TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3112/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3112 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI OM
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NI OM
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01.08.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
pagina 1 di 5 interrotta, nel corso della quale è nata la figlia in data Persona_1
19.05.2018, riconosciuta da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“a) la minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre, attualmente domiciliata presso la residenza della nonna materna in Maranello in via Don Minzoni n. 21;
b) finché la madre, signora , non avrà reperito un alloggio, la minore Parte_1 manterrà la residenza anagrafica a Maranello in via Mascagni n. 6, comunque non oltre la scadenza fiscale per la presentazione della domanda di assegno unico;
qualora entro tale scadenza la signora non sia riuscita a reperire un alloggio, la residenza Parte_1 anagrafica della minore verrà assunta presso il padre, a Fiorano M.se. in via Morici n.
47, il quale sarà onerato, in tal caso, di presentare la domanda di assegno unico;
c) la minore starà con il padre nella settimana in cui questi avrà il turno del mattino il martedì dall'uscita da scuola (o, nel periodo non scolastico, prelevandola presso la madre o dal centro estivo) fino a dopo cena quando la accompagnerà presso la madre, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
(o, nel periodo non scolastico presso la madre o presso il centro estivo); pertanto la minore starà con la madre, nella settimana del turno del mattino del padre, il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola nonché tutta la settimana del turno pomeridiano del padre;
d) durante il periodo non scolastico o nel caso di impedimento ad andare a scuola, la minore sarà gestita dai nonni fino al rientro dal lavoro del genitore di competenza;
nel periodo estivo i genitori valuteranno l'opportunità di far frequentare a il centro Per_1 estivo;
e) per le vacanze natalizie ciascun genitore starà con la figlia, ad anni alterni, nel periodo 24 dicembre – 30 dicembre oppure nel periodo 31 dicembre – 6 gennaio, salvo diverso accordo;
pagina 2 di 5 f) per le vacanze pasquali ciascun genitore starà con la figlia ad anni alterni nel periodo compreso tra il giovedì ed il sabato di Pasqua oppure nel periodo compreso tra la
Domenica di Pasqua ed il martedì successivo, salvo diverso accordo;
g) le festività annuali verranno alternate tra i genitori;
h) il compleanno verrà trascorso dalla minore con il genitore che in quel giorno starà con la bambina, secondo il suddetto calendario, mentre l'altro potrà fare una videochiamata, salvo diverso accordo;
i) nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la minore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, precisandosi che il sig. trascorrerà nel mese di agosto una sola settimana con la figlia (e Pt_2
l'altra nel corso di un altro mese estivo); prima della partenza dovrà essere comunicata la località di villeggiatura;
j) il padre verserà per il mantenimento della figlia , fino alla sua autonomia Per_1 economica, un assegno ordinario di euro 200,00 per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza in esito al presente procedimento, soggetto a rivalutazione in base all'indice Istat;
k) le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere accreditato per intero alla signora . Nel caso in cui la domanda debba essere presentata dal Parte_1 signor anche alla prossima scadenza, quest'ultimo verserà alla signora Pt_2
, oltre all'assegno di mantenimento, anche l'importo dell'intero assegno unico;
Parte_1
l) i genitori comparteciperanno in ragione di metà alle spese straordinarie come da
Protocollo in uso al Tribunale di Modena dal 25.09.2019 ovvero le seguenti: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 3 di 5 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
m) Le ricevute e le fatture relative alle spese straordinarie verranno intestate alla minore ai fini della detrazione fiscale della quale ciascun genitore potrà beneficiare in ragione del
50%; con riguardo alla spesa della mensa scolastica, le parti si informeranno al fine di poter intestare la bolletta in capo a ciascuno in ragione di metà e, nel caso in cui ciò non sia possibile, il genitore al quale è intestata la bolletta della mensa scolastica rimborserà all'altro la quota della detrazione fiscale di cui ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dal corrente anno.
pagina 4 di 5 n) Spese legali in solido in favore della scrivente procuratrice.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3112 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI OM
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NI OM
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01.08.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
pagina 1 di 5 interrotta, nel corso della quale è nata la figlia in data Persona_1
19.05.2018, riconosciuta da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“a) la minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre, attualmente domiciliata presso la residenza della nonna materna in Maranello in via Don Minzoni n. 21;
b) finché la madre, signora , non avrà reperito un alloggio, la minore Parte_1 manterrà la residenza anagrafica a Maranello in via Mascagni n. 6, comunque non oltre la scadenza fiscale per la presentazione della domanda di assegno unico;
qualora entro tale scadenza la signora non sia riuscita a reperire un alloggio, la residenza Parte_1 anagrafica della minore verrà assunta presso il padre, a Fiorano M.se. in via Morici n.
47, il quale sarà onerato, in tal caso, di presentare la domanda di assegno unico;
c) la minore starà con il padre nella settimana in cui questi avrà il turno del mattino il martedì dall'uscita da scuola (o, nel periodo non scolastico, prelevandola presso la madre o dal centro estivo) fino a dopo cena quando la accompagnerà presso la madre, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
(o, nel periodo non scolastico presso la madre o presso il centro estivo); pertanto la minore starà con la madre, nella settimana del turno del mattino del padre, il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola nonché tutta la settimana del turno pomeridiano del padre;
d) durante il periodo non scolastico o nel caso di impedimento ad andare a scuola, la minore sarà gestita dai nonni fino al rientro dal lavoro del genitore di competenza;
nel periodo estivo i genitori valuteranno l'opportunità di far frequentare a il centro Per_1 estivo;
e) per le vacanze natalizie ciascun genitore starà con la figlia, ad anni alterni, nel periodo 24 dicembre – 30 dicembre oppure nel periodo 31 dicembre – 6 gennaio, salvo diverso accordo;
pagina 2 di 5 f) per le vacanze pasquali ciascun genitore starà con la figlia ad anni alterni nel periodo compreso tra il giovedì ed il sabato di Pasqua oppure nel periodo compreso tra la
Domenica di Pasqua ed il martedì successivo, salvo diverso accordo;
g) le festività annuali verranno alternate tra i genitori;
h) il compleanno verrà trascorso dalla minore con il genitore che in quel giorno starà con la bambina, secondo il suddetto calendario, mentre l'altro potrà fare una videochiamata, salvo diverso accordo;
i) nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la minore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, precisandosi che il sig. trascorrerà nel mese di agosto una sola settimana con la figlia (e Pt_2
l'altra nel corso di un altro mese estivo); prima della partenza dovrà essere comunicata la località di villeggiatura;
j) il padre verserà per il mantenimento della figlia , fino alla sua autonomia Per_1 economica, un assegno ordinario di euro 200,00 per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza in esito al presente procedimento, soggetto a rivalutazione in base all'indice Istat;
k) le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere accreditato per intero alla signora . Nel caso in cui la domanda debba essere presentata dal Parte_1 signor anche alla prossima scadenza, quest'ultimo verserà alla signora Pt_2
, oltre all'assegno di mantenimento, anche l'importo dell'intero assegno unico;
Parte_1
l) i genitori comparteciperanno in ragione di metà alle spese straordinarie come da
Protocollo in uso al Tribunale di Modena dal 25.09.2019 ovvero le seguenti: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 3 di 5 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
m) Le ricevute e le fatture relative alle spese straordinarie verranno intestate alla minore ai fini della detrazione fiscale della quale ciascun genitore potrà beneficiare in ragione del
50%; con riguardo alla spesa della mensa scolastica, le parti si informeranno al fine di poter intestare la bolletta in capo a ciascuno in ragione di metà e, nel caso in cui ciò non sia possibile, il genitore al quale è intestata la bolletta della mensa scolastica rimborserà all'altro la quota della detrazione fiscale di cui ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dal corrente anno.
pagina 4 di 5 n) Spese legali in solido in favore della scrivente procuratrice.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5