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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15302/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. PALMA PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv.
SE ON in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15302 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PALMA PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito e condanna l' CP_1 CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente quantificate in € CP_1
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Palma dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024, parte ricorrente, titolare della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 legge 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alla
L. 18/1980 impugnava la nota datata 31.7.2023 con la quale l' comunicava di avere CP_1 provveduto a ricalcolare detta prestazione e che “il ricalcolo comprende la … rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002” e che “dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di €.5.617,69. Rappresentava, altresì, che con successiva lettera datata
20.9.2023 l' ribadiva che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha Controparte_3
ricevuto, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.03462421 per un importo complessivo di €.5.617,69 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge … pratica indebito n.17992696”, invitandola a provvedere al pagamento di detta somma e che con successiva lettera datata 20.3.2024, nel confermare la sussistenza dell'indebito in questione (rideterminato tuttavia nel minore importo di €.5.577,62 contro gli €.5.617,69 precedentemente richiesti), comunicava che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione INVCIV n.03462421 attraverso una trattenuta di € 95,00 mensili, a partire dalla rima rata utile … pratica indebito n.17992696”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma di €.5.617,69 richiesta dall' e CP_1
conseguentemente dichiararsi illegittime le trattenute operate ed operande dall' CP_1
sulla prestazione 03462421/INVCIV con condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente trattenute.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' il quale contestava la CP_1
fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, rappresentando la fondatezza della pretesa avendo la ricorrente superato il limite reddituale.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione (n. 12608/2020) ha affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( in senso conforme Cass. Sez. Lavoro n. 28771 del 09/11/2018).
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 n. 431).
Giova ricordare comunque che si tratta di un principio ormai consolidato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e lo stesso D.L.
n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si CP_1
debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' CP_1
si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
Nel caso de quo nessun dolo è attribuibile alla ricorrente considerato che si tratta di prestazioni erogate dallo stesso Istituto e, quindi dallo stesso erogate.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dalla ricorrente nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile. CP_2
Non solo ma pur volendo considerare il principio secondo cui le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata), e che “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”, principio però, per i motivi suesposti da non condividere in questa circostanza, la verifica effettuata dall'Istituto appare tardiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' che è tenuto CP_1
invece a restituire quanto indebitamente trattenuto.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/10/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15302/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. PALMA PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv.
SE ON in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15302 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PALMA PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito e condanna l' CP_1 CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente quantificate in € CP_1
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Palma dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024, parte ricorrente, titolare della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 legge 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alla
L. 18/1980 impugnava la nota datata 31.7.2023 con la quale l' comunicava di avere CP_1 provveduto a ricalcolare detta prestazione e che “il ricalcolo comprende la … rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002” e che “dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di €.5.617,69. Rappresentava, altresì, che con successiva lettera datata
20.9.2023 l' ribadiva che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha Controparte_3
ricevuto, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.03462421 per un importo complessivo di €.5.617,69 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge … pratica indebito n.17992696”, invitandola a provvedere al pagamento di detta somma e che con successiva lettera datata 20.3.2024, nel confermare la sussistenza dell'indebito in questione (rideterminato tuttavia nel minore importo di €.5.577,62 contro gli €.5.617,69 precedentemente richiesti), comunicava che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione INVCIV n.03462421 attraverso una trattenuta di € 95,00 mensili, a partire dalla rima rata utile … pratica indebito n.17992696”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma di €.5.617,69 richiesta dall' e CP_1
conseguentemente dichiararsi illegittime le trattenute operate ed operande dall' CP_1
sulla prestazione 03462421/INVCIV con condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente trattenute.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' il quale contestava la CP_1
fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, rappresentando la fondatezza della pretesa avendo la ricorrente superato il limite reddituale.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione (n. 12608/2020) ha affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( in senso conforme Cass. Sez. Lavoro n. 28771 del 09/11/2018).
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 n. 431).
Giova ricordare comunque che si tratta di un principio ormai consolidato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e lo stesso D.L.
n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si CP_1
debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' CP_1
si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
Nel caso de quo nessun dolo è attribuibile alla ricorrente considerato che si tratta di prestazioni erogate dallo stesso Istituto e, quindi dallo stesso erogate.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dalla ricorrente nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile. CP_2
Non solo ma pur volendo considerare il principio secondo cui le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata), e che “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”, principio però, per i motivi suesposti da non condividere in questa circostanza, la verifica effettuata dall'Istituto appare tardiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' che è tenuto CP_1
invece a restituire quanto indebitamente trattenuto.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/10/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio