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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2668/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MAGGIO GIAN ANTONIO e con domicilio eletto in Milano, Via Anguissola n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 27/07/2012, (atto n. 1179, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.La figlia verrà affidata in forma condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, Via Roma n. 84. Parte_3
3.Più specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di , Persona_1 mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
4.Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend Parte_2 alternati, da venerdì sera ore 19,30 (circa) fino alla domenica sera alle ore 19,30 (circa), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
5.Durante i periodi di frequenza scolastica il padre, salvo impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00. L'eventuale variazione del giorno infrasettimanale spettante al padre dovrà essere concordata preventivamente dai genitori, sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni della minore e dei genitori stessi. Inoltre, qualora tale giorno infrasettimanale prefissato e quello successivo ricadano in un periodo di festività e/o di sospensione scolastica, il Signor Parte_2
potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola fino alle 19,00 del giorno
[...] successivo.
6.Le vacanze natalizie seguiranno il principio dell'alternanza, avendo cura le parti di garantire che, quando un genitore trascorra con la figlia il Natale (dal 23 al 30 dicembre), l'altro genitore passerà con lei l'ultimo dell'anno, il capodanno e i giorni seguenti (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Le vacanze pasquali e i cc.dd. ponti festivi seguiranno anch'essi il principio dell'alternanza e i genitori trascorreranno ciascuno la metà dei suddetti periodi insieme alla figlia. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, da assumere volta per volta.
7.Durante la sospensione scolastica estiva, il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane, anche non consecutive, con l'impegno di definire e comunicare all'altro genitore in forma scritta le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
8.Il padre Signor corrisponderà in favore della madre Parte_2
RA , a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, un Parte_1 assegno mensile di € 350,00 che sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Pavia.
9.Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto che non intendono esigere reciprocamente alcun contributo al rispettivo mantenimento.
pag. 2 di 5 10.Le parti riconoscono di non essere titolari di alcuna comunione incidentale su alcun cespite, avendo tra l'altro già provveduto a liquidare le rispettive spettanze sulle giacenze finanziarie esistenti.
11.Le parti riconoscono di non avere alcuna reciproca pendenza, né di natura patrimoniale, né di altra natura.
12.Le parti inoltre si danno sin da ora reciproco consenso per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in
[...] Parte_2
MILANO il giorno 27/07/2012, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n. 1179, Parte I, anno 2012);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2668/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MAGGIO GIAN ANTONIO e con domicilio eletto in Milano, Via Anguissola n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 27/07/2012, (atto n. 1179, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.La figlia verrà affidata in forma condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, Via Roma n. 84. Parte_3
3.Più specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di , Persona_1 mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
4.Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend Parte_2 alternati, da venerdì sera ore 19,30 (circa) fino alla domenica sera alle ore 19,30 (circa), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
5.Durante i periodi di frequenza scolastica il padre, salvo impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00. L'eventuale variazione del giorno infrasettimanale spettante al padre dovrà essere concordata preventivamente dai genitori, sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni della minore e dei genitori stessi. Inoltre, qualora tale giorno infrasettimanale prefissato e quello successivo ricadano in un periodo di festività e/o di sospensione scolastica, il Signor Parte_2
potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola fino alle 19,00 del giorno
[...] successivo.
6.Le vacanze natalizie seguiranno il principio dell'alternanza, avendo cura le parti di garantire che, quando un genitore trascorra con la figlia il Natale (dal 23 al 30 dicembre), l'altro genitore passerà con lei l'ultimo dell'anno, il capodanno e i giorni seguenti (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Le vacanze pasquali e i cc.dd. ponti festivi seguiranno anch'essi il principio dell'alternanza e i genitori trascorreranno ciascuno la metà dei suddetti periodi insieme alla figlia. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, da assumere volta per volta.
7.Durante la sospensione scolastica estiva, il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane, anche non consecutive, con l'impegno di definire e comunicare all'altro genitore in forma scritta le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
8.Il padre Signor corrisponderà in favore della madre Parte_2
RA , a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, un Parte_1 assegno mensile di € 350,00 che sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Pavia.
9.Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto che non intendono esigere reciprocamente alcun contributo al rispettivo mantenimento.
pag. 2 di 5 10.Le parti riconoscono di non essere titolari di alcuna comunione incidentale su alcun cespite, avendo tra l'altro già provveduto a liquidare le rispettive spettanze sulle giacenze finanziarie esistenti.
11.Le parti riconoscono di non avere alcuna reciproca pendenza, né di natura patrimoniale, né di altra natura.
12.Le parti inoltre si danno sin da ora reciproco consenso per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in
[...] Parte_2
MILANO il giorno 27/07/2012, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n. 1179, Parte I, anno 2012);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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