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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2450/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa ER Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2450/2025 r.g. proposta
DA
(c. f. e p. iva ), corrente in UV (VA) via Castello n. 24, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Emanuele CAIMI (c. f. ) e Nicola RONDINONE (c. f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. RONDINONE in C.F._2
Milano corso di Porta Vittoria n. 50, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2 reclamante contro
- (c. f. – contumace Controparte_1 C.F._3 resistente
e
pagina 1 di 6 - in persona del curatore Avv. Marianna Controparte_2
MERAVIGLIA – non costituita resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 46/2025 pubblicata in data 3.08.2025 del Tribunale di Varese che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di (c. f. ) con sede legale Parte_1 P.IVA_2 in UV (VA) via Castello 24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2025, la creditrice a fronte del proprio credito Controparte_1 vantato nei confronti della corrente in UV (VA), chiedeva la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione del credito rimasto insoluto e della esposizione debitoria verso terzi, non essendo in grado la società debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio Parte_1
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Varese, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito vantato dalla ricorrente
[...]
pari ad euro 9.630,37, nonché dalla debitoria erariale e previdenziale pari ad euro 269.397,71 Parte_1
– e ritenuta la sussistenza, in mancanza di allegazioni contrarie da parte della debitrice, del requisito dimensionale richiesto dal CCII, nonché dello stato di insolvenza della stessa – desunto dal protratto stato di inattività della società debitrice, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio dalla costituzione, impeditiva della ricostruzione dell'assetto patrimoniale economico e finanziario della società, e dall'irrisorietà del capitale sociale, manifestatamente inadeguato a fronteggiare le obbligazioni assunte
– dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (c. f. Parte_1 P.IVA_2 con sede legale in UV (VA) via Castello 24.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo eccependo il mancato Parte_1 superamento dei valori soglia relativi al valore dell'attivo, al valore del passivo ed alla debitoria pagina 2 di 6 registrata nell'ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Al riguardo, premesso che dalla mancata pubblicazione dei bilanci non possa sic et simpliciter desumersi il superamento dei valori soglia, produceva estratto dei bilanci predisposti dal commercialista che assisteva la società nella tenuta della contabilità relativi all'anno 2024, all'anno
2023 e all'anno 2022, da cui emergerebbero valori dell'attivo, del passivo e della debitoria sempre inferiori ai valori soglia fissati dal CCII. In particolare, rilevava che per l'anno 2024 emergevano ricavi per euro 67.948,00, un attivo per euro 32.240,00 e debiti per euro 312.636,00; per l'anno 2023 ricavi pari a zero, un attivo per euro 10.320,00 e debiti per euro 229.665,00; per l'anno 2022 ricavi per euro
226,00, un attivo per euro 10.406,00 e debiti per euro 225.416,00. Produceva copia delle dichiarazioni fiscali del triennio anteriore, nonché copia del libro inventari, da cui da cui emergeva conferma del mancato superamento dei valori soglia.
Su tali basi riteneva comprovata l'insussistenza del requisito dimensionale non risultando superati i valori soglia dettati dal CCII.
Pertanto, chiedeva la revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Restava contumace la creditrice non costituitasi sebbene ritualmente citata nella Controparte_1 presente fase.
Del pari restava contumace la Liquidazione Giudiziale, ritualmente citata ma non costituitasi in giudizio.
All'udienza del 30.10.2025 era disposto l'esame del curatore in ordine al quadro economico emerso ed in ispecie in ordine al requisito dimensionale della società debitrice.
All'udienza del 27.11.2025, all'esito dell'esame del curatore, raccolte le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione.
***
Il reclamo è fondato e va accolto nei termini di seguito espressi.
Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società debitrice è sita in UV (VA), e ritenuta la Parte_1 competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, non risultano integrati sotto il profilo i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
pagina 3 di 6 Da quanto emerge in atti, e in particolare sulla base di quanto riferito dal curatore nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, non appaiono superate le soglie richieste dall'art. 121 CCII.
Sotto tale profilo il curatore, nel corso del relativi esame innanzi a questa Corte, ha evidenziato che dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2024, 2023, e 2022, trasmesse all'Agenzia delle Entrate e prodotte in atti in allegato al reclamo in esame, e dall'esame dei bilanci relativi alle predette annualità, elaborati dall'amministratore della società in esame ma non depositati, emergono valori dell'attivo, del passivo e della debitoria sempre inferiori ai valori soglia fissati dal CCII, precisando che le risultanze di cui ai bilanci e rilevabili dalla documentazione contabile disponibile risultano allineati ai valori di attivo e passivo rilevabili dalla copia delle dichiarazioni fiscali. La debitoria emersa è pari ad euro
314.844,00, di cui euro 157.412,00 per debiti erariali, euro 113.444,00 per debiti previdenziali, euro
15.839,00 per debiti verso persale dipendente ed euro 28.015,00 per debiti verso fornitori. Ha inoltre rilevato che la società risulta inattiva dal 2020.
Ne consegue che sulla base del quadro economico finanziario ricostruito dal curatore e sintetizzato nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, e sulla base di quanto rilevabile dalla documentazione economico patrimoniale e fiscale allegata al reclamo, deve ritenersi che nel periodo di rilevanza sia gli elementi attivi sia gli elementi passivi appaiono inferiori ai valori soglia previsti dalla richiamata normativa. Del pari la debitoria si attesta a livelli costantemente inferiori rispetto a quelli soglia.
A ciò si aggiunge lo stato di protratta inattività della società sin dal 2020.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che nel triennio di rilevanza i valori soglia non risultano superati.
***
Pertanto, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Parte_1
Giudiziale disposta con la reclamata sentenza.
***
La deliberata mancata costituzione della reclamante nel primo grado di giudizio, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra il reclamante e la ricorrente relative al primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
Del pari nulla va disposto in relazione alle spese di lite relative al presente grado tra la reclamante e la creditrice non essendosi la predetta costituta nella presente fase. Controparte_1
***
pagina 4 di 6 Avendo la stessa reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della predetta le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 46/2025 pubblicata in data 3.08.2025 del Tribunale Ordinario di Varese, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico di Pt_1 Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi nella cancelleria del
[...]
Tribunale di Varese una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
pagina 5 di 6 3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
Parte_1
4) compensate le spese di lite tra il reclamante e la ricorrente relative al primo grado;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr.ssa ER Monte
pagina 6 di 6
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa ER Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2450/2025 r.g. proposta
DA
(c. f. e p. iva ), corrente in UV (VA) via Castello n. 24, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Emanuele CAIMI (c. f. ) e Nicola RONDINONE (c. f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. RONDINONE in C.F._2
Milano corso di Porta Vittoria n. 50, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2 reclamante contro
- (c. f. – contumace Controparte_1 C.F._3 resistente
e
pagina 1 di 6 - in persona del curatore Avv. Marianna Controparte_2
MERAVIGLIA – non costituita resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 46/2025 pubblicata in data 3.08.2025 del Tribunale di Varese che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di (c. f. ) con sede legale Parte_1 P.IVA_2 in UV (VA) via Castello 24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2025, la creditrice a fronte del proprio credito Controparte_1 vantato nei confronti della corrente in UV (VA), chiedeva la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione del credito rimasto insoluto e della esposizione debitoria verso terzi, non essendo in grado la società debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio Parte_1
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Varese, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito vantato dalla ricorrente
[...]
pari ad euro 9.630,37, nonché dalla debitoria erariale e previdenziale pari ad euro 269.397,71 Parte_1
– e ritenuta la sussistenza, in mancanza di allegazioni contrarie da parte della debitrice, del requisito dimensionale richiesto dal CCII, nonché dello stato di insolvenza della stessa – desunto dal protratto stato di inattività della società debitrice, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio dalla costituzione, impeditiva della ricostruzione dell'assetto patrimoniale economico e finanziario della società, e dall'irrisorietà del capitale sociale, manifestatamente inadeguato a fronteggiare le obbligazioni assunte
– dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (c. f. Parte_1 P.IVA_2 con sede legale in UV (VA) via Castello 24.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo eccependo il mancato Parte_1 superamento dei valori soglia relativi al valore dell'attivo, al valore del passivo ed alla debitoria pagina 2 di 6 registrata nell'ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Al riguardo, premesso che dalla mancata pubblicazione dei bilanci non possa sic et simpliciter desumersi il superamento dei valori soglia, produceva estratto dei bilanci predisposti dal commercialista che assisteva la società nella tenuta della contabilità relativi all'anno 2024, all'anno
2023 e all'anno 2022, da cui emergerebbero valori dell'attivo, del passivo e della debitoria sempre inferiori ai valori soglia fissati dal CCII. In particolare, rilevava che per l'anno 2024 emergevano ricavi per euro 67.948,00, un attivo per euro 32.240,00 e debiti per euro 312.636,00; per l'anno 2023 ricavi pari a zero, un attivo per euro 10.320,00 e debiti per euro 229.665,00; per l'anno 2022 ricavi per euro
226,00, un attivo per euro 10.406,00 e debiti per euro 225.416,00. Produceva copia delle dichiarazioni fiscali del triennio anteriore, nonché copia del libro inventari, da cui da cui emergeva conferma del mancato superamento dei valori soglia.
Su tali basi riteneva comprovata l'insussistenza del requisito dimensionale non risultando superati i valori soglia dettati dal CCII.
Pertanto, chiedeva la revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Restava contumace la creditrice non costituitasi sebbene ritualmente citata nella Controparte_1 presente fase.
Del pari restava contumace la Liquidazione Giudiziale, ritualmente citata ma non costituitasi in giudizio.
All'udienza del 30.10.2025 era disposto l'esame del curatore in ordine al quadro economico emerso ed in ispecie in ordine al requisito dimensionale della società debitrice.
All'udienza del 27.11.2025, all'esito dell'esame del curatore, raccolte le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione.
***
Il reclamo è fondato e va accolto nei termini di seguito espressi.
Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società debitrice è sita in UV (VA), e ritenuta la Parte_1 competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, non risultano integrati sotto il profilo i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
pagina 3 di 6 Da quanto emerge in atti, e in particolare sulla base di quanto riferito dal curatore nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, non appaiono superate le soglie richieste dall'art. 121 CCII.
Sotto tale profilo il curatore, nel corso del relativi esame innanzi a questa Corte, ha evidenziato che dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2024, 2023, e 2022, trasmesse all'Agenzia delle Entrate e prodotte in atti in allegato al reclamo in esame, e dall'esame dei bilanci relativi alle predette annualità, elaborati dall'amministratore della società in esame ma non depositati, emergono valori dell'attivo, del passivo e della debitoria sempre inferiori ai valori soglia fissati dal CCII, precisando che le risultanze di cui ai bilanci e rilevabili dalla documentazione contabile disponibile risultano allineati ai valori di attivo e passivo rilevabili dalla copia delle dichiarazioni fiscali. La debitoria emersa è pari ad euro
314.844,00, di cui euro 157.412,00 per debiti erariali, euro 113.444,00 per debiti previdenziali, euro
15.839,00 per debiti verso persale dipendente ed euro 28.015,00 per debiti verso fornitori. Ha inoltre rilevato che la società risulta inattiva dal 2020.
Ne consegue che sulla base del quadro economico finanziario ricostruito dal curatore e sintetizzato nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, e sulla base di quanto rilevabile dalla documentazione economico patrimoniale e fiscale allegata al reclamo, deve ritenersi che nel periodo di rilevanza sia gli elementi attivi sia gli elementi passivi appaiono inferiori ai valori soglia previsti dalla richiamata normativa. Del pari la debitoria si attesta a livelli costantemente inferiori rispetto a quelli soglia.
A ciò si aggiunge lo stato di protratta inattività della società sin dal 2020.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che nel triennio di rilevanza i valori soglia non risultano superati.
***
Pertanto, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Parte_1
Giudiziale disposta con la reclamata sentenza.
***
La deliberata mancata costituzione della reclamante nel primo grado di giudizio, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra il reclamante e la ricorrente relative al primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
Del pari nulla va disposto in relazione alle spese di lite relative al presente grado tra la reclamante e la creditrice non essendosi la predetta costituta nella presente fase. Controparte_1
***
pagina 4 di 6 Avendo la stessa reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della predetta le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 46/2025 pubblicata in data 3.08.2025 del Tribunale Ordinario di Varese, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico di Pt_1 Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi nella cancelleria del
[...]
Tribunale di Varese una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
pagina 5 di 6 3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
Parte_1
4) compensate le spese di lite tra il reclamante e la ricorrente relative al primo grado;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr.ssa ER Monte
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