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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/09/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8891/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale nelle persone dei Magistrati:
Antonio Ruffino Presidente
Marina Cavallo Giudice
Simona Merra Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 8891/2016 R.G. promosso
DA
e rappresentate e difese dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Aprile Ximenes, presso il cui studio sito in Noci alla via Pola n. 5 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrici –
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici CP_1 in alla via Melo n. 97 domicilia ope legis; CP_1
- convenuta -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI
OGGETTO: querela di falso principale.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 03.06.2016 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
in persona del Direttore p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presumibilmente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Bari;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969,
n. 679” datata 11.11.2003 e depositata con prot. n. 1009 del 04.03.2004;
C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679”;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Le attrici esponevano in fatto di essere comproprietarie nonché locatrici dell'area sita in
Putignano (BA) sulla S.S. 172 km 208+286, distinta al Catasto Terreni del Comune di Putignano, partita 10235, foglio 35, particella 340 sub. 1 (cat. E/3), concessa in locazione alla Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. e destinata all'uso commerciale di impianto di distribuzione carburanti.
In occasione della stipula dell'atto notarile di divisione inerente detto immobile le germane apprendevano dalla visura catastale di non risultare più proprietarie di una porzione di terreno Pt_1 in virtù della sussistenza di un diritto reale di superficie – che ignoravano siccome mai costituito né dalle stesse né dal dante causa - in capo alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., da sempre solo locataria del suolo specificato.
Pertanto, le attrici formulavano apposita istanza in autotutela alla Agenzia delle Entrate -
Ufficio del Territorio di Bari, al fine di ottenere opportuni chiarimenti in merito;
l'odierna convenuta riscontrava dette istanze senza, tuttavia, fornire adeguate motivazioni. Proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso gli atti catastali prot. nn. BA212140 – BA212142 recanti “apposizione di riserva a rettifica dell'intestazione” per l'immobile sito nel Comune di Putignano e riportato nel N.C.E.U. al Fg. 35 p.lla 340 sub 1,
l'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio tributario allegando all'atto di costituzione un documento denominato “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969,
n. 679” datato 11.11.2003, depositato con prot. n. 1009 del 04.03.2004 presso l'Ufficio del Territorio di Bari ed apparentemente recante le sottoscrizioni autografe delle attrici e Parte_1 [...]
, di in qualità di Capo Area Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e del Geom. Parte_2 CP_2
, tecnico che l' assumeva esser stato incaricato dalle germane Persona_1 Controparte_1
Pt_1
Le attrici, pertanto, sporgevano denuncia-querela presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Putignano in data 03.06.2016.
In ragione di tanto, le germane contestando l'apposizione in calce al richiamato Pt_1 documento delle sottoscrizioni riportanti i loro nomi - assumendo che entrambe le firme apposte in almeno due parti del medesimo documento fossero palesemente false, in quanto l'autore materiale aveva maldestramente apposto i segni grafici in totale difformità rispetto alle loro reali firme autografe e che entrambe le firme recassero quale cognome ” (con spazio), laddove il vero Per_2 cognome delle germane attrici è (senza spazio) e non corrispondesse l'identità di Pt_1 Pt_1
(come da sottoscrizione falsa), la quale invece all'atto di nascita è registrata con il CP_3 nome di ”- introducevano l'odierno giudizio rassegnando le conclusioni precisate Parte_2 in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.09.2016 si costituiva in giudizio l' che istava, in via preliminare, per l'integrazione del contraddittorio ex art. Controparte_1
107 c.p.c. nei confronti di e della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., in persona del legale Persona_1 rappresentante p.t., in subordine per il rigetto della domanda siccome inammissibile e infondata, ovvero per l'inammissibilità e/o nullità della domanda per omessa indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità, infine nell'ipotesi di accertata nullità del documento, la convenuta chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di e della Kuwait, con Persona_1 vittoria di spese.
All'istanza ex art. 107 c.p.c. il precedente Giudice ha condivisibilmente ritenuto di non dare alcun seguito non ravvisandosi né il litisconsorzio necessario, né tantomeno l'opportunità di estendere il contraddittorio a soggetti terzi rispetto all'oggetto del giudizio delimitato alla querela di falso in via principale. Intervenuto il P.M. e autorizzata la presentazione della querela di falso, l'istruttoria si articolava mediante ctu – previo deposito del documento in originale da parte della convenuta, giusta ordinanza del 03.05.2022 – volta ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sul documento denominato “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n. 679” recante le firme delle odierne attrici e;
depositato l'elaborato Parte_1 Parte_2 peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.02.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via preliminare va detto che la decisione della presente controversa viene sottoposta alla decisione collegiale, ex art. 50-bis, n.1, c.p.c., trattandosi di una controversia nella quale è obbligatorio, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., e 70, n.5, c.p.c., l'intervento del Pubblico
Ministero.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che parte convenuta non ha depositato le note di trattazione scritta in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.02.2025, nè tantomeno gli scritti conclusivi nei concessi termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Innanzitutto deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse delle querelanti sollevata da . Controparte_1
Parte convenuta assume, al riguardo, che non vi sarebbe interesse delle attrici a coltivare il presente giudizio atteso che, anche laddove dovesse essere dichiarata la falsità della denuncia catastale, detta pronuncia sarebbe priva di utilità non potendo incidere sul diritto di proprietà di superficie vantato da Kuwait.
L'eccezione in parola si palesa infondata.
Nel caso di querela di falso proposta in via principale è escluso, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, il vaglio sulla rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, occorrendo, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta. Dunque, l'interesse ad agire con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass. Civ. sent. n. 8483/2018).
Parimenti infondata è la dedotta nullità della domanda non contenendo la querela
“l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” secondo la previsione dell'art. 221 c.p.c..
La querela di falso proposta in via principale si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione l'art. 183, comma 6,
c.p.c., senza che a ciò osti l'art. 221 c.p.c., che ha la propria ratio esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela. Nel caso di specie l'ammissibilità della querela deriva dalla produzione documentale contestuale alla citazione.
Ancora deve rilevarsi che, condivisibilmente con quanto ritenuto dal precedente Giudice, non sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti e della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., non ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio Persona_1 necessario.
Invero, il documento di cui si denuncia la falsità è stato prodotto da parte dell'odierna convenuta che avrebbe dovuto, preliminarmente, effettuare le dovute verifiche prima di procedere all'emanazione di atti amministrativi suscettibili di incidere sui diritti soggettivi degli individui coinvolti.
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova rammentare che la querela di falso è lo strumento processuale a mezzo del quale è possibile privare di efficacia probatoria privilegiata (di prova legale) l'atto pubblico, ovverosia, ai sensi dell'art. 2699 c.c., il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
In particolare, con riferimento al criterio di ripartizione dell'onere della prova della falsità dell'atto “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 2126 del
24/01/2019; Cass., sez. 3 n. 6050 del 17.6.1998; Cass., sez. 2 n. 4571 del 6.7.1983). Tale principio discende dall'applicazione dell'art. 2697 co. 1 c.c., a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, le odierne attrici hanno indicato e allegato documentazione di raffronto da cui emergeva una palese difformità delle sottoscrizioni apposte al documento per cui è causa. Inoltre, a fugare ogni dubbio è stata espletata ctu grafologica.
La causa può, quindi, essere decisa sulla base della ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
Orbene, nel proprio elaborato peritale, l'Ausiliario del Giudice ha concluso come segue: “- le due firme in verifica a nome apposte sulla “Denuncia di cambiamento a norma Parte_3 dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n. 679” dell'11.11.2003 e sul relativo allegato sono apocrife
e non riferibili tecnicamente alla mano di;
- le due firme in verifica a nome Parte_1 [...]
apposte sulla “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre Persona_3
1969 n. 679” dell'11.11.2003 e sul relativo allegato sono apocrife e non riferibili tecnicamente alla mano di ”. Parte_2
Ne discende la declaratoria di falsità delle firme oggetto di indagine e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2,
c.c. e 537 c.p.p.
Le spese processuali possono essere compensate per metà, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c., desunte dall'impossibilità oggettiva per l'opposta di valutare ex ante la falsità delle impugnate sottoscrizioni;
per il restante 50%, invece, devono regolarsi secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi occorre procedere ai sensi del D.M. n. 147/2022 (con applicazione dei valori medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per i giudizi dinanzi al Tribunale, assumendo come scaglione di riferimento il c.d. indeterminabile complessità bassa, con riduzione al 20% tenuto conto della non rilevante difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Si pongono, inoltre, a carico di parte convenuta le spese sostenute dalle attrici come da documentazione allegata e, segnatamente, €. 700,00 per perizia di parte a firma del dott.
[...]
(fattura n. 24 del 03.05.2023) ed €. 335,36 corrisposti ad in data Per_4 Controparte_1
03.12.2024 giusta cartella di pagamento n. 014 2024 00294495 22 000 emessa per “iscrizione a seguito di ordinanza del Tribunale di Bari in data 28.08.2023, per liquidazione saldo competenze per onorario svolto dal CTU N. riferimento LEX552 – N.R.G. 8891/2016”, relativa al decreto di liquidazione dei compensi al CTU emesso in data 28.08.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
03.06.2016 nei confronti di in persona del Controparte_1
Direttore p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la falsità delle sottoscrizioni di e sulla “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 Parte_3 Persona_3 della legge 1° ottobre 1969, n. 679” datata 11.11.2003 e depositata con prot. n. 1009 del 04.03.2004;
2) ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda all'annotazione sull'originale del documento la cancellazione delle firme di cui al precedente punto
1), nonché alla successiva restituzione dello stesso documento all' ; Controparte_1
3) CONDANNA in persona del Controparte_1
Direttore p.t., alla refusione della metà delle spese processuali del presente giudizio principale di falso falso (escluse quelle di C.T.U., regolate al successivo capo 4), in favore delle parti attrici, parte che liquida in €. 3.046,40, a titolo di compensi difensivi, oltre esborsi (di cui €. 545,00 per iscrizione a ruolo, €. 700,00 per C.T.P. e €. 335, 36 per cartella di pagamento n. 014 2024 00294495 22 000), rimborso forf. spese gen. (15%), Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante metà;
4) PONE le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 28.08.2023, definitivamente a carico della , condannando quest'ultima a rifondere Controparte_4
l'altra parte di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, il 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Simona Merra Antonio Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale nelle persone dei Magistrati:
Antonio Ruffino Presidente
Marina Cavallo Giudice
Simona Merra Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 8891/2016 R.G. promosso
DA
e rappresentate e difese dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Aprile Ximenes, presso il cui studio sito in Noci alla via Pola n. 5 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrici –
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici CP_1 in alla via Melo n. 97 domicilia ope legis; CP_1
- convenuta -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI
OGGETTO: querela di falso principale.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 03.06.2016 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
in persona del Direttore p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presumibilmente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Bari;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969,
n. 679” datata 11.11.2003 e depositata con prot. n. 1009 del 04.03.2004;
C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679”;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Le attrici esponevano in fatto di essere comproprietarie nonché locatrici dell'area sita in
Putignano (BA) sulla S.S. 172 km 208+286, distinta al Catasto Terreni del Comune di Putignano, partita 10235, foglio 35, particella 340 sub. 1 (cat. E/3), concessa in locazione alla Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. e destinata all'uso commerciale di impianto di distribuzione carburanti.
In occasione della stipula dell'atto notarile di divisione inerente detto immobile le germane apprendevano dalla visura catastale di non risultare più proprietarie di una porzione di terreno Pt_1 in virtù della sussistenza di un diritto reale di superficie – che ignoravano siccome mai costituito né dalle stesse né dal dante causa - in capo alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., da sempre solo locataria del suolo specificato.
Pertanto, le attrici formulavano apposita istanza in autotutela alla Agenzia delle Entrate -
Ufficio del Territorio di Bari, al fine di ottenere opportuni chiarimenti in merito;
l'odierna convenuta riscontrava dette istanze senza, tuttavia, fornire adeguate motivazioni. Proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso gli atti catastali prot. nn. BA212140 – BA212142 recanti “apposizione di riserva a rettifica dell'intestazione” per l'immobile sito nel Comune di Putignano e riportato nel N.C.E.U. al Fg. 35 p.lla 340 sub 1,
l'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio tributario allegando all'atto di costituzione un documento denominato “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969,
n. 679” datato 11.11.2003, depositato con prot. n. 1009 del 04.03.2004 presso l'Ufficio del Territorio di Bari ed apparentemente recante le sottoscrizioni autografe delle attrici e Parte_1 [...]
, di in qualità di Capo Area Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e del Geom. Parte_2 CP_2
, tecnico che l' assumeva esser stato incaricato dalle germane Persona_1 Controparte_1
Pt_1
Le attrici, pertanto, sporgevano denuncia-querela presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Putignano in data 03.06.2016.
In ragione di tanto, le germane contestando l'apposizione in calce al richiamato Pt_1 documento delle sottoscrizioni riportanti i loro nomi - assumendo che entrambe le firme apposte in almeno due parti del medesimo documento fossero palesemente false, in quanto l'autore materiale aveva maldestramente apposto i segni grafici in totale difformità rispetto alle loro reali firme autografe e che entrambe le firme recassero quale cognome ” (con spazio), laddove il vero Per_2 cognome delle germane attrici è (senza spazio) e non corrispondesse l'identità di Pt_1 Pt_1
(come da sottoscrizione falsa), la quale invece all'atto di nascita è registrata con il CP_3 nome di ”- introducevano l'odierno giudizio rassegnando le conclusioni precisate Parte_2 in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.09.2016 si costituiva in giudizio l' che istava, in via preliminare, per l'integrazione del contraddittorio ex art. Controparte_1
107 c.p.c. nei confronti di e della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., in persona del legale Persona_1 rappresentante p.t., in subordine per il rigetto della domanda siccome inammissibile e infondata, ovvero per l'inammissibilità e/o nullità della domanda per omessa indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità, infine nell'ipotesi di accertata nullità del documento, la convenuta chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di e della Kuwait, con Persona_1 vittoria di spese.
All'istanza ex art. 107 c.p.c. il precedente Giudice ha condivisibilmente ritenuto di non dare alcun seguito non ravvisandosi né il litisconsorzio necessario, né tantomeno l'opportunità di estendere il contraddittorio a soggetti terzi rispetto all'oggetto del giudizio delimitato alla querela di falso in via principale. Intervenuto il P.M. e autorizzata la presentazione della querela di falso, l'istruttoria si articolava mediante ctu – previo deposito del documento in originale da parte della convenuta, giusta ordinanza del 03.05.2022 – volta ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sul documento denominato “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n. 679” recante le firme delle odierne attrici e;
depositato l'elaborato Parte_1 Parte_2 peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.02.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via preliminare va detto che la decisione della presente controversa viene sottoposta alla decisione collegiale, ex art. 50-bis, n.1, c.p.c., trattandosi di una controversia nella quale è obbligatorio, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., e 70, n.5, c.p.c., l'intervento del Pubblico
Ministero.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che parte convenuta non ha depositato le note di trattazione scritta in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.02.2025, nè tantomeno gli scritti conclusivi nei concessi termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Innanzitutto deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse delle querelanti sollevata da . Controparte_1
Parte convenuta assume, al riguardo, che non vi sarebbe interesse delle attrici a coltivare il presente giudizio atteso che, anche laddove dovesse essere dichiarata la falsità della denuncia catastale, detta pronuncia sarebbe priva di utilità non potendo incidere sul diritto di proprietà di superficie vantato da Kuwait.
L'eccezione in parola si palesa infondata.
Nel caso di querela di falso proposta in via principale è escluso, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, il vaglio sulla rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, occorrendo, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta. Dunque, l'interesse ad agire con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass. Civ. sent. n. 8483/2018).
Parimenti infondata è la dedotta nullità della domanda non contenendo la querela
“l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” secondo la previsione dell'art. 221 c.p.c..
La querela di falso proposta in via principale si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione l'art. 183, comma 6,
c.p.c., senza che a ciò osti l'art. 221 c.p.c., che ha la propria ratio esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela. Nel caso di specie l'ammissibilità della querela deriva dalla produzione documentale contestuale alla citazione.
Ancora deve rilevarsi che, condivisibilmente con quanto ritenuto dal precedente Giudice, non sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti e della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., non ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio Persona_1 necessario.
Invero, il documento di cui si denuncia la falsità è stato prodotto da parte dell'odierna convenuta che avrebbe dovuto, preliminarmente, effettuare le dovute verifiche prima di procedere all'emanazione di atti amministrativi suscettibili di incidere sui diritti soggettivi degli individui coinvolti.
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova rammentare che la querela di falso è lo strumento processuale a mezzo del quale è possibile privare di efficacia probatoria privilegiata (di prova legale) l'atto pubblico, ovverosia, ai sensi dell'art. 2699 c.c., il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
In particolare, con riferimento al criterio di ripartizione dell'onere della prova della falsità dell'atto “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 2126 del
24/01/2019; Cass., sez. 3 n. 6050 del 17.6.1998; Cass., sez. 2 n. 4571 del 6.7.1983). Tale principio discende dall'applicazione dell'art. 2697 co. 1 c.c., a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, le odierne attrici hanno indicato e allegato documentazione di raffronto da cui emergeva una palese difformità delle sottoscrizioni apposte al documento per cui è causa. Inoltre, a fugare ogni dubbio è stata espletata ctu grafologica.
La causa può, quindi, essere decisa sulla base della ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
Orbene, nel proprio elaborato peritale, l'Ausiliario del Giudice ha concluso come segue: “- le due firme in verifica a nome apposte sulla “Denuncia di cambiamento a norma Parte_3 dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n. 679” dell'11.11.2003 e sul relativo allegato sono apocrife
e non riferibili tecnicamente alla mano di;
- le due firme in verifica a nome Parte_1 [...]
apposte sulla “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 della legge 1° ottobre Persona_3
1969 n. 679” dell'11.11.2003 e sul relativo allegato sono apocrife e non riferibili tecnicamente alla mano di ”. Parte_2
Ne discende la declaratoria di falsità delle firme oggetto di indagine e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2,
c.c. e 537 c.p.p.
Le spese processuali possono essere compensate per metà, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c., desunte dall'impossibilità oggettiva per l'opposta di valutare ex ante la falsità delle impugnate sottoscrizioni;
per il restante 50%, invece, devono regolarsi secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi occorre procedere ai sensi del D.M. n. 147/2022 (con applicazione dei valori medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per i giudizi dinanzi al Tribunale, assumendo come scaglione di riferimento il c.d. indeterminabile complessità bassa, con riduzione al 20% tenuto conto della non rilevante difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Si pongono, inoltre, a carico di parte convenuta le spese sostenute dalle attrici come da documentazione allegata e, segnatamente, €. 700,00 per perizia di parte a firma del dott.
[...]
(fattura n. 24 del 03.05.2023) ed €. 335,36 corrisposti ad in data Per_4 Controparte_1
03.12.2024 giusta cartella di pagamento n. 014 2024 00294495 22 000 emessa per “iscrizione a seguito di ordinanza del Tribunale di Bari in data 28.08.2023, per liquidazione saldo competenze per onorario svolto dal CTU N. riferimento LEX552 – N.R.G. 8891/2016”, relativa al decreto di liquidazione dei compensi al CTU emesso in data 28.08.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
03.06.2016 nei confronti di in persona del Controparte_1
Direttore p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la falsità delle sottoscrizioni di e sulla “Denuncia di cambiamento a norma dell'art. 8 Parte_3 Persona_3 della legge 1° ottobre 1969, n. 679” datata 11.11.2003 e depositata con prot. n. 1009 del 04.03.2004;
2) ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda all'annotazione sull'originale del documento la cancellazione delle firme di cui al precedente punto
1), nonché alla successiva restituzione dello stesso documento all' ; Controparte_1
3) CONDANNA in persona del Controparte_1
Direttore p.t., alla refusione della metà delle spese processuali del presente giudizio principale di falso falso (escluse quelle di C.T.U., regolate al successivo capo 4), in favore delle parti attrici, parte che liquida in €. 3.046,40, a titolo di compensi difensivi, oltre esborsi (di cui €. 545,00 per iscrizione a ruolo, €. 700,00 per C.T.P. e €. 335, 36 per cartella di pagamento n. 014 2024 00294495 22 000), rimborso forf. spese gen. (15%), Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante metà;
4) PONE le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 28.08.2023, definitivamente a carico della , condannando quest'ultima a rifondere Controparte_4
l'altra parte di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, il 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Simona Merra Antonio Ruffino