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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Michele Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18-09-2025, vertente tra
con sede in Palermo, via Torrearsa n.13 (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra ivi Controparte_1 elettivamente, domiciliata in Viale Lazio n.36, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Carducci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(P.IVA: ), con sede in Roma via delle Quattro Fontane Controparte_2 P.IVA_2
n.23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Francesco Siacci n.38, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giussani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il d.i. n. 23231/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di
Roma il 3/10/2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
(nel prosieguo, “ ”), della somma di € 20.504,76, oltre interessi legali e spese
[...] Controparte_2 del monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite da quest'ultima nel periodo
1/1/2013- 31/12/2015 in esecuzione dell'accordo originariamente sottoscritto da entrambe in data
5.6.2007, avente ad oggetto la programmazione cinematografica del cinema “ ” di Palermo. Pt_1
L'opponente contestava la sussistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, sostenendo che la nel periodo in contestazione, non avesse correttamente Controparte_2 adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita, formulando, al riguardo, apposita eccezione ex art. 1460 c.c..
Pertanto, nel chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la concludeva Pt_1 chiedendo la revoca e/o l'annullamento e/o la privazione dell'efficacia del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite anche le prove testimoniali offerte dalla , il Tribunale, con sentenza n. 14876/20, ritenendo che l'opposta avesse dato Controparte_2 prova di aver adempiuto alla propria obbligazione, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava tale decisione, assumendone Pt_1
l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a due motivi di censura.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 23231/2016, con condanna della alla Controparte_2 rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 11/9/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 18/9/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
18/9/2025 nessuno è comparso. Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14876/20, ordina la Controparte_2 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18/9/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Michele Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18-09-2025, vertente tra
con sede in Palermo, via Torrearsa n.13 (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra ivi Controparte_1 elettivamente, domiciliata in Viale Lazio n.36, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Carducci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(P.IVA: ), con sede in Roma via delle Quattro Fontane Controparte_2 P.IVA_2
n.23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Francesco Siacci n.38, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giussani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il d.i. n. 23231/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di
Roma il 3/10/2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
(nel prosieguo, “ ”), della somma di € 20.504,76, oltre interessi legali e spese
[...] Controparte_2 del monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite da quest'ultima nel periodo
1/1/2013- 31/12/2015 in esecuzione dell'accordo originariamente sottoscritto da entrambe in data
5.6.2007, avente ad oggetto la programmazione cinematografica del cinema “ ” di Palermo. Pt_1
L'opponente contestava la sussistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, sostenendo che la nel periodo in contestazione, non avesse correttamente Controparte_2 adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita, formulando, al riguardo, apposita eccezione ex art. 1460 c.c..
Pertanto, nel chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la concludeva Pt_1 chiedendo la revoca e/o l'annullamento e/o la privazione dell'efficacia del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite anche le prove testimoniali offerte dalla , il Tribunale, con sentenza n. 14876/20, ritenendo che l'opposta avesse dato Controparte_2 prova di aver adempiuto alla propria obbligazione, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava tale decisione, assumendone Pt_1
l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a due motivi di censura.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 23231/2016, con condanna della alla Controparte_2 rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 11/9/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 18/9/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
18/9/2025 nessuno è comparso. Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14876/20, ordina la Controparte_2 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18/9/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi