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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12099 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19114/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovanni Iafrate ( ), presso lo studio C.F._1 del quale, in Broccostella, via Stella n. 54, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2670/2024 mediante il Parte_1 quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a Controparte_2
Contr (di seguito, la somma di euro 115.598,98 oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021; tanto in ragione di CP_3
pagina 1 di 6 una pretesa responsabilità solidale di che, sulla base di atto di affitto di Parte_1 azienda concluso con a mezzo notaio del 9.11.2023, a partire Controparte_4 Per_1 dal 13.11.2023 ha gestito il punto vendita sito in Broccostella alla via Stella, IV Traversa snc precedentemente oggetto di affitto di azienda concesso dalla medesima Controparte_4
a L'opponente ha dedotto l'inconferenza della norma (art. 2560 c.c.) posta alla base della CP_3 pretesa creditoria, risultando la stessa applicabile al solo caso di cessione di azienda (e non, anche, all'ipotesi in concreto ricorrente di affitto di ramo d'azienda) come del resto confermato pure dalla espressa previsione contenuta all'art. 2558, co. 3, c.c. Ancora, la parte ha prospettato l'erroneità della somma (euro 520.432,04) oggetto dell'ingiunzione pronunziata nei propri confronti in ragione della minore entità del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce presso il punto vendita in
Broccostella. Contr
premesso di aver eseguito -in favore di somministrazioni di generi alimentari CP_3 presso il punto vendita in Broccostella sopra indicato allorquando lo stesso era gestito da CP_3 sulla base di contratto di affitto di azienda concluso con che tale Controparte_4 contratto di affitto è stato consensualmente risolto il 9 novembre 2023 e che l'azienda per l'effetto retrocessa a è stata da tale ultima società, con decorrenza dal 13 Controparte_4 novembre 2023, concessa in godimento a sulla base di ulteriore contratto Parte_1 di affitto di ramo d'azienda, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'art. 2560 c.c. trova applicazione anche in caso di affitto di ramo di azienda e che, per il caso di mancata, effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario neppure occorre che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori;
ii) che l'ingiunzione è stata formulata nei confronti dell'odierna opponente per la sola somma corrispondente al corrispettivo delle merci consegnate presso l'esercizio commerciale sito in
Broccostella, via Stella prima della retrocessione dell'azienda da a CP_3 [...]
Controparte_4
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024 nei confronti dell'odierna opponente.
2.1. L'effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio è desumibile dai seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver CP_3 instaurato l'opposizione regolata a partire dall'art. 645 c.p.c. -opposizione cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'odierna opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) la mancanza di effettiva alterità soggettiva tra e sulla Controparte_4 CP_3 Parte_1 quale di seguito ci si soffermerà. pagina 2 di 6 2.2. Tanto detto, il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di azienda, anche all'affitto di azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) mediante la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248, nonché Cass., sez.
1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda.
In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa. In questa prospettiva risulta allora non condivisibile la difesa dell'opponente secondo la quale la responsabilità solidale per il solo caso di cessione di azienda si giustifica perché nell'ipotesi di affitto rimane inalterata la titolarità dei beni aziendali. Ciò che rileva -nella prospettiva di tutela dell'affidamento dei creditori sulla produttività dei beni aziendali- non è, infatti, la titolarità dei beni
(che, come detto, rileva nella differente logica dell'art. 2740 c.c.), ma la capacità dei medesimi beni di produrre ricchezza (capacità che, evidentemente, deve ravvisarsi anche nei casi di trasferimento solo temporaneo del godimento dell'azienda).
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) pagina 3 di 6 risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce degli artt. 2558, co.
3 e 2562 c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.).
Le disposizioni valorizzate dall'opponente (artt. 2558, co. 3 e 2562 c.c.) trovano infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori -realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a fattispecie che hanno una differente ratio.
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di ramo d'azienda. Proprio la richiamata disposizione della legge fallimentare è stata valorizzata dalla Suprema Corte in talune decisioni che hanno ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. non solo al caso dell'affitto di azienda, ma anche al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, pagina 4 di 6 Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Né, come paiono sottintendere alcuni passaggi dell'atto di opposizione, una diversa conclusione può trarsi dalla sequenza temporale che ha caratterizzato la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso tra e da un lato, la risoluzione del contratto di Controparte_4 CP_3
Contr somministrazione tra e dall'altro e la successiva conclusione del contratto di affitto CP_3 di ramo d'azienda da a Nel senso della Controparte_4 Parte_1 applicabilità dell'art. 2560 c.c. (e non dell'art. 2558 c.c. -sul diverso ambito oggettivo di applicazione di tali norme si veda, oltre a Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 anche la decisione di seguito richiamata) nonostante la sequenza cronologica tra i primi due contratti da ultimo richiamati, militano (tenuto pure conto della documentazione depositata già in sede monitoria) le condivise considerazioni svolte da Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 secondo la quale “nel contratto di somministrazione, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre (Cass., sez.
3, 11/11/2021, n 33559); ciò comporta che occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 cod. civ. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 cod. civ.”.
Né la concreta applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. risulta preclusa dalla mancata annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che l'art. 2560, co. 2 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori allorquando non vi sia una effettiva alterità tra cedente e cessionario (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023,
n. 26450; Cass., sez. 3, ord. 10 dicembre 2019, n. 32134; Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n.
5054), ritiene questo Giudice che l'assenza di effettiva alterità tra cedente e cessionario sia ben desumibile dalle seguenti circostanze (che neppure risultano oggetto di contrasto tra le parti): i)
[...]
CP_ è interamente partecipata da che ne è pure l'amministratore unico (doc. 14 di Controparte_5 parte opposta); ii) è amministrata dal solo ed è Controparte_4 Controparte_5 partecipata esclusivamente da tre nuore di (doc. 18 di parte opposta); iii) Controparte_5 [...]
Con è amministrata dalla sola che è nuora di , Parte_1 Controparte_6 CP_5
pagina 5 di 6 nonché unica socia (unitamente a , figlio di ) della medesima Controparte_7 Controparte_5 società (doc. 19 di parte opposta).
Esclusa la sussistenza di una effettiva alterità soggettiva tra le società interessate dalle richiamate vicende circolatorie dell'azienda (con conseguente applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. anche in caso di mancata annotazione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie) e ritenuto l'art. 2560
c.c. applicabile anche al caso di affitto di azienda, l'opposizione deve essere rigettata.
2.3. La domanda di risulta del resto infondata anche nella parte in cui tale Parte_1 società ha lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso nei propri confronti per la somma di euro 520.432,04 nonostante presso l'esercizio sito in Broccostella siano state consegnate merci per un corrispettivo ben inferiore. Pur essendo stato emesso (nei confronti di e di CP_3 [...]
) per la somma complessiva di euro 520.432,04, il decreto opposto contiene infatti CP_5 ingiunzione nei confronti dell'odierna opponente “limitatamente alla somma di euro 115.598,982”
(somma che, non a caso, è stata -unitamente alle spese del procedimento monitorio ed a quelle di precetto- riportata nel precetto notificato all'odierna opponente).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19114/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovanni Iafrate ( ), presso lo studio C.F._1 del quale, in Broccostella, via Stella n. 54, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2670/2024 mediante il Parte_1 quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a Controparte_2
Contr (di seguito, la somma di euro 115.598,98 oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021; tanto in ragione di CP_3
pagina 1 di 6 una pretesa responsabilità solidale di che, sulla base di atto di affitto di Parte_1 azienda concluso con a mezzo notaio del 9.11.2023, a partire Controparte_4 Per_1 dal 13.11.2023 ha gestito il punto vendita sito in Broccostella alla via Stella, IV Traversa snc precedentemente oggetto di affitto di azienda concesso dalla medesima Controparte_4
a L'opponente ha dedotto l'inconferenza della norma (art. 2560 c.c.) posta alla base della CP_3 pretesa creditoria, risultando la stessa applicabile al solo caso di cessione di azienda (e non, anche, all'ipotesi in concreto ricorrente di affitto di ramo d'azienda) come del resto confermato pure dalla espressa previsione contenuta all'art. 2558, co. 3, c.c. Ancora, la parte ha prospettato l'erroneità della somma (euro 520.432,04) oggetto dell'ingiunzione pronunziata nei propri confronti in ragione della minore entità del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce presso il punto vendita in
Broccostella. Contr
premesso di aver eseguito -in favore di somministrazioni di generi alimentari CP_3 presso il punto vendita in Broccostella sopra indicato allorquando lo stesso era gestito da CP_3 sulla base di contratto di affitto di azienda concluso con che tale Controparte_4 contratto di affitto è stato consensualmente risolto il 9 novembre 2023 e che l'azienda per l'effetto retrocessa a è stata da tale ultima società, con decorrenza dal 13 Controparte_4 novembre 2023, concessa in godimento a sulla base di ulteriore contratto Parte_1 di affitto di ramo d'azienda, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'art. 2560 c.c. trova applicazione anche in caso di affitto di ramo di azienda e che, per il caso di mancata, effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario neppure occorre che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori;
ii) che l'ingiunzione è stata formulata nei confronti dell'odierna opponente per la sola somma corrispondente al corrispettivo delle merci consegnate presso l'esercizio commerciale sito in
Broccostella, via Stella prima della retrocessione dell'azienda da a CP_3 [...]
Controparte_4
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024 nei confronti dell'odierna opponente.
2.1. L'effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio è desumibile dai seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver CP_3 instaurato l'opposizione regolata a partire dall'art. 645 c.p.c. -opposizione cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'odierna opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) la mancanza di effettiva alterità soggettiva tra e sulla Controparte_4 CP_3 Parte_1 quale di seguito ci si soffermerà. pagina 2 di 6 2.2. Tanto detto, il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di azienda, anche all'affitto di azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) mediante la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248, nonché Cass., sez.
1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda.
In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa. In questa prospettiva risulta allora non condivisibile la difesa dell'opponente secondo la quale la responsabilità solidale per il solo caso di cessione di azienda si giustifica perché nell'ipotesi di affitto rimane inalterata la titolarità dei beni aziendali. Ciò che rileva -nella prospettiva di tutela dell'affidamento dei creditori sulla produttività dei beni aziendali- non è, infatti, la titolarità dei beni
(che, come detto, rileva nella differente logica dell'art. 2740 c.c.), ma la capacità dei medesimi beni di produrre ricchezza (capacità che, evidentemente, deve ravvisarsi anche nei casi di trasferimento solo temporaneo del godimento dell'azienda).
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) pagina 3 di 6 risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce degli artt. 2558, co.
3 e 2562 c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.).
Le disposizioni valorizzate dall'opponente (artt. 2558, co. 3 e 2562 c.c.) trovano infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori -realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a fattispecie che hanno una differente ratio.
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di ramo d'azienda. Proprio la richiamata disposizione della legge fallimentare è stata valorizzata dalla Suprema Corte in talune decisioni che hanno ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. non solo al caso dell'affitto di azienda, ma anche al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, pagina 4 di 6 Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Né, come paiono sottintendere alcuni passaggi dell'atto di opposizione, una diversa conclusione può trarsi dalla sequenza temporale che ha caratterizzato la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso tra e da un lato, la risoluzione del contratto di Controparte_4 CP_3
Contr somministrazione tra e dall'altro e la successiva conclusione del contratto di affitto CP_3 di ramo d'azienda da a Nel senso della Controparte_4 Parte_1 applicabilità dell'art. 2560 c.c. (e non dell'art. 2558 c.c. -sul diverso ambito oggettivo di applicazione di tali norme si veda, oltre a Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 anche la decisione di seguito richiamata) nonostante la sequenza cronologica tra i primi due contratti da ultimo richiamati, militano (tenuto pure conto della documentazione depositata già in sede monitoria) le condivise considerazioni svolte da Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 secondo la quale “nel contratto di somministrazione, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre (Cass., sez.
3, 11/11/2021, n 33559); ciò comporta che occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 cod. civ. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 cod. civ.”.
Né la concreta applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. risulta preclusa dalla mancata annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che l'art. 2560, co. 2 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori allorquando non vi sia una effettiva alterità tra cedente e cessionario (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023,
n. 26450; Cass., sez. 3, ord. 10 dicembre 2019, n. 32134; Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n.
5054), ritiene questo Giudice che l'assenza di effettiva alterità tra cedente e cessionario sia ben desumibile dalle seguenti circostanze (che neppure risultano oggetto di contrasto tra le parti): i)
[...]
CP_ è interamente partecipata da che ne è pure l'amministratore unico (doc. 14 di Controparte_5 parte opposta); ii) è amministrata dal solo ed è Controparte_4 Controparte_5 partecipata esclusivamente da tre nuore di (doc. 18 di parte opposta); iii) Controparte_5 [...]
Con è amministrata dalla sola che è nuora di , Parte_1 Controparte_6 CP_5
pagina 5 di 6 nonché unica socia (unitamente a , figlio di ) della medesima Controparte_7 Controparte_5 società (doc. 19 di parte opposta).
Esclusa la sussistenza di una effettiva alterità soggettiva tra le società interessate dalle richiamate vicende circolatorie dell'azienda (con conseguente applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. anche in caso di mancata annotazione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie) e ritenuto l'art. 2560
c.c. applicabile anche al caso di affitto di azienda, l'opposizione deve essere rigettata.
2.3. La domanda di risulta del resto infondata anche nella parte in cui tale Parte_1 società ha lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso nei propri confronti per la somma di euro 520.432,04 nonostante presso l'esercizio sito in Broccostella siano state consegnate merci per un corrispettivo ben inferiore. Pur essendo stato emesso (nei confronti di e di CP_3 [...]
) per la somma complessiva di euro 520.432,04, il decreto opposto contiene infatti CP_5 ingiunzione nei confronti dell'odierna opponente “limitatamente alla somma di euro 115.598,982”
(somma che, non a caso, è stata -unitamente alle spese del procedimento monitorio ed a quelle di precetto- riportata nel precetto notificato all'odierna opponente).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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