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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18484/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TORRI MARIA SIMONA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONTRINI SIMONA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/09/2025, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Bovegno in data 6.10.13 (atto trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune di Bovegno al numero 3 parte I dell'anno 2013), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.9.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con accordo di negoziazione assistita del 4.4.17;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) confermare l'affido condiviso della figlia minorenne con residenza privilegiata presso la casa della Persona_1 madre, sita in Bovegno (BS), alla Via Sant'Andrea n. 31.
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2) la casa coniugale, compresa di arredi, sita in Bovegno (BS), alla via Sant'Andrea n. 31, di proprietà esclusiva della Per_ sig.ra rimarrà alla stessa, ove vivrà con la figlia . Parte_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - un fine settimana in alternanza con la madre, ritirandola presso l'abitazione della madre il sabato dalle ore 10,00 e riportandola, presso l'abitazione della madre, la domenica alle ore 19,00; - un giorno alla settimana, concordandosi tre giorni prima con la madre, il padre potrà tenere la figlia con sé, ritirandola da scuola e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo (durante le vacanze scolastiche, il giorno pattuito tra i coniugi, il padre ritirerà la figlia, alle ore 10,00 presso l'abitazione della madre ed ivi la riporterà entro le ore 19,00 del giorno successivo); - durante le festività natalizie, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre e la successiva Per_ dal 30 dicembre al 06 gennaio, verrà ritirata dal padre entro le ore 18,00 dall'abitazione della madre ed ivi ricondotta entro le ore 18,00 dell'ultimo giorno concordato;
- durante le festività pasquali, il padre terrà con sé la minore tre giorni consecutivi, con il giorno di Pasqua ad anni alterni, ritirandola dall'abitazione della madre alle ore 10,00 ed ivi riportandola entro le ore 19,00 del terzo giorno;
- durante il fermo scolastico estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia Per_
per 15 giorni non consecutivi, suddivisi in due settimane ed anche la madre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni non consecutivi, suddivisi in due settimane, in ogni caso, da concordarsi tra i coniugi entro un congruo preavviso.
4) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
5) In presenza di una figlia minore, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi per la difficoltà di reperire il soggetto.
6) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore si troverà.
7) Si determina nella misura di € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente in base alla variazione del 75% degli Per_ indici ISTAT, l'assegno mensile, a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versarsi tramite bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra alle coordinate bancarie già Parte_1 note.
8) Le spese scolastiche, extrascolastiche e mediche e comunque più in generale tutte le spese straordinarie che riguardano la minore che non rientrano nell'assegno di mantenimento, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia, come di seguito precisato;
si provvederà, di volta in volta al reciproco rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione fiscale: - Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari. b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. - Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento, - trasporto pubblico;
- spese di mensa scolastica. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria. c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. - Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o
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di altre alternative gratuite. b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
9) Le detrazioni per le spese mediche, sportive, nonché ogni spesa straordinaria spetteranno al genitore che le ha effettivamente sostenute o verranno suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
10) L'assegno unico permarrà interamente a favore della sig.ra attualmente residente con la Parte_1 minore.
11) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, di avere già definito tra di loro ogni questione e/o pendenza di carattere patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, null'altro avranno più a che pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico l'uno dall'altra.
12) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto della minore.
13) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese legali stragiudiziali e giudiziali esposte dal legale e relative alla procedura di scioglimento del matrimonio. Inoltre, i coniugi chiedono la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bovegno (BS) per la relativa annotazione»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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