ossequio al potere-dovere del Giudice di qualificare giuridicamente la domanda proposta, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice vada inquadrata giuridicamente nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c., tanto in ragione del richiamo al concetto di insidia, nonché alla qualità di parte convenuta, proprietaria e custode della res che si assume essere stata causa del sinistro.
Tanto precisato, giova quindi rammentare il quadro normativo di riferimento.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incombe in capo al danneggiato l'onere di provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
nonché - nel caso in cui il bene custodito sia inerte e privo di intrinseca pericolosità - è onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass., Ordinanza
n. 11526 del 11/05/2017).
Invero, qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve ritenersi integrato il caso fortuito, sicché la cosa in custodia si riduce al rango di mera occasione dell'evento e la condotta del danneggiato, di contro, assurge quale fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo per questa via la responsabilità del custode.
(Cass. civ. Sez. III Ord., 31/10/2017, n. 25837; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016).
Premesso tutto ciò in diritto, occorre rilevare come, nella specie, la causa del sinistro è da ricondurre al caso fortuito consistente nel comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
2 Invero, vanno evidenziate talune circostanze che inducono a ritenere che la colpa esclusiva del sinistro sia da addebitare alla stessa danneggiata.
In primo luogo, va sottolineato che la danneggiata non ha contestato di essere residente nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il sinistro, come sottolineato da parte convenuta (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta del;
da ciò è possibile comunque presumere una CP_1
discreta conoscenza dei luoghi di causa. Del resto, sebbene in sede di interrogatorio formale la abbia negato di percorrere abitualmente il marciapiede in questione, ha ammesso di Pt_1
percorrere quella stessa strada e nel dettaglio di percorrere in genere “l'altro lato del marciapiede”
(cfr. verbale di udienza del 9.05.2024). Detta dichiarazione, sebbene non assuma valore prettamente confessorio, non sconfessa la circostanza che la abiti nei pressi dei luoghi di Pt_1
causa.
Tanto premesso, va comunque evidenziato che l'insidia, che l'attrice ha esposto esser stata la causa del sinistro, consiste in una lieve sbeccatura di una mattonella.
Difatti, dalle foto versate in atti si evince che la fenditura in questione è ben visibile in ragione del diverso colore del manto stradale;
per altro verso, che siffatta anomalia è situata al margine più estremo del marciapiede, tra l'altro in corrispondenza di un palo distante pochi passi (cfr. fotogramma n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Ne deriva, quindi, che l'attrice ben avrebbe potuto preferire la parte centrale del marciapiede, atteso che questa appare notevolmente estesa e tale da consentire una comoda percorrenza per i pedoni, poiché visibilmente priva di qualsivoglia anomalia.
Del resto, nelle immediate vicinanze, come già innanzi rilevato, è presente quello che pare essere un palo della pubblica illuminazione e non è stata fornita prova circa il non funzionamento dell'illuminazione pubblica.
A ciò va pure aggiunto che, dagli stessi fotogrammi versati in atti, si evince che sul tratto di strada in questione insistono molte attività commerciali, il che non appare compatibile con la descrizione di un contesto di buio o comunque compatibile con una scarsa illuminazione.
In conclusione, la caduta sarebbe stata certamente evitabile ove la danneggiata non avesse tenuto un comportamento imprudente. Pertanto, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, attesa la ridotta attività istruttoria (concretizzatasi nel deposito, per parte convenuta, di una sola memoria istruttoria) e la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità.
3 Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984); il
Tribunale, quindi, tenuto anche conto del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, ritiene che lo scaglione di riferimento debba essere quello indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6156/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in Controparte_1
euro 3.809,00, oltre spese, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 13.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata predisposta su bozza redatta dal Funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 6156/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CAPONE ANNA;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica 3.08.2022, ha citato in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro accadutogli Controparte_1
in data 5.10.2021, allorquando, intenta a percorrere a piedi Via D'Annunzio, è incappata in un'anomalia del marciapiede (i.e. una mattonella danneggiata), rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali.
Con comparsa di risposta si è costituito il , concludendo per il rigetto nel merito del Controparte_1
gravame.
La causa è stata istruita a mezzo di prova orale, con l'ascolto della parte. A scioglimento di riserva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, pertanto,
è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 In via preliminare, merita di essere evidenziato che l'atto di citazione è estremamente generico e scarno, sicché carente dei più essenziali riferimenti di fatto (orario del sinistro, condizioni di visibilità, descrizione – pure sommaria – della disconnessione e della dinamica della caduta), oltre a contenere anche un evidente errore nell'indicazione del giorno del sinistro.
Infatti, l'attrice colloca l'evento dannoso alla data del 5.10.2022, ossia in una data successiva alla proposizione della stessa domanda risarcitoria (cfr. p. 1 dell'atto di citazione). Detta indicazione, tuttavia, va intesa quale mero refuso, atteso che dalla documentazione versata in atti è facilmente evincibile che l'evento è avvenuto nel 2021; del resto, nessuna contestazione vi è stata sul punto.
Ciò posto, in ossequio al potere-dovere del Giudice di qualificare giuridicamente la domanda proposta, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice vada inquadrata giuridicamente nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c., tanto in ragione del richiamo al concetto di insidia, nonché alla qualità di parte convenuta, proprietaria e custode della res che si assume essere stata causa del sinistro.
Tanto precisato, giova quindi rammentare il quadro normativo di riferimento.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incombe in capo al danneggiato l'onere di provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
nonché - nel caso in cui il bene custodito sia inerte e privo di intrinseca pericolosità - è onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass., Ordinanza
n. 11526 del 11/05/2017).
Invero, qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve ritenersi integrato il caso fortuito, sicché la cosa in custodia si riduce al rango di mera occasione dell'evento e la condotta del danneggiato, di contro, assurge quale fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo per questa via la responsabilità del custode.
(Cass. civ. Sez. III Ord., 31/10/2017, n. 25837; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016).
Premesso tutto ciò in diritto, occorre rilevare come, nella specie, la causa del sinistro è da ricondurre al caso fortuito consistente nel comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
2 Invero, vanno evidenziate talune circostanze che inducono a ritenere che la colpa esclusiva del sinistro sia da addebitare alla stessa danneggiata.
In primo luogo, va sottolineato che la danneggiata non ha contestato di essere residente nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il sinistro, come sottolineato da parte convenuta (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta del;
da ciò è possibile comunque presumere una CP_1
discreta conoscenza dei luoghi di causa. Del resto, sebbene in sede di interrogatorio formale la abbia negato di percorrere abitualmente il marciapiede in questione, ha ammesso di Pt_1
percorrere quella stessa strada e nel dettaglio di percorrere in genere “l'altro lato del marciapiede”
(cfr. verbale di udienza del 9.05.2024). Detta dichiarazione, sebbene non assuma valore prettamente confessorio, non sconfessa la circostanza che la abiti nei pressi dei luoghi di Pt_1
causa.
Tanto premesso, va comunque evidenziato che l'insidia, che l'attrice ha esposto esser stata la causa del sinistro, consiste in una lieve sbeccatura di una mattonella.
Difatti, dalle foto versate in atti si evince che la fenditura in questione è ben visibile in ragione del diverso colore del manto stradale;
per altro verso, che siffatta anomalia è situata al margine più estremo del marciapiede, tra l'altro in corrispondenza di un palo distante pochi passi (cfr. fotogramma n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Ne deriva, quindi, che l'attrice ben avrebbe potuto preferire la parte centrale del marciapiede, atteso che questa appare notevolmente estesa e tale da consentire una comoda percorrenza per i pedoni, poiché visibilmente priva di qualsivoglia anomalia.
Del resto, nelle immediate vicinanze, come già innanzi rilevato, è presente quello che pare essere un palo della pubblica illuminazione e non è stata fornita prova circa il non funzionamento dell'illuminazione pubblica.
A ciò va pure aggiunto che, dagli stessi fotogrammi versati in atti, si evince che sul tratto di strada in questione insistono molte attività commerciali, il che non appare compatibile con la descrizione di un contesto di buio o comunque compatibile con una scarsa illuminazione.
In conclusione, la caduta sarebbe stata certamente evitabile ove la danneggiata non avesse tenuto un comportamento imprudente. Pertanto, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, attesa la ridotta attività istruttoria (concretizzatasi nel deposito, per parte convenuta, di una sola memoria istruttoria) e la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità.
3 Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984); il
Tribunale, quindi, tenuto anche conto del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, ritiene che lo scaglione di riferimento debba essere quello indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6156/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in Controparte_1
euro 3.809,00, oltre spese, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 13.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata predisposta su bozza redatta dal Funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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