Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3035/2024 tra
La SI.ra , nata a [...] il [...], c.f. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Persico,
e come in atti Parte_2 Parte_3
Ricorrente e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21(codice fiscale n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
Resistente Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva: di essere stata licenziata a seguito alla procedura di licenziamento collettivo dalla ditta RIPAS S.A.S.; di aver presentato domanda di iscrizione alle liste di mobilità e di aver ricevuto dall' comunicazione di liquidazione degli importi a titolo di indennità di CP_1 mobilità per il solo anno 1994. La ricorrente, quindi, in data 23.6.1997, proponeva ricorso, in seguito al quale il Tribunale di Napoli le riconosceva anche gli importi relativamente al periodo 93-95.
Nell'estrarre il proprio estratto contributivo dal portale la SI. ra , si CP_1 Parte_1 avvedeva dell'errore commesso dall'istituto, il quale provvedeva ad erogare le somme a titolo di indennità di mobilità, ma non provvedeva all'accredito dei contributi figurativi per il periodo di riferimento;
l' infatti non aveva regolarizzato la CP_1 posizione contributiva della SI.ra , tanto è che dall'estratto contributivo si Pt_1
La lavoratrice, dunque, lamentava la situazione in numerose occasioni, richiedendo all'Istituto, in via telematica, l'accredito dei contributi figurativi per il periodo dal 1993 al 1995, le predette richieste, però, restavano senza riscontro alcuno.
Tanto premesso, parte ricorrente concludeva:
Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, adìto, esaminate le motivazioni che precedono in fatto e in diritto, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, così provvedere: accerti e dichiari che la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere i contributi figurativi, derivanti dalla mobilità, per il biennio 1993 – 1995; in via subordinata, condannare l' ad accreditare i contributivi figurativi maturati in capo alla ricorrente per il CP_1 periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia;
per l'effetto, ordini all la CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva della SI.ra ; condanni la Parte_1 resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.>>
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore con memoria CP_1 difensiva del 17.09.2024, nella quale eccepiva l'improcedibilità della domanda e del relativo ricorso giudiziario per mancato esperimento dell'iter amministrativo. Sempre preliminarmente l' eccepiva l'intervenuta decadenza triennale dal CP_1 diritto e dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 639/1970 nonché la carenza di interesse ad agire, poiché l'istante aveva fornito alcuna prova a fondamento delle proprie richieste. L'istituto, deduceva inoltre, che non vi era alcuna prova di un errore commesso da parte dello stesso, che aveva agito diligentemente ad elaborare i dati documentali provenienti dalla richiedente e verificati in base alle risultanze degli archivi informatici di cui l'Ente disponeva.
Concludeva pertanto, affinché il Tribunale voglia così provvedere:
<<in via preliminare dichiarare la nullit del ricorso giudiziario per violazione dell> infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.>> Con successive note di trattazione scritta tuttavia l' allegava alcune relazioni CP_1 amministrative ammettendo che la ricorrente aveva diritto all' accredito dei contributi figurativi in questione e che, tuttavia, problemi di natura tecnica impedivano la regolarizzazione della posizione previdenziale dell' istante. Successivamente documentava l' avvenuto aggiornamento dell' estratto contributivo previdenziale e chiedeva la cessazione della materia del contendere. Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Appare dirimente richiamare le due note amministrative prodotte dall' ente convenuto in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 23.9.2024 laddove si ammette, con portata confessoria che vale a superare ogni eccezione o argomento di segno contrario alla tesi della ricorrente, che sussiste “il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per mobilità relativamente al periodo dal 06/03/1993 al 28/02/1995 e che tale periodo andrebbe a coprire totalmente il vuoto contributivo attualmente presente nell' estratto”. Trattasi di diritto all' accredito a cui il convenuto è tenuto d' ufficio. Infatti l'art. 7, comma 9 della legge 223/1991 dispone che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1” e quindi la retribuzione di riferimento è quella spettante “nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” (art. 7, comma 1 Legge 223/91). Nella specie è pacifico che la beneficiò del trattamento di mobilità per gli anni Pt_1 dal 1993 al 1995 come statuito nella sentenza del Pretore di Napoli (allegato n. 3 di parte ricorrente) e che, ciononostante, l' non provvide ad integrare la sua CP_1 posizione previdenziale mediante l' accredito dei contributi figurativi inerenti agli anni in questione. Come emerge dall' estratto conto previdenziale aggiornato prodotto dalla difesa della ricorrente in uno alle note di trattazione scritta depositate per l' odierna udienza nonostante la proposizione del ricorso e ,pur ammettendo l' errore in cui era incorso, l' non aveva ancora registrato i contributi figurativi dovuti. CP_1
Tuttavia in uno alle note di trattazione scritta depositate per l' odierna udienza il convenuto ha provato l' aggiornamento dell' estratto contributivo mediante accredito dei contributi figurativi oggetto del contendere. Pertanto, può dichiararsi cessata la materia del contendere essendo nelle more venuta meno la posizione di contrasto tra le parti ed essendo superflua la pronuncia giudiziaria nel merito. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' ente convenuto.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il convenuto alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, ivi comprese spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 17.3.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonché la improponibilità della domanda e del ricorso medesimo per quanto dedotto ed anche ai sensi dell'art .44 del D.L.269/03 conv. in L.326/03 nonché la improcedibilità, ed in ogni caso l'inammissibilità per i motivi sopra esposti ed anche come dedotto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sempre preliminarmente dichiarare l'intervenuta decadenza triennale dal diritto e dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 639/1970 nonché l'intervenuta decadenza sostanziale triennale ex art. 47 co. 1 d.l. 269/03 conv. in l. 326/03 e succ. modifiche ex D.L.98/11 e, in ogni caso, la decadenza quinquennale ex L.166/91, art.6 . e, ancora la intervenuta prescrizione decennale nonchè l'intervenuta prescrizione quinquennale in ordine alla richiesta di accredito della contribuzione versata in ritardo e, in subordine decennale ex lege 335/95; in subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto