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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2158/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RACHIELI PAOLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. AQUILINO FRANCESCA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di invalidità prevista dall'art.19 del Regolamento della , oltre vittoria Controparte_1 di spese di lite (con distrazione). La ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso, oltre vittoria di spese di lite. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Il presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza o meno del diritto della parte ricorrente alla pensione di invalidità, riconosciuta dall'art.19 del Regolamento della all'iscritto che: 1) abbia riportato un'invalidità, a Controparte_1 causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
2) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. Tanto premesso e venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto al trattamento pensionistico in discorso: lo stato di invalidità almeno pari al 67 per cento (di cui si dirà a breve) e il requisito contributivo minimo di 5 anni -di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione- (vedi estratto conto contributivo in atti).
1 Quanto allo stato invalidante della parte ricorrente, tale elemento è stato giudizialmente accertato dal CTU, il quale ha riscontrato uno stato di invalidità superiore al 67 % con decorrenza dalla data della presentazione della domanda di pensione (31/1/2024). Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (in ragione del fatto che il consulente di parte della si è limitato a contestare Controparte_1 genericamente le conclusioni del CTU, ritenendo generosa la sua quantificazione della percentuale di invalidità del ricorrente, senza neanche prospettare una quantificazione alternativa). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite sono integralmente poste a carico della Controparte_1
(in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di invalidità prevista dall'art.19 del Regolamento della FONDAZIONE ENASARCO con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (e, dunque, dall'1/2/2024). Condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone definitivamente a carico della le spese di CTU liquidate Controparte_1 con separato decreto. Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2158/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RACHIELI PAOLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. AQUILINO FRANCESCA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di invalidità prevista dall'art.19 del Regolamento della , oltre vittoria Controparte_1 di spese di lite (con distrazione). La ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso, oltre vittoria di spese di lite. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Il presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza o meno del diritto della parte ricorrente alla pensione di invalidità, riconosciuta dall'art.19 del Regolamento della all'iscritto che: 1) abbia riportato un'invalidità, a Controparte_1 causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
2) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. Tanto premesso e venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto al trattamento pensionistico in discorso: lo stato di invalidità almeno pari al 67 per cento (di cui si dirà a breve) e il requisito contributivo minimo di 5 anni -di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione- (vedi estratto conto contributivo in atti).
1 Quanto allo stato invalidante della parte ricorrente, tale elemento è stato giudizialmente accertato dal CTU, il quale ha riscontrato uno stato di invalidità superiore al 67 % con decorrenza dalla data della presentazione della domanda di pensione (31/1/2024). Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (in ragione del fatto che il consulente di parte della si è limitato a contestare Controparte_1 genericamente le conclusioni del CTU, ritenendo generosa la sua quantificazione della percentuale di invalidità del ricorrente, senza neanche prospettare una quantificazione alternativa). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite sono integralmente poste a carico della Controparte_1
(in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di invalidità prevista dall'art.19 del Regolamento della FONDAZIONE ENASARCO con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (e, dunque, dall'1/2/2024). Condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone definitivamente a carico della le spese di CTU liquidate Controparte_1 con separato decreto. Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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