Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1423/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1423 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
15.02.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(VB), via Moroni n. 83, (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'avv. TROVATELLI LUIGI (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato in RB (VB), corso Benedetto Cairoli n. 46 presso e nello studio del suo difensore
(PEC Email_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
via Moroni n. 83, (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, come da C.F._3 procura in atti, dall'avv. TROVATELLI LUIGI (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in RB (VB), corso Benedetto Cairoli n. 46, presso e nello studio del suo difensore
(PEC Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ricorrenti: “voglia il tribunale pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 29/03/2014 in comune di Brovello – Carpugnino, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, Serie A dell'anno 2014, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Brovello – Carpugnino, alle seguenti CONDIZIONI
✓ Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel comune di Brovello –
Carpugnino (VB), via Moroni n. 83 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, a favore di
nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non Parte_2 avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
✓ Confermare l'affidamento delle figlie ed ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
✓ Confermare la collocazione prevalente delle figlie ed presso la Persona_1 Persona_2
dimora paterna,
✓ Confermare che:
• La madre potrà vedere le figlie tutti i giorni anche presso la casa coniugale previo accordo con il padre
• La madre potrà tenerle con sé a giorni alterni, anche a dormire;
• Durante le festività comandate di S. Stefano, Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni;
• Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con la madre 10 giorni consecutivi, da concordarsi anno per anno entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
il tutto come meglio descritto e riportato nell'allegato piano genitoriale;
✓ Confermare che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del-le figlie nei rispettivi periodi di permanenza delle stesse presso le loro di-more e che ciascuno di loro provvederà al rimborso a favore del genitore che le ha anticipate del 50% delle spese straordinarie sostenute secondo quanto qui di seguito indicato:
• SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMEN-TE ALL'ESBORSO) CHE
NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante o dal pediatra;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari prescritti del medico di base / specialista ed erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
e) Occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) Farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal
SSN;
• SPESE MEDICHE (DA DOCUENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL-LO ESBORSO) CHE
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) Farmaci omeopatici;
e) Trattamenti particolari;
• SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVA-MENTE ALL'ESBORSO)
CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) Libri di testo, anche nel caso di frequenza di scuole private;
c) Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, anche in caso di frequenza di scuola privata:
d) Dotazione informatica (personal computer, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) Assicurazione scolastica;
f) Fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) Gite scolastiche senza pernottamento;
h) Spese di scuolabus, mezzi di trasporto pubblico (bus, treno);
i) Mensa / buoni pasto;
• SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPORSO)
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
c) Alloggio presso le sedi universitarie;
d) Gite scolastiche con pernottamento;
e) Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione con gli insegnanti;
• SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESBORSO) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b) Spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
• SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESBORSO) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Corsi di lingue;
b) Corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
c) Centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d) Attività sportive e pertinente abbigliamento nonché attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei);
e) Spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout, ecc.);
f) Spese per baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro / malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
(rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie);
g) Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
h) Spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni);
i) Acquisto di mezzi di trasporto per i figli.
• Le spese sostenute nel rispetto dei sopraccitati criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota del 50% entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
• Con riferimento alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (da effettuare con mezzi idonei a confermarne la ricezione) da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso come tacito assenso alla richiesta;
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzi idonei a confermarne la ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta.
✓ Dare atto che entrambi i ricorrenti rinunciano alla richiesta dell'assegno divorzile;
✓ Confermare che le spese legali relative al presente giudizio sono integralmente poste a carico della sig.ra in base agli accordi raggiunti dai ricorrenti. Parte_1
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 121/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 3.10.2024 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 29/03/2014 nel Comune di
Brovello Carpugnino (VB) e si sono separati consensualmente con sentenza datata 15.2.2024 del tribunale di RB, passata in giudicato il 2.7.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che entrambi i ricorrenti rinunciano alla richiesta dell'assegno divorzile.
PQM
il Tribunale di RB, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
29/03/2014 nel Comune di Brovello – Carpugnino (VB), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Serie A dell'anno 2014 affida le figlie ed in via condivisa ad entrambi i genitori e le colloca Persona_1 Persona_2
prevalentemente presso la dimora paterna;
dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé le figlie tutti i giorni anche presso la casa coniugale previo accordo con il padre, potrà tenerle con sé a giorni alterni, anche a dormire;
durante le festività comandate di S. Stefano, Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con la madre 10 giorni consecutivi, da concordarsi anno per anno entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
assegna la casa coniugale ubicata nel comune di Brovello – Carpugnino (VB), via Moroni n. 83 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, ad nell'interesse delle figlie minori Parte_2 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto delle figlie, nei rispettivi periodi di permanenza delle stesse presso di loro e ciascuno di essi provvederà al rimborso,
a favore del genitore che le ha anticipate, del 50% delle spese straordinarie: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie, assicurazione scolastica, libri di testo, materiale di cancelleria, trasporto, gite ecc.), spese concernenti l'esercizio di attività ludiche e sportive, spese afferenti motoveicoli e/o autoveicoli intestati ai figli
(prezzo di acquisto, carburante, spese di riparazione, bollo e assicurazione), spese per acquisto di cellulari e relative ricariche telefoniche e riparazioni, vestiario e ogni ulteriore spesa straordinaria previamente documentata afferente le figlie secondo quanto qui di seguito indicato:
✓ SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMEN-TE ALL'ESBORSO)
CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante o dal pediatra;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari prescritti del medico di base / specialista ed erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
e) Occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) Farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
✓ SPESE MEDICHE (DA DOCUENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'ESBORSO)
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) Farmaci omeopatici;
e) Trattamenti particolari;
✓ SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESBORSO) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) Libri di testo, anche nel caso di frequenza di scuole private;
c) Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, anche in caso di frequenza di scuola privata:
d) Dotazione informatica (personal computer, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) Assicurazione scolastica;
f) Fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) Gite scolastiche senza pernottamento;
h) Spese di scuolabus, mezzi di trasporto pubblico (bus, treno);
i) Mensa / buoni pasto;
✓ SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPORSO) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
b) Alloggio presso le sedi universitarie;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione con gli insegnanti;
✓ SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESBORSO) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b) Spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
✓ SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE ANCHE SUCCES-SIVAMENTE
ALL'ESBORSO) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Corsi di lingue;
b) Corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
c) Centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d) Attività sportive e pertinente abbigliamento nonché attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei);
e) Spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout, ecc.);
f) Spese per baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro / malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
(rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie);
g) Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
h) Spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni);
i) Acquisto di mezzi di trasporto per i figli.
Le spese sostenute nel rispetto dei sopraccitati criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota del 50% entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.
Con riferimento alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (da effettuare con mezzi idonei a confermarne la ricezione) da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso come tacito assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzi idonei a confermarne la ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RB il 16/1/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO