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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2698 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 28.5.2025 e vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Forgione
-attrice-
e
(GIA' (P.I. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Lessio
-convenuta-
OGGETTO: contratto di subfornitura
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.5.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la per sentir accolte le seguenti conclusioni: “- Dichiarare CP_1
l'illegittimità delle fatture commerciali richiamate nella documentazione prodotta agli atti di causa e meglio specificata in narrativa e segnatamente dell'intera pretesa creditoria, relativamente all'an e al quantum debeatur richiesto dalla società convenuta e previo accertamento del malfunzionamento del misuratore di consumo di energia elettrica e dell'esatto consumo da parte della società istante, a mezzo CTU che fin d'ora si richiede, dichiarare l'illegittimità della medesima pretesa creditoria per non aver la società istante consumato il quantitativo di
1 energia elettrica portato e conteggiato, e conseguentemente dichiarare la società istante non debitrice delle somme vantate dalla società convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
- Condannare la società convenuta al risarcimento del danni anche secondo il principio di equità; E per questi effetti si invita la società convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopra indicata ex art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini determinerà le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. e art. 38 c.p.c.. Richieste istruttorie e mezzi istruttori ulteriori riservati nei limiti dell'art. 183 6°comma. Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento di tali domande, parte attrice, deduceva: di aver ricevuto, in data
28.5.2022, diffida di pagamento per complessivi euro 39.236,36 a fronte del presunto mancato pagamento di n. 7 fatture commerciali, analiticamente indicate nell'atto di citazione, a titolo di fornitura di energia elettrica, oltre spese legali per euro 150,00; che la richiesta di pagamento è sproporzionata e non in linea con il reale consumo di energia elettrica della società; che i conteggiati consumi sono sproporzionati in quanto il misuratore di corrente aveva presentato un malfunzionamento;
che il conteggio dei consumi era sbagliato e calcolato per eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e rispetto ai consumi medi reali dalla stessa effettuati nel corso del tempo ed impiegato abitualmente;
che nei contratti di somministrazione, in cui il consumo è contabilizzato con sistema a contatore, in caso di contestazione per malfunzionamento del contatore, grava sul somministrante provarne il regolare funzionamento;
che, a seguito dell'invio della diffida di pagamento del 28.5.2022, è sorto l'interesse a proporre azione di accertamento negativo del debito tesa ad accertare, a mezzo
CTU, il malfunzionamento del misuratore di corrente e l'esatto conteggio di quanto dovuto al fine di evitare azioni esecutive illegittime.
Si costituiva in giudizio la contestando il difetto di interesse ad CP_1 agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva.
La convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda avanzata dalla società , in persona del suo legale rappresentate pro Parte_1 tempore, nei confronti di in quanto inammissibile, infondata ed CP_1
2 illegittima per tutte le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA
ULTERIORMENTE PRINCIPALE: condannare la società , in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di con ulteriore condanna della società attrice ex art. 96, CP_1
3° comma, c.p.c., anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria. Il tutto con la riserva di ulteriormente indicare, dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, depositate il
15.5.2023, parte attrice, a mezzo del proprio procuratore avv. Giuseppe Forgione, premesso che “per mero errore, è stata proposta domanda giudiziale volta all'accertamento negativo del credito nei confronti della società che, CP_1 in effetti, non è titolare di alcuna posizione creditoria nei confronti della Pt_1 dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
Con ordinanza del 22.5.2023, il giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio dell'attrice, onerava parte convenuta di prendere posizione sulla richiesta formulata dalla parte attrice, anche sotto il profilo delle spese di lite. Con note scritte depositate in data 16.l.2024, la convenuta dichiarava di non accettare la rinuncia dell'attrice agli atti del giudizio insistendo, previo rigetto delle altrui domande, eccezioni ed istanze, per l'accoglimento delle rassegnate domande e conclusioni.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
2. La domanda spiegata dall'attrice va rigettata per i seguenti motivi.
La ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'inesistenza del Parte_1 diritto di credito della già contestando la CP_1 Controparte_2 richiesta di pagamento di complessivi euro 39.236,36 contenuta nella diffida di pagamento del 28.5.2022, ricevuta a seguito del presunto mancato pagamento di n. 7 fatture per il consumo di energia elettrica indicate nella citata diffida (cfr. allegato alla citazione e alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte della domanda di accertamento negativo del credito, la società convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva. Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.
3 Nel caso di specie, sussiste il difetto di legittimazione passiva sostanziale della convenuta in quanto, come confermato in corso di causa da parte attrice, la destinataria della richiesta di pagamento in oggetto non era l'attrice Parte_2
(P.I. ) ma la (P.I. ). P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_3
Parte convenuta ha, infatti, provato, mediante i documenti acquisiti che: in data
22.5.2020 ha sottoscritto un contratto di fornitura con la (cfr. Parte_3 allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); la è società Parte_3 diversa e distinta dall'attrice (cfr. allegati n. 3 e 4 alla comparsa - visure storiche delle due società); la diffida pagamento, datata 28.5.2022, è intestata a “ Pt_3
” ed è stata trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data all'indirizzo di p.e.c.
[...]
“ (cfr. allegato n. 2 alla comparsa), il quale è diverso dall'indirizzo Email_1 di p.e.c. dell'attrice “ (cfr. allegati n. 3 e 4 alla comparsa); il Email_2 contratto di fornitura in virtù del quale è stato richiesto il pagamento della somma oggetto di causa è stato concluso dalla oggi Controparte_2 CP_1
con la (cfr. allegato n. 1 alla comparsa) alla quale è stata
[...] Parte_3 inviata la richiesta di pagamento delle fatture insolute di cui alla diffida del
22.5.2020.
La convenuta ha, poi, allegato che tra la e la non vi Parte_3 Parte_2 sono rapporti contrattuali suscettibili di provocare il trasferimento delle obbligazioni sorte con l'odierna convenuta in capo all'altra e viceversa. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
A fronte di tali puntuali e provate allegazioni da parte della società convenuta, nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate in data
15.5.2023, parte attrice ha riconosciuto l'insussistenza del proprio interesse all'azione di accertamento negativo del debito dichiarando testualmente che “per mero errore, è stata proposta domanda giudiziale colta all'accertamento negativo del credito nei confronti della società che, in effetti, non è titolare di CP_1 alcuna posizione creditoria nei confronti della . Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è infondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(26.000,00 – 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di
4 studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio al principio di soccombenza.
3.1. Infine, va rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società convenuta difettando gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla società convenuta ex art. 96
c.p.c.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
5
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2698 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 28.5.2025 e vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Forgione
-attrice-
e
(GIA' (P.I. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Lessio
-convenuta-
OGGETTO: contratto di subfornitura
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.5.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la per sentir accolte le seguenti conclusioni: “- Dichiarare CP_1
l'illegittimità delle fatture commerciali richiamate nella documentazione prodotta agli atti di causa e meglio specificata in narrativa e segnatamente dell'intera pretesa creditoria, relativamente all'an e al quantum debeatur richiesto dalla società convenuta e previo accertamento del malfunzionamento del misuratore di consumo di energia elettrica e dell'esatto consumo da parte della società istante, a mezzo CTU che fin d'ora si richiede, dichiarare l'illegittimità della medesima pretesa creditoria per non aver la società istante consumato il quantitativo di
1 energia elettrica portato e conteggiato, e conseguentemente dichiarare la società istante non debitrice delle somme vantate dalla società convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
- Condannare la società convenuta al risarcimento del danni anche secondo il principio di equità; E per questi effetti si invita la società convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopra indicata ex art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini determinerà le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. e art. 38 c.p.c.. Richieste istruttorie e mezzi istruttori ulteriori riservati nei limiti dell'art. 183 6°comma. Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento di tali domande, parte attrice, deduceva: di aver ricevuto, in data
28.5.2022, diffida di pagamento per complessivi euro 39.236,36 a fronte del presunto mancato pagamento di n. 7 fatture commerciali, analiticamente indicate nell'atto di citazione, a titolo di fornitura di energia elettrica, oltre spese legali per euro 150,00; che la richiesta di pagamento è sproporzionata e non in linea con il reale consumo di energia elettrica della società; che i conteggiati consumi sono sproporzionati in quanto il misuratore di corrente aveva presentato un malfunzionamento;
che il conteggio dei consumi era sbagliato e calcolato per eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e rispetto ai consumi medi reali dalla stessa effettuati nel corso del tempo ed impiegato abitualmente;
che nei contratti di somministrazione, in cui il consumo è contabilizzato con sistema a contatore, in caso di contestazione per malfunzionamento del contatore, grava sul somministrante provarne il regolare funzionamento;
che, a seguito dell'invio della diffida di pagamento del 28.5.2022, è sorto l'interesse a proporre azione di accertamento negativo del debito tesa ad accertare, a mezzo
CTU, il malfunzionamento del misuratore di corrente e l'esatto conteggio di quanto dovuto al fine di evitare azioni esecutive illegittime.
Si costituiva in giudizio la contestando il difetto di interesse ad CP_1 agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva.
La convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda avanzata dalla società , in persona del suo legale rappresentate pro Parte_1 tempore, nei confronti di in quanto inammissibile, infondata ed CP_1
2 illegittima per tutte le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA
ULTERIORMENTE PRINCIPALE: condannare la società , in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di con ulteriore condanna della società attrice ex art. 96, CP_1
3° comma, c.p.c., anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria. Il tutto con la riserva di ulteriormente indicare, dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, depositate il
15.5.2023, parte attrice, a mezzo del proprio procuratore avv. Giuseppe Forgione, premesso che “per mero errore, è stata proposta domanda giudiziale volta all'accertamento negativo del credito nei confronti della società che, CP_1 in effetti, non è titolare di alcuna posizione creditoria nei confronti della Pt_1 dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
Con ordinanza del 22.5.2023, il giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio dell'attrice, onerava parte convenuta di prendere posizione sulla richiesta formulata dalla parte attrice, anche sotto il profilo delle spese di lite. Con note scritte depositate in data 16.l.2024, la convenuta dichiarava di non accettare la rinuncia dell'attrice agli atti del giudizio insistendo, previo rigetto delle altrui domande, eccezioni ed istanze, per l'accoglimento delle rassegnate domande e conclusioni.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
2. La domanda spiegata dall'attrice va rigettata per i seguenti motivi.
La ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'inesistenza del Parte_1 diritto di credito della già contestando la CP_1 Controparte_2 richiesta di pagamento di complessivi euro 39.236,36 contenuta nella diffida di pagamento del 28.5.2022, ricevuta a seguito del presunto mancato pagamento di n. 7 fatture per il consumo di energia elettrica indicate nella citata diffida (cfr. allegato alla citazione e alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte della domanda di accertamento negativo del credito, la società convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attrice e la propria carenza di legittimazione passiva. Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.
3 Nel caso di specie, sussiste il difetto di legittimazione passiva sostanziale della convenuta in quanto, come confermato in corso di causa da parte attrice, la destinataria della richiesta di pagamento in oggetto non era l'attrice Parte_2
(P.I. ) ma la (P.I. ). P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_3
Parte convenuta ha, infatti, provato, mediante i documenti acquisiti che: in data
22.5.2020 ha sottoscritto un contratto di fornitura con la (cfr. Parte_3 allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); la è società Parte_3 diversa e distinta dall'attrice (cfr. allegati n. 3 e 4 alla comparsa - visure storiche delle due società); la diffida pagamento, datata 28.5.2022, è intestata a “ Pt_3
” ed è stata trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data all'indirizzo di p.e.c.
[...]
“ (cfr. allegato n. 2 alla comparsa), il quale è diverso dall'indirizzo Email_1 di p.e.c. dell'attrice “ (cfr. allegati n. 3 e 4 alla comparsa); il Email_2 contratto di fornitura in virtù del quale è stato richiesto il pagamento della somma oggetto di causa è stato concluso dalla oggi Controparte_2 CP_1
con la (cfr. allegato n. 1 alla comparsa) alla quale è stata
[...] Parte_3 inviata la richiesta di pagamento delle fatture insolute di cui alla diffida del
22.5.2020.
La convenuta ha, poi, allegato che tra la e la non vi Parte_3 Parte_2 sono rapporti contrattuali suscettibili di provocare il trasferimento delle obbligazioni sorte con l'odierna convenuta in capo all'altra e viceversa. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
A fronte di tali puntuali e provate allegazioni da parte della società convenuta, nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate in data
15.5.2023, parte attrice ha riconosciuto l'insussistenza del proprio interesse all'azione di accertamento negativo del debito dichiarando testualmente che “per mero errore, è stata proposta domanda giudiziale colta all'accertamento negativo del credito nei confronti della società che, in effetti, non è titolare di CP_1 alcuna posizione creditoria nei confronti della . Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è infondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(26.000,00 – 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di
4 studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio al principio di soccombenza.
3.1. Infine, va rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società convenuta difettando gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla società convenuta ex art. 96
c.p.c.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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