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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6836/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6836/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 08.35 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. ORLANDINO MARCELLO Parte_1
Per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Orlandino chiede al Giudice di dichiara la contumacia del resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica effettuata a norma dell'art. 143 c.p.c., dichiara la contumacia del sig. CP_1 Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Orlandino conclude come da memoria depositata in atti e chiede che venga dichiarata la risoluzione del contratto transitorio e la contestuale liberazione dell'immobile.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Don A. Fasoli n. 7, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Orlandino CodiceFiscale_1
del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Rondinella n. 16, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 6836/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando pagina 2 di 4 lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
20.11.2023 per finita locazione, in quanto a seguito dello scadere del contratto di locazione transitorio,
l'odierno resistente non aveva rilasciato l'immobile, entro il termine del 20.11.2024 ed ancora lo occupa;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 20.11.2023, per finita locazione con decorrenza
21.11.2024, per l'effetto, ordina alla stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a San Pietro in
Cariano in via Rondinelle n. 16, condotto in locazione e la condanna, alla rifusione al ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 20.11.2023 per finita locazione;
pagina 3 di 4 per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile sito a San Pietro in CP_1
Cariano in via Rondinelle n. 16;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 650,00 mensili dal gennaio 2026 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali liquidate in complessivi € 5.105,00,
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6836/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 08.35 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. ORLANDINO MARCELLO Parte_1
Per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Orlandino chiede al Giudice di dichiara la contumacia del resistente.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica effettuata a norma dell'art. 143 c.p.c., dichiara la contumacia del sig. CP_1 Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Orlandino conclude come da memoria depositata in atti e chiede che venga dichiarata la risoluzione del contratto transitorio e la contestuale liberazione dell'immobile.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Don A. Fasoli n. 7, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Orlandino CodiceFiscale_1
del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Rondinella n. 16, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 6836/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando pagina 2 di 4 lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
20.11.2023 per finita locazione, in quanto a seguito dello scadere del contratto di locazione transitorio,
l'odierno resistente non aveva rilasciato l'immobile, entro il termine del 20.11.2024 ed ancora lo occupa;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 20.11.2023, per finita locazione con decorrenza
21.11.2024, per l'effetto, ordina alla stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a San Pietro in
Cariano in via Rondinelle n. 16, condotto in locazione e la condanna, alla rifusione al ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 20.11.2023 per finita locazione;
pagina 3 di 4 per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile sito a San Pietro in CP_1
Cariano in via Rondinelle n. 16;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 650,00 mensili dal gennaio 2026 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali liquidate in complessivi € 5.105,00,
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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