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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI SI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3679 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/02/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/10/1981 Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Lanza Giovanna Adele e dall'avv. Billeci Barbara ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo Via Nicolò Turrisi n.38/A;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. Per_1 155 c.c., così come riformato dall'art. 1 della L. 54/2006 e dell'art. 337 ter c.c. come introdotto dalla L. 154/2013, con domicilio prevalente presso la casa materna sita in Palermo, via San Lorenzo, n. 132, che continuerà a costituire la sua residenza anagrafica e – salvo diverso accordo – l'indirizzo preferenziale per il prelievo e la riconsegna della minore. I genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro ogni variazione di residenza e/o domicilio;
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori di comune accordo adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
2. con riguardo al regime di frequentazione, i genitori, fatto salvo il loro diverso accordo, stabiliscono che:
- il padre, ogni settimana, preleverà la minore la domenica mattina dal domicilio materno e la terrà con sé - con pernottamento- sino al pomeriggio del mercoledì allorché la riconsegnerà a scuola di danza o nei diversi luoghi di esercizio di attività extrascolastiche/ricreative (personalmente o tramite i nonni materni) ovvero al domicilio materno;
- i genitori convengono che, una volta al mese, il padre preleverà la minore nella giornata di sabato mattina (anziché domenica) e la riconsegnerà il mercoledì pomeriggio, sempre con le modalità di cui sopra;
- durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la bambina 14 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto. Detti periodi di vacanza andranno concordati con l'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno;
- quanto alle festività natalizie, la minore – con il principio dell'alternanza annuale – rimarrà con un genitore il 24 Dicembre con pernottamento e con l'altro il 25 Dicembre ed ancora con un genitore il 31 Dicembre con pernottamento e con l'altro l'1 gennaio. Sempre con il medesimo sistema la minore trascorrerà con un genitore il 26 Dicembre e con l'altro il 6 gennaio;
- per le festività di Pasqua i genitori, alternativamente, trascorreranno con la Pasqua o il Per_1 Lunedì dell'Angelo;
- la minore trascorrerà tutte le altre festività religiose e civili (01.11; 08.12; 25.04; 01.05; 02.06…) alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori, come anche il giorno del compleanno del papà e della mamma;
- il giorno del compleanno di , i genitori preferibilmente lo festeggeranno insieme alla minore Per_1 dividendo al 50 % le spese. In caso di disaccordo, , nel giorno del suo compleanno trascorrerà Per_1 parte della giornata (coincidente con il pranzo) con un genitore e parte della giornata (coincidente con la cena) con l'altro genitore;
2 - Il padre e la madre, nei periodi di spettanza di ciascun genitore, potranno comunicare telefonicamente con la figlia almeno una volta al giorno;
- in ipotesi di viaggi con la minore, il genitore di riferimento dovrà comunicare luogo di permanenza della minore (info Hotel, case vacanze etc), date e mezzi di trasporto utilizzati per il viaggio;
3) Con riferimento alle condizioni economiche i genitori convengono quanto segue:
- Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 300.00 Per_1 (TRECENTO/00 € ) mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, senza bisogno di preventiva richiesta;
- I genitori affronteranno per la figlia minore, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno secondo quanto stabilito dal Protocollo della I sezione civile del Tribunale di Palermo di seguito riportato:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza
3 di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto;
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4) I genitori dichiarano di avere nelle proprie abitazioni una camera confortevole ed adeguata perla figlia nonché di essere dotati – ciascuno di loro- di autonomo guardaroba per la minore;
Per_1
5)Assegno unico L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra , che si occuperà di fare la Parte_1 necessaria richiesta all'INPS. Qualora fosse richiesto, il sig. si impegna sin d'ora a prestare Pt_2 alla sig.ra il consenso per la percezione dell'intero assegno unico. Le somme di cui al Pt_1 predetto assegno verranno versate in un conto cointestato ai genitori ed impiegate unicamente per spese della minore;
6) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque, si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici.
7) i genitori danno atto di aver prelevato i propri effetti personali nonché quanto di loro esclusiva proprietà dalla ex casa familiare oggi alienata”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 13/06/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 31 - P. II – serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
GI SI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI SI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3679 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/02/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/10/1981 Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Lanza Giovanna Adele e dall'avv. Billeci Barbara ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo Via Nicolò Turrisi n.38/A;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. Per_1 155 c.c., così come riformato dall'art. 1 della L. 54/2006 e dell'art. 337 ter c.c. come introdotto dalla L. 154/2013, con domicilio prevalente presso la casa materna sita in Palermo, via San Lorenzo, n. 132, che continuerà a costituire la sua residenza anagrafica e – salvo diverso accordo – l'indirizzo preferenziale per il prelievo e la riconsegna della minore. I genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro ogni variazione di residenza e/o domicilio;
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori di comune accordo adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
2. con riguardo al regime di frequentazione, i genitori, fatto salvo il loro diverso accordo, stabiliscono che:
- il padre, ogni settimana, preleverà la minore la domenica mattina dal domicilio materno e la terrà con sé - con pernottamento- sino al pomeriggio del mercoledì allorché la riconsegnerà a scuola di danza o nei diversi luoghi di esercizio di attività extrascolastiche/ricreative (personalmente o tramite i nonni materni) ovvero al domicilio materno;
- i genitori convengono che, una volta al mese, il padre preleverà la minore nella giornata di sabato mattina (anziché domenica) e la riconsegnerà il mercoledì pomeriggio, sempre con le modalità di cui sopra;
- durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la bambina 14 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto. Detti periodi di vacanza andranno concordati con l'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno;
- quanto alle festività natalizie, la minore – con il principio dell'alternanza annuale – rimarrà con un genitore il 24 Dicembre con pernottamento e con l'altro il 25 Dicembre ed ancora con un genitore il 31 Dicembre con pernottamento e con l'altro l'1 gennaio. Sempre con il medesimo sistema la minore trascorrerà con un genitore il 26 Dicembre e con l'altro il 6 gennaio;
- per le festività di Pasqua i genitori, alternativamente, trascorreranno con la Pasqua o il Per_1 Lunedì dell'Angelo;
- la minore trascorrerà tutte le altre festività religiose e civili (01.11; 08.12; 25.04; 01.05; 02.06…) alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori, come anche il giorno del compleanno del papà e della mamma;
- il giorno del compleanno di , i genitori preferibilmente lo festeggeranno insieme alla minore Per_1 dividendo al 50 % le spese. In caso di disaccordo, , nel giorno del suo compleanno trascorrerà Per_1 parte della giornata (coincidente con il pranzo) con un genitore e parte della giornata (coincidente con la cena) con l'altro genitore;
2 - Il padre e la madre, nei periodi di spettanza di ciascun genitore, potranno comunicare telefonicamente con la figlia almeno una volta al giorno;
- in ipotesi di viaggi con la minore, il genitore di riferimento dovrà comunicare luogo di permanenza della minore (info Hotel, case vacanze etc), date e mezzi di trasporto utilizzati per il viaggio;
3) Con riferimento alle condizioni economiche i genitori convengono quanto segue:
- Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 300.00 Per_1 (TRECENTO/00 € ) mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, senza bisogno di preventiva richiesta;
- I genitori affronteranno per la figlia minore, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno secondo quanto stabilito dal Protocollo della I sezione civile del Tribunale di Palermo di seguito riportato:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza
3 di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto;
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4) I genitori dichiarano di avere nelle proprie abitazioni una camera confortevole ed adeguata perla figlia nonché di essere dotati – ciascuno di loro- di autonomo guardaroba per la minore;
Per_1
5)Assegno unico L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra , che si occuperà di fare la Parte_1 necessaria richiesta all'INPS. Qualora fosse richiesto, il sig. si impegna sin d'ora a prestare Pt_2 alla sig.ra il consenso per la percezione dell'intero assegno unico. Le somme di cui al Pt_1 predetto assegno verranno versate in un conto cointestato ai genitori ed impiegate unicamente per spese della minore;
6) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque, si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici.
7) i genitori danno atto di aver prelevato i propri effetti personali nonché quanto di loro esclusiva proprietà dalla ex casa familiare oggi alienata”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 13/06/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 31 - P. II – serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
GI SI
5