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Articolo 5 della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
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Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Articolo 5 della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Versione
6 febbraio 2003
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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