Articolo 4 della Legge 9 agosto 1967, n. 804
Articolo 3
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4 ottobre 1967
Art. 4.
Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali e' assicurata la reciprocita', con effetto dal 1 gennaio 1963.
Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1967
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