Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, iscritta al n. 5548 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, iscritta al n. 5638 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/2/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Rodolfo Polchi nel cui studio in Roma Viale delle Milizie 138 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE E RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
Controparte_1
-(C.F. e P.I. ), con l'avvocato Fabio Quojani nel
[...] P.IVA_2 cui studio in Roma, via Francesco Denza n. 16/D, è elettivamente domiciliato;
pag. 1 di 18
APPELLATO
E
e Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI;
APPELLATI
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 19327 del 7/7/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Controparte_1
- conveniva in giudizio la
[...] Parte_1 CP_2
e la chiedendo, in via
[...] Controparte_3 principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della vendita, effettuata in data 28 novembre 2006 dalla in bonis alla del CP_1 CP_2 locale commerciale sito in Roma, località Anagnina 2 e relative pertinenze, al prezzo di euro 202.529,07, nonché del successivo atto del 6 giugno 2008 con cui la aveva ceduto i medesimi immobili alla CP_2 [...]
nonché dell'ulteriore contratto preliminare di Controparte_3 compravendita del 9 febbraio 2009, con il quale quest'ultima società, rappresentata da , aveva promesso in vendita gli stessi Persona_1 immobili alla al prezzo di euro 125.000,00; in Parte_1 subordine, chiedeva la revoca del primo atto del 28 novembre 2006 e l'accertamento della simulazione degli atti successivi;
in via ulteriormente subordinata, la condanna della e della al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni.
Deduceva a sostegno della domanda che: a) al momento del primo trasferimento, sugli immobili gravavano trascrizioni pregiudizievoli, tra cui quella relativa ad una domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., introdotta da precedente promissario acquirente dei medesimi Controparte_4 immobili in forza di contratto preliminare di compravendita dichiarato risolto per inadempimento della b) in data 28 marzo 2011 la CP_1
legale rappresentante della CP_2 Controparte_3 Controparte_3
e figlia della e marito della e padre di CP_2 Persona_2 CP_2
avevano dichiarato al curatore fallimentare che Controparte_3 l'operazione negoziale posta in essere in data 28 novembre 2006 aveva avuto lo scopo di mantenere le porzioni immobiliari nella disponibilità della e che le stesse, frazionate in due distinte unità, erano state CP_1 concesse in locazione alla ed i relativi canoni erano stati Controparte_3 incassati da (ex amministratore della . Persona_1 CP_1
Costituitasi in giudizio la la quale, Parte_1 eccependo la prescrizione del diritto della parte attrice, spiegava domanda pag. 2 di 18 riconvenzionale nei confronti della volta ad ottenere Controparte_3 sentenza ex art. 2932 cod. civ. in relazione al contratto preliminare non concluso, e restando contumaci le altre parti convenute, il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda revocatoria dell'atto di vendita del 28 novembre 2006 e degli atti successivi, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, e respingeva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società
Immobiliare 2009 . Pt_2 In esito all'appello proposto dalla si è Parte_1 costituito in giudizio il mentre sono rimaste Controparte_1 contumaci le altre parti, e la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato la simulazione del contratto preliminare intercorso tra e del 9 Controparte_3 Parte_1 febbraio 2009, confermando nel resto la sentenza impugnata. Disattesa l'eccezione di nullità della citazione in giudizio della società la Corte d'appello di Roma ha ritenuto, con riguardo Controparte_3 al requisito dell'eventus damni, che l'alienazione dei beni immobili indicati nel contratto del 28 novembre 2006 avesse indubbiamente diminuito la garanzia patrimoniale della società venditrice, rendendo maggiormente incerto il recupero dei crediti evidenziati dalla Curatela, e sottolineato che solo in grado di appello, e, dunque, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., l'appellante aveva eccepito che alla data dell'atto di vendita del 28 novembre 2006 il patrimonio della venditrice, poi fallita, fosse comunque sufficiente a garantire le ragioni dei creditori e non avesse comportato una diminuzione della garanzia.
Ha, inoltre, rilevato che: a) le dichiarazioni rese al Curatore da e costituivano prove atipiche, CP_2 Per_2 Controparte_3 liberamente apprezzabili dal giudice;
b) era infondato l'assunto secondo il quale al momento della stipula del preliminare tra la e la CP_1 (2 agosto 2005), quest'ultima non avesse conoscenza dell'azione CP_2 intrapresa dal , introdotta nel dicembre 2005 e trascritta il 4 aprile CP_4
2006, dato che alla data del 2 agosto 2005 era già stata effettuata la registrazione del preliminare della vendita tra la ed il , CP_1 CP_4 sicché al momento dell'atto definitivo di vendita del 28 novembre 2006 doveva ritenersi sussistente la consapevolezza in capo alla parte venditrice ed alla parte acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del;
c) CP_4 era condivisibile la sentenza di primo grado là dove attribuiva valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla al curatore fallimentare, CP_2 avendo la prima ammesso che la vendita degli immobili da parte della in suo favore avevano lo scopo di pregiudicare le ragioni del CP_1 Prantera, risultando evidente che l'operazione negoziale (il ‹‹marchingegno contrattuale››) prevedeva l'assunzione, da parte della della Controparte_3 qualità di effettiva proprietaria dei beni immobili, che di fatto venivano gestiti dal , il tutto allo scopo di sottrarre i beni immobili alla Per_1 garanzia di tutti i creditori ed alle azioni giudiziarie intraprese nel frattempo pag. 3 di 18 dal;
d) anche il conferimento dei beni immobili dalla alla CP_4 CP_2 era avvenuto nella piena consapevolezza, da parte della Controparte_3 predetta società, che esso aveva la finalità di sottrarre i beni ai creditori, come comprovato dal fatto che, alla data di costituzione della società, aveva conferito procura speciale al Controparte_3 Parte_3 in nome e per conto della società mandante›› vendesse con uno o più contratti gli immobili già oggetto di conferimento della sicché la CP_2 non poteva essere considerata terzo di buona fede. Controparte_3 I giudici d'appello hanno inoltre desunto la natura simulata del contratto preliminare del 2009 dalle seguenti circostanze: 1) la Parte_1 era stata costituita con atto del 6 febbraio 2009 (tre giorni prima
[...] della stipula del preliminare) ed il suo unico socio era;
b) tre Parte_4 giorni dopo, il 9 febbraio 2009, era stato nominato Persona_1 institore a tempo indeterminato ed in pari data la aveva costituito in CP_5 pegno, in favore del , l'intera sua partecipazione sociale nella Per_1 Immobiliare 2009; c) all'art. 5 del preliminare le parti avevano dato atto che
‹‹gli effetti economici, così utili come onerosi, prendono vita dal giorno della consegna dell'immobile, che avviene alla firma del presente preliminare, così come convenuto tra le parti. La parte promissaria acquirente subentra, pertanto, nel contratto di locazione registrato in data 12 gennaio 2009 all'ufficio delle entrate di Tivoli››; d) il prezzo di vendita era stato fissato in euro 125.000,00, importo di gran lunga inferiore al prezzo convenuto nell'originario preliminare stipulato con il e con la CP_4
la parte promissaria acquirente aveva, apparentemente, versato una CP_2 caparra confirmatoria di soli euro 5.000,00, mentre nel preliminare era previsto che il saldo del prezzo dovesse subire una decurtazione di quanto già corrisposto dalla promissaria acquirente alla Unipol Banca in dipendenza del mutuo originariamente contratto, mutuo che, sino al 2008, era stato pagato dalla e che successivamente non era stato CP_1 pagato da alcuno;
e) intercorreva un lungo lasso di tempo tra la data del preliminare (9 febbraio 2009) e la data convenuta per la stipulazione del rogito (31 dicembre 2011), che mal si conciliava con l'intento effettivo di trasferire il cespite. Tutte le menzionate circostanze, e soprattutto la veste di creditore garantito da pegno del , il quale risultava anche procuratore Per_1 speciale della venditrice costituivano, secondo la Corte Controparte_3 territoriale, elementi che concorrevano a dimostrare la natura simulata del contratto preliminare.
Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la Parte_1 con nove motivi, mentre il resisteva con Controparte_1 controricorso. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduceva
‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 164, primo comma, art. 163 n. 2 c.p.c. e art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità del processo e della sentenza›› e censurava la decisione pag. 4 di 18 gravata nella parte in cui aveva ritenuto che l'errata indicazione, nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dell'organo che aveva la rappresentanza della società Parte_5 integrasse mero errore materiale, inidoneo a far ritenere sussistente la nullità della citazione e della sentenza. Con il secondo motivo si prospettava ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. La società ricorrente contestava la decisione gravata là dove si affermava: ‹‹solo nella presente impugnazione, l'appellante ha eccepito la regola circa la prova spettante al curatore fallimentare in ordine alla capienza patrimoniale del debitore al momento dell'atto›› e là dove si concludea che ‹‹l'eccezione, pertanto, si appalesa del tutto nuova e come tale va ritenuta inammissibile››. Secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe dovuto respingere la domanda di inefficacia del contratto stipulato in data 28 novembre 2006 per non avere il assolto l'onere CP_1 probatorio, sullo stesso incombente per vicinanza della prova, del pregiudizio patrimoniale derivante dalla incapienza del patrimonio residuo, per qualità e quantità, a soddisfare i suoi creditori e si doleva che tale questione fosse stata ritenuta ‹‹nuova››, sebbene costituisse una mera difesa. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per
‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione del principio
“Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet››, la ricorrente sosteneva che l'eccezione di mancato assolvimento, da parte del Curatore, dell'onere di provare il pregiudizio patrimoniale per incapienza del patrimonio residuo neppure fosse stata svolta per la prima volta in appello, dato che già nella comparsa di replica di primo grado aveva ripreso questo argomento difensivo.
Con il quarto motivo si prospettava violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nel ribadire che sarebbe stato onere del curatore provare che l'atto dispositivo impugnato aveva diminuito il patrimonio residuo, rendendolo insufficiente a soddisfare tutti i creditori, lamentava che i giudici d'appello, richiamando impropriamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 28498 del 23 dicembre 2005, avevano ritenuto che tale onere, non assolto, gravasse, invece, su di essa. Con il quinto motivo, rubricato: ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2645-bis, 1351 e 2901 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza››, la ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la scientia decotionis in capo a Controparte_2 all'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita con la dando rilevanza alla anteriorità della registrazione del contratto CP_1
pag. 5 di 18 preliminare di compravendita tra la ed il , sebbene la CP_1 CP_4 registrazione non avesse la finalità di pubblicità dell'atto. Contestava pure alla Corte d'appello di Roma di non avere ritenuto che, nell'ipotesi di contratto di vendita stipulato in esito ad un preliminare, la scientia damni dell'acquirente dovesse essere accertata rispetto al momento della stipula del preliminare e sosteneva che la motivazione resa fosse del tutto apparente.
Con il sesto motivo, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2730, 2731, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente assumeva che la Corte territoriale avesse erroneamente confermato il valore confessorio della dichiarazione resa dalla al Curatore fallimentare, correlandola alla consapevolezza del CP_2 pregiudizio desunta dalla circostanza della registrazione del contratto preliminare concluso dal con la e dalla intrapresa CP_4 CP_1 iniziativa giudiziaria di quest'ultimo. Assumeva che, invece, la Corte avrebbe dovuto escludere il valore confessorio di quelle dichiarazioni per difetto dell'elemento soggettivo, giacché alla Segatori era mancata la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la volontà di un fatto a sé sfavorevole, dato che l'immobile vendutole dalla con contratto del CP_1
28 novembre 2006 non le apparteneva più per averlo conferito alla 7. Controparte_3 Con il settimo motivo la ricorrente deduceva ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 1415, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› e sosteneva che l'erroneo riconoscimento della fondatezza dell'azione revocatoria promossa dal non poteva che comportare la cassazione della sentenza CP_1 impugnata anche relativamente alla statuizione con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata accertata la simulazione del contratto preliminare intercorso tra la e la Controparte_3 Parte_1
8.
[...] Con l'ottavo motivo, deducendo la ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 c.p.c. e dell'art. 1414 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.››, la ricorrente sosteneva che, per effetto dell'erronea dichiarazione della contumacia della società Controparte_3 dedotta con il primo motivo di ricorso, avrebbe dovuto ritenersi non integro il contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto, stante la veste di litisconsorti necessari di tutte le parti del contratto.
Con il nono motivo, prospettando ‹‹ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza sarebbe stata del tutto mancante, illogica e contraddittoria anche in relazione alla pronuncia di simulazione del contratto preliminare di compravendita concluso nel 2009
pag. 6 di 18 con la in quanto tutte le argomentazioni poste a fondamento Controparte_3 dell'accoglimento di detta domanda erano inidonee a provare che il contratto fosse apparente e poggiavano su presunzioni semplici non gravi, né precise, né concordanti.
Con ordinanza n. 19327 del 7/7/2023 la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglieva il quinto motivo, rigettava il primo, il secondo, il terzo, il quarto e l'ottavo motivo, dichiarando assorbiti il sesto, il settimo e il nono motivo, cassava l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, rinviando a questa Corte d'Appello.
La Corte di Cassazione riteneva infondato il primo motivo, perché ai sensi dell'art. 163 cod. proc. civ., ‹‹se attore o convenuto è una persona giuridica…, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio››. Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, l'indicazione richiesta dal richiamato art. 163 cod. proc. civ. concerne ‹‹l'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio›› e non ha per oggetto la persona fisica alla quale i poteri sono correttamente conferiti, per cui è sufficiente il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente e non è necessaria l'indicazione precisa del nominativo del titolare dell'organo investito della rappresentanza, risultando sufficiente, ai fini dell'indicazione dell'organo o ufficio, anche il riferimento al ‹‹legale rappresentante›› (Cass., sez. 3, 04/08/1995, n. 8554; Cass., sez. 2, 06/09/2000, n. 11761). La mancanza, l'insufficienza o l'erronea indicazione, nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio, determina, ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. civ., la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in una incertezza assoluta della medesima persona giuridica e resti insuperabile il dubbio circa l'identificazione dell'ente attore o convenuto, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., sez. 3, 05/09/2005, n. 17771). La Corte d'appello aveva rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio il fallimento aveva citato la Controparte_6 C.F. in persona del socio accomandante››, ma aveva
[...] P.IVA_3 osservato che era stato correttamente indicato il nominativo del socio accomandatario, nonché il codice fiscale identificativo della società, elementi che rendevano certa l'identità della parte convenuta. La decisione si poneva in linea con l'orientamento della cassazione, dovendosi escludere che il mero riferimento al ‹‹socio accomandante››, peraltro neppure nominativamente menzionato, potesse avere inciso sulla validità dell'atto o determinato incertezza assoluta sul soggetto destinatario dell'atto stesso, considerato peraltro che l'atto di citazione era regolarmente pervenuto presso la sede sociale della raggiungendo in tal modo il suo Controparte_3 scopo (Cass., sez. 1, 25/09/2007, n. 19922; Cass., sez. L, 06/08/2003, n.
pag. 7 di 18 11900; Cass., sez. 3, 18/01/2001, n. 718; Cass., sez. L, 01/08/2000, n.
10089; Cass., sez. 1, 20/12/1999, n. 14313).
La Corte di Cassazione riteneva anche che il rigetto del primo motivo non potesse che comportare anche il rigetto dell'ottavo motivo, con il quale si contestava un presunto difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto.
La Corte di Cassazione esaminava congiuntamente e rigettava il secondo, il terzo ed il quarto motivo, correggendo tuttavia la motivazione in diritto della sentenza, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., nei seguenti termini. Premetteva, in linea generale, che in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare fosse onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26331; Cass., sez. 3, 31/01/2018, n. 2336; Cass., sez. 3,
19/07/2019, n. 19515). Inoltre, non poteva trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombesse sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresentava contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non poteva essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non era tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa;
in tale evenienza il fallimento era onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass., sez. 1, 12/04/2013,
n. 8931; Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902; Cass., sez. 3, 31/01/2018, n.
2336; Cass., sez. 1, 18/04/2018, n. 9565). Alla stregua dei superiori principi, sebbene l'eccezione inerente al mancato assolvimento dell'onere della prova dell'eventus damni da parte della curatela integrasse mera difesa, e non eccezione in senso stretto, essa era comunque soggetta all'onere di tempestiva contestazione, cosicché la deduzione svolta per la prima volta dalla nella comparsa di replica depositata nel Parte_1 giudizio di primo grado non poteva ritenersi ritualmente proposta. Infatti, poiché il nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ‹‹aveva CP_1 specificamente dedotto il pregiudizio derivante al ceto dei creditori alla data dell'atto di vendita del 28 novembre 2006, adducendo come a tale data risultassero già sussistenti debiti nei confronti della per euro Parte_6
819.832,09 ed inoltre che i crediti dei fratelli e di CP_7 CP_8 ammontassero già ad euro 200.000, il tutto come documentato dalle allegazioni all'atto di citazione››, era evidente che la Parte_1 costituendosi in giudizio e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 183
pag. 8 di 18 cod. proc. civ., avrebbe dovuto contestare la circostanza di fatto, asserita dalla Curatela, che il patrimonio della società venditrice, poi fallita, fosse comunque insufficiente a garantire le ragioni dei creditori. In difetto di tempestiva contestazione, la deduzione in tal senso svolta con la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. in primo grado e ribadita in secondo grado era palesemente tardiva, cosicché essa non valeva a far rientrare nel thema probandum, cristallizzatosi con la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c., la questione di fatto relativa al pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie. Difatti, per effetto della scadenza dei predetti termini perentori, esulavano dal thema probandum le circostanze di fatto non contestate tra le parti e, pertanto, in relazione ad esse non potevano assumere rilievo, nel caso concreto, i criteri di ripartizione dell'onere della prova. La Corte di Cassazione riteneva fondato il quinto motivo sul rilievo che la motivazione fosse meramente apparente. Stabiliva la Corte che in tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente andava valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente andava valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass., sez. 3, 18/08/2011, n. 17365; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15215; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 17067). La Corte d'appello, nel valutare l'elemento soggettivo in capo all'acquirente alla data di stipula del CP_2 contratto preliminare di vendita con la avvenuta in data 2 agosto CP_1 2005, l'aveva ritenuto sussistente sul presupposto che a quella data era già intervenuta la registrazione del contratto preliminare tra la ed il CP_1
, senza tuttavia minimamente illustrare le ragioni che l'avevano CP_4 indotta a far discendere dalla registrazione, che costituisce adempimento al quale non sono ricollegabili effetti di pubblicità dell'atto nei confronti dei terzi, la consapevolezza in capo alla promissaria acquirente degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'atto in danno del creditore. Risultando erroneo il riferimento alla registrazione del contratto, la Corte cassava, sul punto, la sentenza con rinvio alla Corte d'appello per il riesame della questione della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo, prescindendo dalla registrazione. La Corte di Cassazione riteneva, infine, che la fondatezza del quinto motivo consentisse di dichiarare assorbiti i restanti motivi.
pag. 9 di 18 § 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte
[...] di Appello, giudicando in sede di rinvio, disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 19327/2023, in relazione ai principi dalla S.C. indicati, così provvedere: nel merito, in accoglimento dell' appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 665/2014 pubblicata in data 17/03/2014, respingere la domanda formulata dal CP_1 al punto sub a) delle sue conclusioni dell'atto di citazione,
[...] accertando e dichiarando, per le ragioni esposte, l'infondatezza della domanda di revocatoria dell'atto Notar del 28.11.2006 Persona_3 rep.39578, racc. 2713. Dichiarare l'infondatezza della domanda formulata dal al punto sub b) delle sue conclusioni dell'atto di Controparte_1 citazione, in conseguenza della infondatezza della domanda sub a) e, comunque perché non sussistenti, relativamente all'atto di conferimento del 6.8.2008 e relativamente al contratto preliminare del 9.2.2009, né simulazione né presupposti per la loro revocatoria. Accogliere la domanda riconvenzionale trasversale promossa dalla nei confronti Parte_1 della per l'effetto accertare e dichiarare valido ed efficace Controparte_3 inter partes il contratto preliminare di compravendita stipulato con atto autenticato nelle firme dall' Avv. Alessandro Cinelli, notaio in Chiusi, Rep. n.195.524, Raccolta n. 16.047, registrato a Montepulciano il 12.02.2009 al N.556 Serie IT;
conseguentemente dichiarare l'obbligo della “
[...]
, in forza del contratto detto, di Controparte_9 trasferire, in favore dell'istante, la proprietà dei seguenti beni: “porzioni di fabbricato ad uso commerciale ubicate in Via Raf Vallone e rappresentate al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 1002, particella 1072 subalterno 503, Categoria C/1, classe 8, mq.42 con rendita di € 1.015,15 e stesso foglio particella 1072, subalterno 502 cat. C/1 classe 8, mq.51 con rendita catastale di € 1.232,68, il tutto a confine con Via Aristobulo, Spazi comuni, Via Privata, salvi altri”. Accertare e dichiarare l'obbligo della
“ , di trasferire le Controparte_9 porzioni immobiliari suddette libere da ogni vincolo iscrizione e trascrizione e di trasferire la porzione subalterno 502 solo, semmai, gravata dall'iscrizione di ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 1 in data 8 agosto 2003 al n.20153 a garanzia del mutuo stipulato in data 7 agosto 2003 con Unipol Banca, a rogito Notaio di Roma, Rep. 33747/16943 [frazionato con atto stesso Persona_4 notaio, in data 30 giugno 2005, rep. n. 34728/19146]. Per l'effetto emettere sentenza, ex art. 2932 c.c. che produca, in favore dell'istante, gli effetti del contratto definitivo e pubblico di compravendita che la “
[...] rendendosi inadempiente, ha Controparte_9 dichiarato di non volere concludere e non ha concluso. Determinare la somma dovuta dall' appellante alla “ Controparte_9 per corrispettivo della compravendita nell'importo del
[...]
pag. 10 di 18 residuo saldo prezzo di euro 120.000,00 importo dal quale dovrà detrarsi quello necessario per la liberazione del bene dai gravami ipotecari come precisato nell'articolo 2 , punto 1) lettera b) del contratto preliminare di compravendita del contratto. Fissare il termine nel quale l'istante attrice dovrà versare, come espressamente offerto di fare, per eseguire la sua prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932, 2° comma, il saldo del prezzo della compravendita nella misura contrattualmente stabilita
Ordinare alla competente Agenzia del Territorio, conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere, senza sua responsabilità, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
-condannare il in favore di Controparte_1
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari, Parte_1 Parte_1 spese generali, IVA e Cpa del primo grado di giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 655/2014; nonché di quelle del secondo grado, definito con la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 6441/2019, cassata liquidandole in favore del sottoscritto difensore, antistatario;
- condannare il al pagamento della spese, Controparte_1 competenze ed onorari Iva e Cpa del grado di cassazione, la cui liquidazione la S.C. ha rimesso al Giudice del rinvio, liquidandole in favore del sottoscritto difensore, patrono nel grado, antistatario. -condannare le parti appellate alla rifusione delle spese, competenze ed onorari, IVA e Cpa di questo grado di rinvio liquidandole in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ha resistito il Controparte_1
- rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: - in via principale, respingere l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli 655/2014 in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni illustrate nelle difese in grado di appello e con una esemplare condanna di controparte alle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c.; - per l'effetto, confermare la revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Persona_3
Roma del 28.11.2006 (rep. 39578; racc. 20713), intercorso tra la e la sig.ra relativo all'immobile sito in Controparte_1 Controparte_2
Roma, località , via Raf Vallone nn. 10, 12 e 14 e della relativa CP_3 pertinenza, avente accesso dall'interno del predetto locale, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1002, part. 1072, sub 503 ed al foglio 1002, part. 1072, sub 502, dichiarando altresì –previo accertamento della mala fede dei subacquirentil'inefficacia dei successivi atti dispositivi posti in essere dalle parti, e segnatamente dell'atto di conferimento dell'immobile medesimo nella Controparte_9
, in data 6.8.08, e del contratto preliminare di compravendita
[...] stipulato tra la e la in data Controparte_3 Parte_1
pag. 11 di 18 9.2.2009; - in via subordinata, revocato l'atto di compravendita in data
28.11.2006 sopra indicato, a conferma di quanto statuito nella sentenza di appello cassata, accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di conferimento dell'immobile in questione nella in data Controparte_3 6.8.2008 e del contratto preliminare intercorso tra quest'ultima e la del 9.2.2009; - sempre per l'effetto, in via Parte_1 ulteriormente subordinata, per la non creduta ipotesi in cui la Parte_1
e/o fossero ritenuti in buona fede, con
[...] Controparte_3 conseguente efficacia del rispettivo titolo d'acquisto, condannare la e/o la sig.ra a corrispondere, in solido o Controparte_3 Controparte_2 ciascuna secondo la propria responsabilità, alla curatela attrice l'equivalente pecuniario dell'immobile dianzi indicato, quale risulterà all'esito di eventuale c.t.u., che nuovamente si richiede, e comunque in misura non inferiore al prezzo indicato nell'atto per Notaio Persona_3 del 28.11.2006, pari ad € 202.529,07 iva compresa, oltre rivalutazione monetaria dall'atto al soddisfo;
- in ogni caso, con ordine al Conservatore competente di provvedere alle trascrizioni, annotazioni ed iscrizioni di legge della emananda sentenza. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizi.”.
Dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 [...]
accolta l'istanza del Controparte_3 Controparte_1 di anticipazione d'udienza, l'appello è stato discusso oralmente
[...] ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 7/2/25.
§ 3. – Il compito di questa Corte è, anzitutto, quello di rivalutare la decisione cassata della Corte d'appello sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo a al momento Controparte_2 della stipula del contratto preliminare del 2/8/2005 di acquisto del locale commerciale dalla ricorrenza già motivata sul presupposto che CP_1 in quella data fosse già intervenuta la registrazione del contratto preliminare tra la stessa e , senza tuttavia illustrare le CP_1 Controparte_4 ragioni per cui dalla registrazione, che costituisce adempimento al quale non sono ricollegabili effetti di pubblicità dell'atto nei confronti dei terzi, discenda la consapevolezza in capo alla promissaria acquirente degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'atto in danno del creditore. Dalla anteriorità della registrazione del 9/19/2003 del contratto preliminare tra la e del 28/3/2002 si desume CP_1 Controparte_4 che alla data della promessa di vendita del 2/8/2005 a favore di CP_2
la avesse già assunto obblighi verso ,
[...] CP_1 Controparte_4 che si sarebbero presto concretizzati in iniziative giudiziarie da parte di quest'ultimo. Nella consapevolezza di siffatti obblighi verso e Controparte_4 pretese di quest'ultimo, la ha prima promesso e poi venduto a CP_1
pag. 12 di 18 il medesimo locale commerciale già compromesso a
Controparte_2 favore di . Controparte_4 Benchè l'anteriorità della registrazione del 9/19/2003 sia irrilevante rispetto alla conoscibilità da parte di degli obblighi
Controparte_2 assunti da verso e delle pretese di quest'ultimo, CP_1 Controparte_4 conosceva tali pretese avendolo ella stessa ammesso.
Controparte_2 E' vero, infatti, che la stessa assieme al marito
Controparte_2
e alla figlia , aveva reso il Persona_2 Controparte_3
28/3/2011 dichiarazione al Curatore del fallimento , ammettendo CP_1 che “In merito alla compravendita dell'immobile dalla del CP_1
28.11.2006 (immobile successivamente conferito nella di CP_3
) i presenti dichiarano quanto segue: - la cessione Controparte_3 dell'immobile è avvenuta solo per farlo rimanere nella disponibilità della poiché all'epoca era in corso un giudizio per la proprietà con il CP_1 Sig. ;… La Sig.ra e la Sig.ra si Controparte_4 CP_2 CP_3 dichiarano disposte a retrocedere l'immobile alla con le CP_1 modalità che saranno indicate dalla curatela …” Non vale obiettare che la dichiarazione non potrebbe provare la scienzia fraudis di per avere, con l'assorbimento del sesto Controparte_2 motivo, la Cassazione inteso escludere ogni rilevanza ad essa. Secondo la , assorbendo il sesto motivo, di critica Parte_1 del valore confessorio della dichiarazione erroneamente motivato rispetto alla registrazione, tale dichiarazione non sarebbe più valorizzabile.
In realtà, non sarà possibile attribuire significati alla dichiarazione che postulino la conoscenza delle pretese del Prantera fondata sulla registrazione del suo preliminare, ma sarà possibile valorizzazione la dichiarazione a prescindere da tale registrazione.
Vero è che la e hanno programmato la CP_1 Controparte_2 vendita sin dal 2/8/2005, concludendola il 28/11/2006, e, seppure la prima causa promossa dal Prantera fosse del dicembre 2005, e cioè sia successiva al preliminare, la stessa ammissione di di essersi prestata Controparte_2 ad acquistare l'immobile allo scopo di frustrare le pretese del Prantera indica che, già alla data del 2/8/2005, ella fosse stata messa a parte dei rischi collegati agli obblighi assunti da verso . CP_1 Controparte_4
Tale manifesta valorizzazione della dichiarazione prescinde dall'errato rilievo che avesse potuto mutuare la Controparte_2 conoscenza delle pretese del dalla registrazione del risalente CP_4 preliminare da questi stipulato con CP_1
La conoscenza delle pretese di è pure implicita Controparte_4 nelle ammissioni contenute nella “Dichiarazione di intestazione fiduciaria” del 9/7/2007 sottoscritta da e , legale Controparte_2 Persona_1 rappresentante della , la quale rivela i reali rapporti tra i due CP_1 rispetto a quella vendita programmata sin dal 2/8/2005, con il che Per_1 fornisce il denaro per l'acquisto, senza mai perdere l'effettiva disponibilità
pag. 13 di 18 del cespite, e la che si obbliga a ritrasferirlo a soggetto indicato dal CP_2
su sua semplice richiesta. Per_1
Non vale eccepire la tardività della produzione avvenuta in allegato al deposito della terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., in quanto la produzione è stata espressamente indicata in prova contraria all'eccezione e indicazioni di prova sulla inopponibilità al terzo Immobiliare 2009 della dichiarazione al Curatore del 28/3/2011, né può obiettarsi che la dichiarazione del 9/7/2007 avrebbe dovuto essere prodotta in prova diretta a fondamento della domanda proposta contro perché la Controparte_2
Curatela della non ha mai chiesto la simulazione ma solo la CP_1 revocatoria della vendita da a CP_1 Controparte_2
Alla luce di tale quadro fiduciario non vale dubitare del valore probatorio di tale dichiarazione, che non costituirebbe confessione, la quale non potrebbe avere ad oggetto un “giudizio sull'intenzione del terzo” e perché non riguarderebbe fatti sfavorevoli alla parte, avendo CP_2 conferito il locale commerciale alla di
[...] CP_3 CP_3
Seppure i fatti fossero inquadrati in un disegno concordato e
[...] seppure non avesse più avuto apparente interesse per un Controparte_2 immobile trasferito alla ciò non toglie che tale dichiarazione CP_3 possa essere liberamente apprezzata. Vero è, allora, che si è prestata per acquisire il Controparte_2 locale commerciale, trasferirlo alla , CP_3 Controparte_3 fiduciariamente della figlia, ma in realtà del dominus della CO.M.E.S Gianfranco Panetta, per l'occasione procuratore della stessa e CP_3 si è infine prestata per promettere il trasferimento alla , Parte_1 apparentemente di ma in realtà acquistata con denaro dello Parte_4 stesso garantita da pegno sull'intera partecipazione Persona_1 sociale.
Non è, al contrario, ragionevole opinare che Controparte_2 avesse reso quella dichiarazione al Curatore per precostituirsi una fittizia giustificazione all'inadempimento rimproverato dalla Parte_1 all'obbligo assunto dalla nel Controparte_3 preliminare del 9/2/2009, che deve, invece, leggersi come completamento del disegno di mantenere il locale commerciale nella titolarità oltre che nella disponibilità di . Persona_1
Non vale neppure obiettare che la dichiarazione al Curatore del
28/3/2011 non proverebbe la scienzia fraudis di ma al Controparte_2 più una vendita fittizia finalizzata a sottrarre lecitamente l'immobile al che non avrebbe mai maturato alcun credito verso In CP_4 CP_1 realtà sul punto è passato in giudicato il passaggio motivazionale della Corte d'appello la quale, accertato che avesse promosso tra il Controparte_4
2008 e il 2009 azioni che avevano risolto per inadempimento di CP_1 il preliminare lasciando alla sede fallimentare la competenza funzionale sulle domande risarcitorie e restitutorie, ha ritenuto irrilevante la circostanza pag. 14 di 18 che non si fosse insinuato al passivo fallimentare, in Controparte_4 quanto circostanza successiva alla stipula degli atti soggetti a revocatoria ininfluente per la prova della scienzia fraudis.
Quanto alla obiezione per cui non ci sarebbe stato danno per il ceto creditorio perché avrebbe pagato il prezzo, al di là del Controparte_2 rilievo per cui il presupposto dell'eventus damni, già accertato dalla sentenza d'appello, non è stato oggetto di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere questione passata in giudicato, è sufficiente osservare che per la revocatoria “…non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” Cass. n. 1896/2012.
In conclusione, sulla principale delle questioni devoluta a questa
Corte, deve predicarsi, sia pure con diversa motivazione, la ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo a al Controparte_2 momento della stipula del contratto preliminare del 2/8/2005 di acquisto del locale commerciale dalla CP_1
Ne discende l'infondatezza della questione riproposta e già prospettata con il settimo motivo di ricorso per cassazione, dichiarato assorbito dalla Corte, con cui l' 2009 lamentava che l'erroneo Parte_1 riconoscimento della fondatezza dell'azione revocatoria avrebbe dovuto trascinare per difetto di interesse anche la statuizione con cui la Corte d'appello aveva accertata la simulazione del contratto preliminare intercorso tra la e la . In realtà, la fondatezza della CP_3 Parte_1 revocatoria dell'atto dispositivo tra e CP_1 Controparte_2 impedisce di accreditare l'effetto di trascinamento invocato dalla
. Parte_1
Risulta pure riproposta la domanda del Fallimento della CP_1 volta ad accertare la natura simulata del contratto preliminare tra
[...]
e Immobiliare 2009 del 9/2/2009, già accolta Controparte_3 dalla Corte d'appello con decisione pure oggetto di ricorso per cassazione promosso dalla Immobiliare 2009 con il motivo numero nove, dichiarato assorbito.
Ebbene, tale contratto preliminare è stato stipulato tre giorni dopo la costituzione in società dell'acquirente 2009. La costituzione è Parte_1 del 6/2/2009 mentre la promessa di acquisto è del 9/2/2009. Benchè l'unico socio fosse il giorno stesso del preliminare la società Parte_4 nominava institore a tempo indeterminato con ogni più Persona_1 ampio e generalizzato potere, mentre costituiva in pegno Parte_4
pag. 15 di 18 l'intera sua partecipazione sociale in favore dello stesso , Persona_1 il quale peraltro sottoscriveva il contratto per conto del promittente venditore nella qualità di procuratore speciale della CP_3 Lo stesso contratto preliminare prevedeva l'immediata consegna dell'immobile e l'immediato subentro del promissario acquirente nel contratto di locazione del medesimo locale commerciale registrato il 12/1/2009, mentre il prezzo era convenuto in € 125.000,00 oltre iva, somma di gran lunga inferiore al prezzo pattuito nel precedente e risalente preliminare con . Tale prezzo sarebbe stato ridotto di quanto già CP_4 corrisposto dalla 2009 in pagamento di mutuo pagato fino al Parte_1 2008 da e indi lasciato impagato. L'anticipazione della sola CP_1 prestazione di consegna era convenuta a fronte del versamento di caparra confirmatoria di appena € 5.000,00, il cui versamento non è neppure provato dalla quietanza inopponibile al Curatore, mentre la data della stipulazione del rogito era differita al 31/12/2011 e cioè tre anni dopo. Alla luce di tali circostanze possono ragionevolmente sommarsi elementi indiziari che depongono nel senso della simulazione assoluta del contratto preliminare del 9/2/2009. Invero, l' 2009 è stata artificiosamente costituita con Parte_1 capitale fornito da a come prova la Persona_1 Parte_4 contestuale costituzione di pegno sull'intera partecipazione sociale in favore dello stesso , e la sua nomina a institore generale. Persona_1
Il prezzo della promessa di vendita, pure vistosamente inferiore al valore dell'immobile, non è stato corrisposto non potendosi ritenere costituita alcuna caparra e in difetto di prova del pagamento del mutuo corrisposto fino al 2008 da lla banca che aveva iscritto ipoteca. CP_1 Nonostante l'apparente cessione, i canoni di locazione dell'immobile commerciale sono stati sempre percepiti da , ora come Persona_1 procuratore speciale della ora come institore della CP_3
, secondo le dichiarazioni di Parte_1 Controparte_2
e . Persona_2 Controparte_3 L'anticipazione della prestazione di consegna e l'acquisizione delle rendite, pure in mancanza di controprestazione, avrebbe distinto il rapporto per circa tre anni, perché soltanto il 31/12/2011 sarebbe stato stipulato il definitivo, senza che valga obiettare che i tempi sarebbero stati imposti da una ipoteca e un mutuo non estinto che avrebbero dovuto essere frazionati, perché un vero promissario acquirente avrebbe semmai avuto interesse a definire rapidamente l'entità del debito gravante sull'immobile.
Non vale obiettare che tali circostanze costituirebbero semplice sbilanciamento del sinallagma contrattuale in favore del promissario acquirente e che la costituzione di pegno sarebbe semmai indicativa della reale volontà di stipulare il contratto preliminare. In verità l'artificiosità della costituzione della società acquirente, priva di interessi antagonistici con la società venditrice, l'avvicendamento solo formale del percettore delle pag. 16 di 18 rendite, l'individuazione di una data per il rogito incoerente con qualsiasi ragionevole logica di programmazione del trasferimento propria di un preliminare, e soprattutto la mancata corresponsione di prezzo che non fu frutto di effettiva negoziazione, non valgono semplicemente a squilibrare il sinallagma del negozio di scambio ovvero a segnarlo di gratuità, ma rendono la stessa vendita fittizia e nella realtà non voluta.
Infine, questa Corte deve tornare a rigettare la domanda riproposta dalla Immobiliare 2009 di sentenza che prenda luogo del contratto di vendita non concluso esecutivo del preliminare del 9/2/2009, la quale non può essere resa sul presupposto della simulazione di quest'ultimo. In conclusione, l'appello di va rigettato, e la Parte_1 sentenza n. 655 pubblicata il 17/3/2014 del Tribunale di Tivoli va parzialmente riformata con l'accertamento della simulazione del contratto preliminare del 9 febbraio 2009 intercorso tra di CP_3 CP_3
e venendo per il resto confermata, sia pure
[...] Parte_1 sulla base delle diverse ragioni sopra esposte.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate confermando la liquidazione delle spese compiuta dal Tribunale con la sentenza n. 655 pubblicata il 17/3/2014, nonché procedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello definito con la sentenza n. 6441 pubblicata il 25/10/2019 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la sentenza n. 19327 pubblicata il 7/7/2023 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi:
più segnatamente per il giudizio di appello definito con la sentenza n. 6441 pubblicata il 25/10/2019 cassata:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso dovuto = Euro € 14.317,00
per il giudizio di Cassazione definito con la sentenza n.
19327 pubblicata il 7/7/2023 del 9.10-15.1.2019:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.402,00
pag. 17 di 18 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.478,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00
Compenso dovuto = Euro € 7.655,00
per il presente giudizio d' Appello:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso dovuto = Euro € 14.317,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 19327 del 7/7/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del Controparte_1
nella contumacia di e
[...] Controparte_2 [...]
ogni altra conclusione disattesa, così provvede: Controparte_3
1. – rigetta l'appello di e, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 655 pubblicata il 17/3/2014 del Tribunale di Tivoli, accerta la simulazione del contratto preliminare del 9 febbraio 2009 intercorso tra e CP_3 Controparte_3 Parte_1
confermando per il resto detta sentenza, sia pure sulla base delle diverse
[...] ragioni sopra esposte;
2. – condanna alla rifusione, in favore Parte_1 del Controparte_1
delle spese del giudizio del giudizio cassato della Corte d'Appello
[...] liquidate in € 14.317,00, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in €
7.655,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in €
14.317,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 7/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 18 di 18