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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14933/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Del Lauro, 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Fabrizio Giglio, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Margherita Gramegna, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale e differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al Ricorrente;
2) condannare, la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015, e dunque al pagamento dell'indennità dovuta fino al reintegro al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
3) in subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o
1 ritenuto di giustizia, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
4) in ulteriore subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
5) in estremo subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia;
6) in ogni caso, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 2.761,31 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia per le somme ingiustificatamente trattenute in busta paga;
7) in ogni caso, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 10.578,91 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024;
8) nei soli casi di condanna senza reintegrazione, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 783,62 lordi a titolo di incidenza sul TFR delle omesse retribuzioni e al pagamento di Euro 457,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o ai diversi importi che saranno accertati in corso di giudizio o ritenuti di giustizia;
9) il tutto, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e dell'art. 2120, comma 4 e 5, Cod. civ.;
10) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto il 27 gennaio 2023 dapprima a tempo determinato e parziale (doc. 5), poi, dal 1° marzo 2023, con un contratto a tempo pieno e indeterminato (doc. 6), con mansioni di autotrasportatore, liv. G1. riferiva di aver percepito la retribuzione indicata nei prospetti Parte_1 paga, solamente fino a settembre 2023. Dopodiché non aveva più ricevuto alcun pagamento da parte di Controparte_1
I prospetti paga consegnati al lavoratore rivelavano delle trattenute del tutto ingiustificate, imputate a permessi o ferie riportati come dovuti, ma in realtà mai fruiti.
2 Da agosto 2023, inoltre, non risultavano eseguiti i versamenti . CP_2 era stato destinatario di un primo licenziamento, con lettera Parte_1
21 settembre 2023. La Società aveva comunicato al ricorrente: “[…] Con la presente comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2118 […]. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni: “riduzione del fatturato aziendale, dovuto in parte alla risoluzione del contratto con AIA SPA e all'impossibilità di assegnarla ad un nuovo servizio a Milano in quanto sprovvisti di commesse nella regione Lombardia”. Ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo
[...]
la durata del periodo di preavviso è pari a giorni 6 (sei) Parte_2 lavorativi. Il rapporto cesserà pertanto definitivamente in data 29/09/2023.” (doc. 8). Impugnato il licenziamento, la società aveva riscontrato l'impugnazione con lettera del 13 ottobre 2023, nella quale riferiva di rinunciare al licenziamento con contestuale trasferimento di presso l'unità operativa di Parte_1
Cesena, e ciò dal 14 novembre 2023 (doc. 15). Il ricorrente aveva risposto di avere un figlio portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a cui doveva dare assistenza. Il lavoratore, pertanto, non prestava il consenso al trasferimento. La Società aveva replicato con lettera del 10 novembre 2023 riferendo che era disponibile a venire incontro alle esigenze del lavoratore, con il suo trasferimento preso la sede di Piacenza, più vicina a Milano, ove il lavoratore avrebbe dovuto presentarsi il 14 novembre 2023 (doc. 17).
Con lettera del 18 dicembre 2023, aveva comunicato a Controparte_1 una contestazione disciplinare del seguente tenore: “Lei è Parte_1 assente dal lavoro dal giorno 12/12/2023 a tutt'oggi, senza che questa ditta abbia ricevuto eventuali certificati di malattia e senza che Lei abbia fornito alcuna valida giustificazione ed esposizione dei motivi della sua prolungata assenza. La invitiamo, quindi, a voler fornire controdeduzioni o giustificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 20/05/1970 n° 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) e delle norme contrattuali nel termine di 5 giorni dal ricevimento della presente” (doc. 20).
Il ricorrente si era giustificato il 23 dicembre 2023 (doc. 21). Il 9 febbraio 2024 la Società aveva comunicato il (secondo) licenziamento senza preavviso, in considerazione del rifiuto di prendere servizio presso la sede di Piacenza (doc. 23). Con lettera PEC del 6 aprile 2024, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento (doc. 25). Con lettera del 1° ottobre 2024, aveva promosso il tentativo di Parte_1 conciliazione ex artt. 410 c.p.c. e art. 6, L. 604/1966 (doc. 26). Con lettera del 28 ottobre 2024, l' adito aveva Controparte_3 comunicato di non aver ricevuto alcuna adesione alla procedura conciliativa da
3 parte di e pertanto aveva disposto l'archiviazione del Controparte_1 procedimento (doc. 27). lamentava poi somme ingiustificatamente trattenute in busta Parte_1 paga, per € 2.761,31 lordi di cui chiedeva la restituzione e il mancato pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
All'udienza del 6 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione sono i seguenti. irroga ad un primo licenziamento per Controparte_1 Parte_1
g.m.o., poi revocato dalla società con gli effetti previsti dall'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (docc. 8 e 15). Insieme alla revoca, viene stabilito il trasferimento del lavoratore presso la sede di Cesena, poi sostituita con la sede di Piacenza, dove avrebbe Parte_1 dovuto prendere servizio dal 14 novembre 2023. Segue uno scambio di corrispondenza fra la società e la difesa del lavoratore. Il ricorrente presta servizio fino all'11 dicembre 2023 (doc. 20). Riceve poi, il 18 dicembre 2023, la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal giorno 12 dicembre 2023 (doc. 20). Il ricorrente presenta le proprie giustificazioni il 23 dicembre 2023 (doc. 21). Il 9 febbraio 2024, comunica il licenziamento per giusta Controparte_1 causa facendo menzione di una contestazione disciplinare “ricevuta in data 29/01/2024” (doc. 23). sostiene che tale contestazione Parte_1 disciplinare non gli era mai stata consegnata.
2. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa (o del giustificato motivo) del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318).
come visto nel precedente §, viene licenziato definitivamente Parte_1 con missiva del 9 febbraio 2024 per giusta causa. La missiva che irroga il licenziamento fa riferimento ad una contestazione disciplinare “ricevuta in data 29/01/2024” (doc. 23).
4 Di tale contestazione non è traccia agli atti. Sarebbe stato onere di CP_1 produrla in giudizio al fine di valutare la condotta disciplinare contestata al
[...] lavoratore. L'omissione dell'onere probatorio in capo alla datrice di lavoro comporta che il fatto contestato, qualunque esso sia, non può essere accertato nemmeno nella sua ricorrenza effettiva, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015. Ne consegue che il Tribunale deve annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.983,60 lordi), corrispondente a dodici mensilità.
Da ottobre 2023 il minimo tabellare previsto dal CCNL è pari invero ad € 1.700,23 per 14 mensilità (docc. 10 e 11: € 1.700,23*14 = 23.803,22/12 = 1.983,60). va anche condannata al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Le altre domande subordinate inerenti il licenziamento s'intendono assorbite.
3. lamenta poi somme ingiustificatamente trattenute in Parte_1 busta paga, per € 2.761,31 lordi di cui chiede la restituzione ed il mancato pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024.
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, che è fondata sul pregresso rapporto di lavoro, sui minimi del CCNL e sull'onere della prova in capo a circa i fatti impeditivi alla piena retribuzione del Controparte_1 lavoratore. Il lavoratore lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni da settembre 2023 al 9 febbraio 2024 (4 mesi e 9 giorni), oltre le differenze sul TFR. I calcoli sono i seguenti: € 1.983,60 * 4 = € 7.934,41.
5 € 1.983,60/3 (9 giorni di febbraio 2024) = € 661,20 Totale lordi € 10.578,91.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in €
5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato da
[...]
ad CP_1 Parte_1
2) condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di Controparte_1 lavoro e al pagamento ad di una indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.983,60 lordi), per dodici mensilità; condanna altresì
[...] al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno CP_1 del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
3) condanna l pagamento dell'importo di € 2.761,31 lordi;
Controparte_1
4) condanna al pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi Controparte_1 per le retribuzioni non corrisposte fino al 9 febbraio 2024;
5) il tutto oltre rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e dell'art. 2120, comma 4 e
5, Cod. civ.;
6) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 6 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Del Lauro, 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Fabrizio Giglio, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Margherita Gramegna, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale e differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al Ricorrente;
2) condannare, la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015, e dunque al pagamento dell'indennità dovuta fino al reintegro al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
3) in subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o
1 ritenuto di giustizia, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
4) in ulteriore subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia e alle altre condanne previste dalla norma invocata;
5) in estremo subordine, condannare, la convenuta al pagamento dell'indennità nella misura massima prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone mensile di Euro 1.983,60 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia;
6) in ogni caso, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 2.761,31 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia per le somme ingiustificatamente trattenute in busta paga;
7) in ogni caso, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 10.578,91 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024;
8) nei soli casi di condanna senza reintegrazione, condannare, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 783,62 lordi a titolo di incidenza sul TFR delle omesse retribuzioni e al pagamento di Euro 457,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o ai diversi importi che saranno accertati in corso di giudizio o ritenuti di giustizia;
9) il tutto, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e dell'art. 2120, comma 4 e 5, Cod. civ.;
10) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto il 27 gennaio 2023 dapprima a tempo determinato e parziale (doc. 5), poi, dal 1° marzo 2023, con un contratto a tempo pieno e indeterminato (doc. 6), con mansioni di autotrasportatore, liv. G1. riferiva di aver percepito la retribuzione indicata nei prospetti Parte_1 paga, solamente fino a settembre 2023. Dopodiché non aveva più ricevuto alcun pagamento da parte di Controparte_1
I prospetti paga consegnati al lavoratore rivelavano delle trattenute del tutto ingiustificate, imputate a permessi o ferie riportati come dovuti, ma in realtà mai fruiti.
2 Da agosto 2023, inoltre, non risultavano eseguiti i versamenti . CP_2 era stato destinatario di un primo licenziamento, con lettera Parte_1
21 settembre 2023. La Società aveva comunicato al ricorrente: “[…] Con la presente comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2118 […]. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni: “riduzione del fatturato aziendale, dovuto in parte alla risoluzione del contratto con AIA SPA e all'impossibilità di assegnarla ad un nuovo servizio a Milano in quanto sprovvisti di commesse nella regione Lombardia”. Ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo
[...]
la durata del periodo di preavviso è pari a giorni 6 (sei) Parte_2 lavorativi. Il rapporto cesserà pertanto definitivamente in data 29/09/2023.” (doc. 8). Impugnato il licenziamento, la società aveva riscontrato l'impugnazione con lettera del 13 ottobre 2023, nella quale riferiva di rinunciare al licenziamento con contestuale trasferimento di presso l'unità operativa di Parte_1
Cesena, e ciò dal 14 novembre 2023 (doc. 15). Il ricorrente aveva risposto di avere un figlio portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a cui doveva dare assistenza. Il lavoratore, pertanto, non prestava il consenso al trasferimento. La Società aveva replicato con lettera del 10 novembre 2023 riferendo che era disponibile a venire incontro alle esigenze del lavoratore, con il suo trasferimento preso la sede di Piacenza, più vicina a Milano, ove il lavoratore avrebbe dovuto presentarsi il 14 novembre 2023 (doc. 17).
Con lettera del 18 dicembre 2023, aveva comunicato a Controparte_1 una contestazione disciplinare del seguente tenore: “Lei è Parte_1 assente dal lavoro dal giorno 12/12/2023 a tutt'oggi, senza che questa ditta abbia ricevuto eventuali certificati di malattia e senza che Lei abbia fornito alcuna valida giustificazione ed esposizione dei motivi della sua prolungata assenza. La invitiamo, quindi, a voler fornire controdeduzioni o giustificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 20/05/1970 n° 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) e delle norme contrattuali nel termine di 5 giorni dal ricevimento della presente” (doc. 20).
Il ricorrente si era giustificato il 23 dicembre 2023 (doc. 21). Il 9 febbraio 2024 la Società aveva comunicato il (secondo) licenziamento senza preavviso, in considerazione del rifiuto di prendere servizio presso la sede di Piacenza (doc. 23). Con lettera PEC del 6 aprile 2024, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento (doc. 25). Con lettera del 1° ottobre 2024, aveva promosso il tentativo di Parte_1 conciliazione ex artt. 410 c.p.c. e art. 6, L. 604/1966 (doc. 26). Con lettera del 28 ottobre 2024, l' adito aveva Controparte_3 comunicato di non aver ricevuto alcuna adesione alla procedura conciliativa da
3 parte di e pertanto aveva disposto l'archiviazione del Controparte_1 procedimento (doc. 27). lamentava poi somme ingiustificatamente trattenute in busta Parte_1 paga, per € 2.761,31 lordi di cui chiedeva la restituzione e il mancato pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
All'udienza del 6 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione sono i seguenti. irroga ad un primo licenziamento per Controparte_1 Parte_1
g.m.o., poi revocato dalla società con gli effetti previsti dall'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (docc. 8 e 15). Insieme alla revoca, viene stabilito il trasferimento del lavoratore presso la sede di Cesena, poi sostituita con la sede di Piacenza, dove avrebbe Parte_1 dovuto prendere servizio dal 14 novembre 2023. Segue uno scambio di corrispondenza fra la società e la difesa del lavoratore. Il ricorrente presta servizio fino all'11 dicembre 2023 (doc. 20). Riceve poi, il 18 dicembre 2023, la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal giorno 12 dicembre 2023 (doc. 20). Il ricorrente presenta le proprie giustificazioni il 23 dicembre 2023 (doc. 21). Il 9 febbraio 2024, comunica il licenziamento per giusta Controparte_1 causa facendo menzione di una contestazione disciplinare “ricevuta in data 29/01/2024” (doc. 23). sostiene che tale contestazione Parte_1 disciplinare non gli era mai stata consegnata.
2. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa (o del giustificato motivo) del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318).
come visto nel precedente §, viene licenziato definitivamente Parte_1 con missiva del 9 febbraio 2024 per giusta causa. La missiva che irroga il licenziamento fa riferimento ad una contestazione disciplinare “ricevuta in data 29/01/2024” (doc. 23).
4 Di tale contestazione non è traccia agli atti. Sarebbe stato onere di CP_1 produrla in giudizio al fine di valutare la condotta disciplinare contestata al
[...] lavoratore. L'omissione dell'onere probatorio in capo alla datrice di lavoro comporta che il fatto contestato, qualunque esso sia, non può essere accertato nemmeno nella sua ricorrenza effettiva, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015. Ne consegue che il Tribunale deve annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.983,60 lordi), corrispondente a dodici mensilità.
Da ottobre 2023 il minimo tabellare previsto dal CCNL è pari invero ad € 1.700,23 per 14 mensilità (docc. 10 e 11: € 1.700,23*14 = 23.803,22/12 = 1.983,60). va anche condannata al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Le altre domande subordinate inerenti il licenziamento s'intendono assorbite.
3. lamenta poi somme ingiustificatamente trattenute in Parte_1 busta paga, per € 2.761,31 lordi di cui chiede la restituzione ed il mancato pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi per le retribuzioni mai corrisposte fino al 9 febbraio 2024.
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, che è fondata sul pregresso rapporto di lavoro, sui minimi del CCNL e sull'onere della prova in capo a circa i fatti impeditivi alla piena retribuzione del Controparte_1 lavoratore. Il lavoratore lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni da settembre 2023 al 9 febbraio 2024 (4 mesi e 9 giorni), oltre le differenze sul TFR. I calcoli sono i seguenti: € 1.983,60 * 4 = € 7.934,41.
5 € 1.983,60/3 (9 giorni di febbraio 2024) = € 661,20 Totale lordi € 10.578,91.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in €
5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato da
[...]
ad CP_1 Parte_1
2) condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di Controparte_1 lavoro e al pagamento ad di una indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.983,60 lordi), per dodici mensilità; condanna altresì
[...] al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno CP_1 del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
3) condanna l pagamento dell'importo di € 2.761,31 lordi;
Controparte_1
4) condanna al pagamento dell'importo di € 10.578,91 lordi Controparte_1 per le retribuzioni non corrisposte fino al 9 febbraio 2024;
5) il tutto oltre rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato dalla data del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e dell'art. 2120, comma 4 e
5, Cod. civ.;
6) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 6 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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