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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5678/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5678
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1201/2021 (R.G.
4529/2021).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
nunziata (NA) e residente in [...] – sc.
A – int. 5, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Cirillo (C.F. ) C.F._2
- PEC ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre Email_1
Annunziata (NA) in via Piombiera n.13,
-opponente-
1 E
, (p. iva – già ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rap-
presentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(p. iva ) già , con sede Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Rossi (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Verona al v.lo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
L'opponente proponeva opposizione avverso il D.I. 1201/2021 reso in data
07.09.2021 nell'ambito del procedimento monitorio con R.G. n. 4529/2021 di Que-
sto Tribunale, emesso in favore di avente ad oggetto l'importo di Controparte_1
euro 13.435,25 in relazione al contratto che aveva stipulato con Parte_1
Compass Banca s.p.a., contratto di credito al consumo n.12777299 di finanziamento per prestito personale. Compass Banca s.p.a. cedeva, poi, pro soluto il proprio cre-
dito ad con atto del 21.11.2018. Controparte_1
In relazione al suddetto contratto ( mutava denominazione sociale Controparte_1
in maturava un saldo debitore di euro 13.435,25 di cui Controparte_1
2 euro 2.127,50 per rate scadute e non pagate, euro 7.620,10 per capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine ed euro 3.687,65 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 7.620,10 al tasso contrattualmente previsto,
oltre spese di procedura monitoria.
L'opponente assumeva:
1. la nullità del contratto per mancanza di forma scritta;
2. l'invalidità della cessione del credito per mancate prove dell'avvenuta comunica-
zione della cessione del credito;
3. la circostanza che risultavano pagate rate per circa euro 7.000,00 somma dedotta dal versamento in atti delle ricevute, importo da imputare alla sorta capitale;
4. solo in sede di comparsa conclusionale, il difetto di legittimazione attiva e/o titola-
CP rità attiva del credito da parte di .
CP Si costituiva ritualmente, in giudizio, impugnando e contestando l'opposizione in toto. Deduceva:
Sulla carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito.
Tale eccezione è tardiva in quanto non formulata nell'atto di opposizione ma in comparsa conclusionale, la quale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio.
In ogni caso, la completezza e correttezza della documentazione prodotta in atti dall'opposta è del tutto idonea e sufficiente a provare la titolarità del diritto di cre-
dito, ivi compresa l'inclusione del credito de quo nella intervenuta cessione.
CP
ha, infatti, prodotto sia la visura storica/certificato storico rilasciata dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo - ufficio registro delle imprese, che il relativo estratto elenco crediti ceduti omissato, dal quale risulta il numero del contratto e il nome della parte.
3 Sulla nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Risulta agli atti depositato il contratto concluso in data 26.08.2013, con annesse firme del contraente ed allegazioni di documenti di identità dello Parte_1
stesso. Consegue che il contratto è rispettoso di tutti i requisiti di forma scritta pre-
scritti dall'art.117 TUB.
Sull'invalidità della cessione del credito per mancate prove dell'avvenuta co-
municazione della cessione.
CP Va ribadito, in merito, quanto già detto sul tema della titolarità di , ovvero che la documentazione prodotta in atti è del tutto idonea e sufficiente a provare l'avve-
nuta cessione, risultando agli atti raccomandata a/r idonea a provare l'avvenuta no-
tifica della cessione a . Parte_1
In ogni caso, si rileva che la prova della comunicazione della cessione del credito,
inviata al debitore ceduto, ha valore esclusivamente di prova della messa a cono-
scenza della circostanza da parte dell' originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Sull'asserito pagamento.
4 Non vi è prova in atti che l'opponente abbia corrisposto euro 7 mila da scomputarsi dal totale dovuto.
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Consegue la conferma del D.I. opposto che diviene esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in rigetto dell'opposi-
zione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione in quanto infondata e non provata;
2. conferma il D.I. n. 1201/2021 (R.G. 4529/2021) emesso da Questo Tribunale
che diviene esecutivo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'op-
posta, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi € 2.600,00 di cui euro
100,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese ge-
nerali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5678
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1201/2021 (R.G.
4529/2021).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
nunziata (NA) e residente in [...] – sc.
A – int. 5, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Cirillo (C.F. ) C.F._2
- PEC ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre Email_1
Annunziata (NA) in via Piombiera n.13,
-opponente-
1 E
, (p. iva – già ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rap-
presentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(p. iva ) già , con sede Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Rossi (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Verona al v.lo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
L'opponente proponeva opposizione avverso il D.I. 1201/2021 reso in data
07.09.2021 nell'ambito del procedimento monitorio con R.G. n. 4529/2021 di Que-
sto Tribunale, emesso in favore di avente ad oggetto l'importo di Controparte_1
euro 13.435,25 in relazione al contratto che aveva stipulato con Parte_1
Compass Banca s.p.a., contratto di credito al consumo n.12777299 di finanziamento per prestito personale. Compass Banca s.p.a. cedeva, poi, pro soluto il proprio cre-
dito ad con atto del 21.11.2018. Controparte_1
In relazione al suddetto contratto ( mutava denominazione sociale Controparte_1
in maturava un saldo debitore di euro 13.435,25 di cui Controparte_1
2 euro 2.127,50 per rate scadute e non pagate, euro 7.620,10 per capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine ed euro 3.687,65 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 7.620,10 al tasso contrattualmente previsto,
oltre spese di procedura monitoria.
L'opponente assumeva:
1. la nullità del contratto per mancanza di forma scritta;
2. l'invalidità della cessione del credito per mancate prove dell'avvenuta comunica-
zione della cessione del credito;
3. la circostanza che risultavano pagate rate per circa euro 7.000,00 somma dedotta dal versamento in atti delle ricevute, importo da imputare alla sorta capitale;
4. solo in sede di comparsa conclusionale, il difetto di legittimazione attiva e/o titola-
CP rità attiva del credito da parte di .
CP Si costituiva ritualmente, in giudizio, impugnando e contestando l'opposizione in toto. Deduceva:
Sulla carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito.
Tale eccezione è tardiva in quanto non formulata nell'atto di opposizione ma in comparsa conclusionale, la quale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio.
In ogni caso, la completezza e correttezza della documentazione prodotta in atti dall'opposta è del tutto idonea e sufficiente a provare la titolarità del diritto di cre-
dito, ivi compresa l'inclusione del credito de quo nella intervenuta cessione.
CP
ha, infatti, prodotto sia la visura storica/certificato storico rilasciata dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo - ufficio registro delle imprese, che il relativo estratto elenco crediti ceduti omissato, dal quale risulta il numero del contratto e il nome della parte.
3 Sulla nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Risulta agli atti depositato il contratto concluso in data 26.08.2013, con annesse firme del contraente ed allegazioni di documenti di identità dello Parte_1
stesso. Consegue che il contratto è rispettoso di tutti i requisiti di forma scritta pre-
scritti dall'art.117 TUB.
Sull'invalidità della cessione del credito per mancate prove dell'avvenuta co-
municazione della cessione.
CP Va ribadito, in merito, quanto già detto sul tema della titolarità di , ovvero che la documentazione prodotta in atti è del tutto idonea e sufficiente a provare l'avve-
nuta cessione, risultando agli atti raccomandata a/r idonea a provare l'avvenuta no-
tifica della cessione a . Parte_1
In ogni caso, si rileva che la prova della comunicazione della cessione del credito,
inviata al debitore ceduto, ha valore esclusivamente di prova della messa a cono-
scenza della circostanza da parte dell' originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Sull'asserito pagamento.
4 Non vi è prova in atti che l'opponente abbia corrisposto euro 7 mila da scomputarsi dal totale dovuto.
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Consegue la conferma del D.I. opposto che diviene esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in rigetto dell'opposi-
zione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione in quanto infondata e non provata;
2. conferma il D.I. n. 1201/2021 (R.G. 4529/2021) emesso da Questo Tribunale
che diviene esecutivo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'op-
posta, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi € 2.600,00 di cui euro
100,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese ge-
nerali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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