Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1987, n. 4395
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Sentenza 13 maggio 1987

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Durante le fasi di ammissione, omologazione ed esecuzione del concordato preventivo, anche se questo avvenga con cessione dei beni, la società che vi sia sottoposta conserva la piena capacità processuale, avendo il liquidatore dei beni ceduti (art. 182 legge fall.) e il Commissario giudiziale (art. 163 n. 3 e 185 legge fall.), a differenza del curatore del fallimento, compiti e prerogative esclusivamente interni alla procedura fallimentare, restando la società rappresentata dagli organi che per legge la pongono in rapporto con i terzi; pertanto se nelle more del giudizio di secondo grado, una società viene ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, la notifica dello appello deve essere eseguita nei confronti della società non in persona del liquidatore e del Commissario giudiziale bensì dal legale rappresentante della società. ( V 78/79, mass n 396119; ( V 1098/77, mass n 384741).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1987, n. 4395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4395
    Data del deposito : 13 maggio 1987

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