Sentenza 11 gennaio 2022
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
GI MAIO Presidente GI MIGNEMI Consigliere IO PALAZZO Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59723 del ruolo generale, promosso da:
- AR OL, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...], in via F. Turati n.
9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Marziale (c.f. [...]p.e.c.
luciomarziale@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via Mirandola n. 23, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata,
- appellante contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in persona del Procuratore regionale p. t.;
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.;
- appellati e nei confronti di
- MO AT CICCHELLI, nato a [...] il 7 febbraio 1964 (c.f. [...]) e residente a [...], in via Preore n. 78/a, avverso
la sentenza n. 5/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, depositata 2022.
Visti generale presso la Corte dei conti, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 1° ottobre 2025, tenutasi con Dott.ssa Alessia Spirito e data per letta, su consenso delle parti, la relazione del relatore Cons. AZ, Marziale per e e il Vice Procuratore generale Luigi per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 5/2022, depositata 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, in accoglimento della domanda formulata nei loro confronti dalla locale Procura erariale, ha affermato la responsabilità amministrativa per danno erariale dei sig.ri MO AT LL e AR LA, 1° maresciallo luogotenente E.I. con Roma fino a gennaio 2014 e con potere di firma fino a settembre 2014, e 1° maresciallo luogotenente E.I. con qualità di cassiere presso il medesimo nosocomio da febbraio 2014, condannandoli al pagamento in favore del Ministero della Difesa Policlinico militare del Celio, della complessiva somma, già rivalutata, di euro 1.603.897,51, posta a carico del sig. EL in via principale per euro 1.513.547,51 e in via sussidiaria per euro 90.350,00, e a carico del sig. LA in via principale per euro 90.350,00, e in via sussidiaria per il medesimo importo, nonché agli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza fino al saldo, e alle spese di giudizio, liquidate in euro 908,13 in favore dello Stato.
1.1. Segnatamente, il Giudice di prime cure, tenuto conto della sentenza , Prima Sezione, n. 42/2019 del 16 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2020, che ha condannato i convenuti rispettivamente alla pena di nove anni e due mesi (sig. EL) e due anni e quattro mesi (sig. LA) di reclusione in quanto ritenuti colpevoli in concorso del reato continuato di peculato militare a essi ascritto, ha accertato, sulla base della documentazione versata in atti, che i predetti convenuti, seppur in misura differente tra essi, si erano dolosamente appropriati, attraverso un complesso meccanismo contabile ingegnato dal sig. EL, delle somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio per citazione (come modificato in corso di giudizio).
2. Con atto di citazione in appello, depositato il 10 febbraio 2022, il sig.
LA, , ha appellato la sopra descritta sentenza chiedendone la riforma perché ritenuta errata e ingiusta.
2.1. de quo è affidato un unico articolato motivo, rubricato Insussistenza del danno così come quantificato in sentenza con il quale la ha lamentato del capo della sentenza impugnata in cui è stato quantificato il danno erariale a carico del proprio assistito, giacché lo stesso sarebbe notevolmente inferiore a quello da egli arrecato.
2.2. Sotto un primo profilo, la difesa in esame ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente imputato al proprio assistito fatti appropriativi che la Procura regionale attrice ha contestato essere avvenuti nei giorni 17 aprile 2014, 20 maggio 2014, 25 giugno 2014, 17 luglio 2014 e 6 settembre 2014, obliterando che egli, quantunque formalmente incaricato della funzione di del del Celio, in tali date non aveva ancora alcun potere di firma e, quindi, non poteva effettuare alcun prelievo dalla banca tesoriera del suddetto nosocomio. Pertanto, le firme da egli apposte in calce ai documenti contabili (titoli giustificativi) emessi in dette date, al pari di quella degli altri soggetti che tenuti ad apporla (capo servizio amministrativo e capo gestione finanziaria), rispondevano solo a una finalità di controllo formale n essi riportati.
2.2.1. Peraltro, prosegue in argomento la difesa in esame, in una sola occasione il proprio assistito effettuò il prelevamento di euro 40.700,00;
somma che egli consegnò al sig. EL, il quale, a sua volta, gli restituì la somma di euro 25.000,00. Di qui la conclusione che, considerate anche le ammissioni di parziale responsabilità per i fatti illeciti contestati e la collaborazione fornita per il disvelamento delle modalità operative con cui gli stessi erano posti in essere, il sig. LA andrebbe dichiarato responsabile unicamente della sottrazione di euro 25.000,00.
2.3. Sotto altro, subordinato, profilo, la difesa in discorso ha dedotto nella parte in cui ha proprio assistito.
2.3.1. Ad avviso dell in esame, infatti, della detrazione in questione avrebbe dovuto beneficiare solo ed esclusivamente il proprio assistito, perché è solo al comportamento di , di cui peraltro era Ne consegue che il sig. LA andrebbe dichiarato responsabile unicamente della sottrazione di euro 57.850,00, anziché di euro 90.350,00, come invece statuito nella sentenza appellata.
rassegnato le seguenti conclusioni:
"Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione delta udienza di discussione, riformare la sentenza impugnata e in via principale voglia
(venticinquemila/00), e in via subordinata dichiarare il OL responsabile 3. Con istanza depositata il 21 febbraio 2022, il Procuratore generale aggiunto presso questa Corte ha chiesto la provvisoria esecuzione della sentenza appellata per ritenuta sussistenza dei relativi presupposti di legge. A tale istanza ha resistito parte appellante con memoria difensiva, depositata il 14 marzo 2022.
4. La predetta istanza è stata respinta con ordinanza presidenziale di questa Sezione n. 11/2022 del 15 aprile 2022 che ha ritenuto i motivi posti a fondamento della domanda non sufficienti a integrare i
.
5. In data 14 gennaio 2025 il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto integrale motivazioni condivisibili, evidenziato come risulti provata la partecipazione al complesso meccanismo contabile ideato dal sig.
EL per commettere gli illeciti di cui si discorre da parte totale di euro 245.700,00, di tal ché è irrilevante che il rinvenimento di correttezza della quantificazione del danno erariale che la sentenza 6 del 5 febbraio 2025, fissata per la discussione del merito, il Presidente di questa Sezione, sentito il Collegio, la
notificazione del anche al sig. EL, ha chiesto precisazioni in merito avervi provveduto in quanto il predetto sig. EL risulta detenuto.
6.1. Pertanto, con ordinanza resa a verbale, il Presidente di questa Sezione ha el predetto sig. EL, onerando parte appellante di notificare allo stesso l citazione in appello, ,
medesimo, e di depositare nella segreteria della Sezione la degli atti dianzi indicati entro venti giorni antecedenti l del 1° ottobre 2025, a cui contestualmente la discussione del presente giudizio è stata rinviata.
7. Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2025, terminata la discussione sulla questione pregiudiziale parti presenti, circa la regolarità della notificazione 5 febbraio 2025, stante la mancata costituzione del sig. EL, e udite rappresentante del pubblico ministero presso questa Corte, come da il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va pregiudizialmente scrutinata la questione
l sig. EL, rimasto contumace in primo grado e condannato dalla sentenza impugnata in in
concorso tra loro non risulta costituito in questo grado di giudizio.
2. Dalla documentazione depositata in atti risulta che parte appellante del 5 febbraio 2025 notificando in data 26 febbraio 2025 al sig. EL presso lo studio
(alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it), ove il primo aveva eletto domicilio come da atto depositato in giudizio in data 14.12. .
Agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado è, invero, presente una procura speciale, datata 14 ottobre 2019, acquisita al protocollo della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio in data 15 ottobre 2019 (prot. 0010928-15/10/2019PR_LAZ-T61-A), con cui il sig. EL delegava e difenderlo in ogni fase e grado del procedimento V2017/00774/LSV giudizio n. 76434 innanzi alla Corte dei conti del Lazio ed atti inerenti, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, anche quella di farsi sostituire, di Perugia (CF. B[...]) eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Perugia (PG) Via Baglioni n. 36. .
3. Ciò posto, osserva, in primo luogo, il Collegio che la notificazione , che risulterebbe, secondo quanto in stato di detenzione, è avvenuta per la prima volta a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione della sentenza gravata. Siffatta circostanza , a mente del quale dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile .
3.1. Va, inoltre, ricordato, con specifico riferimento alla notificazione degli atti processuali civili a persone detenute, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non contenendo la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario restano applicabili le disposizioni generali ed in particolare l'art. 138 c.p.c.,
concernente la notificazione a mani proprie certamente possibile anche ove il destinatario si trovi in stato di detenzione, nonché l'art. 139 c.p.c. , il quale dispone che la notificazione va effettuata nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, ovvero se non è noto il comune di residenza, nel comune di dimora, o, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio , ed indica i possibili consegnatari dell'atto individuati sulla base di vincoli di parentela o di convivenza o di lavoro subordinato, o di comunanza di rapporti, tali da offrire la massima garanzia in ordine alla effettiva consegna dell'atto al destinatario. anche ammesso che il luogo di detenzione possa identificarsi con la dimora, va rilevato che l art.139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine al luoghi sopra richiamati, nei quali la notificazione deve avvenire (v. sul punto Cass. 1991 n. 13849, 1987 n. 9325, 1986 n. 1511 ; 1985 n. 1621). È noto, peraltro, che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova abituale dimora e quindi una nuova residenza.
settembre 1998, e giurisprudenza successiva).
3.2. della giurisprudenza di legittimità dianzi descritto, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione, oltre a (e a prescindere da) essere in stato di detenzione, risulta legalmente interdetto durata della pena principale a cui sia condannato con sentenza penale irrevocabile. L'interdizione legale, quale pena accessoria e automatica alle sentenze penali di condanna alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni, non necessita per esplicare i ulteriore provvedimento giudiziale, e comporta autonomia il proprio patrimonio, ma anche di agire o difendersi in giudizio, nominare un legale ed essere destinatario della notificazione di atti secondo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con ciascun interessato sarà onerato di promuovere, per poter amministrare il patrimonio del condannato o agire nei suoi confronti, la nomina del tutore, mediante ricorso da indirizzare al giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del reo, presso su cui aprirà la tutela. Occorre precisare che l'incapacità dell'interdetto è assoluta, sicché il tutore non integra bensì sostituisce totalmente la sua volontà ed ogni atto compiuto dall interdetto personalmente è invalido (così, Cass. civ., sez. trib., ord. n.
31563 del 25 ottobre 2022).
3.4. Nel caso che occupa, il sig. EL, a seguito della irrevocabilità, intervenuta il 19 febbraio 2020, pendente il giudizio di responsabilità amministrativa a suo carico, della sentenza della Corte Militare , Prima Sezione, n. 42/2019 del 16 maggio 2019 con cui è stato condannato alla pena della reclusione di nove anni e due mesi, risulta legalmente interdetto rt. 32 c.p. per l durata della suddetta pena.
mprocedibilità , non essendo stato ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti del sig. EL nel termine fissato.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio e della fase cautelare.
P.Q.M.
,
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, generalizzato, contro la sentenza n. 5/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, depositata Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
IO AZ GI IO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
GI IO
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il Dirigente f.to digitalmente