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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 154 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e LO LI, che la rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
), (c.f. , (c.f. C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Parte_2
), (c.f. ), LI LO (c.f. C.F._8 Parte_3 C.F._9
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_6 C.F._13 Parte_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
, (c.f. , (c.f. C.F._18 Parte_12 C.F._19 Parte_13
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_14 C.F._20 Parte_15
), (c.f. , C.F._21 Parte_16 C.F._22 Parte_17
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._23 Parte_18 C.F._24 Parte_19
, (c.f. , (c.f. C.F._25 Parte_20 C.F._26 Parte_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_22 C.F._28 Controparte_7
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._29 CP_8 C.F._30 CP_9
), (c.f. ) e (c.f. C.F._31 CP_10 C.F._32 CP_11
), C.F._33 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare quanto in premessa esposto, conseguentemente: dichiarare (nata a [...] il [...] ed ivi res.te in loc. Cronta, C.F.: Parte_1
: C.F._1
A) proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale dei seguenti immobili siti in agro di Bari Sardo, località Cronta, formanti un tutt'uno e confinanti con strada consortile Bau Samuccu,
, e eredi , , , CP_4 Persona_1 CP_12 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, salvo altri: Persona_5
1) appartamento adibito a propria casa di civile abitazione sito nell'agro del comune di Bari Sardo in località Cronta, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al F. 26 mappale 222 sub 1, al piano terra, di vani 7, con scala di accesso al piano primo ed annessa corte al piano terra;
2) porzione di fabbricato in corso di costruzione sito al piano primo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al F. 26 mappale 222 sub 2;
3) terreno agricolo distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 26 mappali 54 di mq
4925;
4) terreno agricolo distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 26 mappali 55 mq.
5791.
B) Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere proprietaria, Parte_1 per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro di Bari Sardo in località Cronta e distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 222 sub 1, piano terra con annessa corte, e particella 222 sub 2, primo piano, e al Catasto Terreni al foglio 26, particelle 54 e 55.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dal 1987 ad oggi. La stessa ha dedotto di avere provveduto ad edificare la struttura del pagina 2 di 6 fabbricato dalle fondamenta (anno 1987), della quale ha realizzato il tetto (anno 1990), ha rifinito il piano terra (anno 1995), ha adibito l'immobile a casa familiare (anno 2000), nonché recintato il terreno con muro in blocchetti e rete metallica, cementato l'ingresso esterno per permettere l'accesso alle vetture (anno 2010), intonacato esternamente il fabbricato e dotato lo stesso di pannelli fotovoltaici e di pannello solare (anno 2013).
L'attrice ha assunto di avere utilizzato il cortile dell'abitazione edificandovi due pozzi e mettendo a dimora l'orto stagionale, alberi da frutto (agrumi, peschi, albicocchi, nespoli, susini, vite per uva da tavola) e piante ornamentali (ginepro, carrubi, bagolaro, piante grasse, rose), accudendo animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli, cani) ed apponendo un cancello in ferro all'entrata.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere utilizzato i terreni oggetto della domanda, costituenti un corpo unico, sin dal 1990, recintandoli con pali e rete metallica, edificandovi un pozzo, arandoli ad erbaio e concedendoli a pascolo.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pagina 3 di 6 pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 5 novembre 2024). Tes_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che, dalla metà degli anni Ottanta (dal 1985/1987, teste ), l'attrice ha Tes_1 coltivato un terreno sito in Bari Sardo in località Cronta, situato vicino alla bonifica, nella strada che conduce al mare, dell'estensione di circa 2 ettari, precisando che la stessa vi ha messo a dimora piante di ulivo, fichi, mandorli, carrubo, mandarini, limoni, aranci e qualche pianta di frutta esotica ed ornamentale e vi ha allevato animali domestici (galline, conigli, oche, tacchini, cani).
I testi hanno riferito che, intorno al 1995, sul terreno in questione l'attrice ha iniziato a costruire un fabbricato, inizialmente realizzando solo la struttura e il tetto con le tegole, e, nel 2000, ultimando il piano terra, nel quale la stessa è andata ad abitare con la sua famiglia (marito e figli), dove gli stessi abitano ancora oggi. Essi hanno riferito che, prima di costruire l'abitazione, con l'aiuto del marito,
l'attrice ha provveduto a recintare il terreno con muro in blocchetti, rete metallica e pali in cemento e ha apposto all'ingresso un cancello scorrevole per consentire il passaggio delle macchine, che gli stessi, circa dieci anni fa (anno 2010, teste hanno sostituito con un altro che chiude automaticamente. Tes_2
I testi hanno riferito, altresì, che l'attrice ha cementato una parte della strada per consentire il transito delle autovetture sino alla sua abitazione (anni 2005/2010, teste ). Tes_1
Inoltre, i testi hanno riferito che, nel 2013, l'attrice ha intonacato il fabbricato e lo ha dotato di un impianto fotovoltaico e di pannelli solari.
e hanno riferito che l'abitazione dell'attrice è circondata da un giardino, nel Tes_1 Testimone_2 quale, dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, la stessa ha messo a dimora delle piante da frutto (aranci, limoni, susino, prugno, albicocchi, fichi, ciliegio, melagrano, meli, uva da tavola, cachi), delle piante ornamentali, quali piante grasse e fiori, nonché utilizzato il terreno per la coltivazione dell'orto pagina 4 di 6 stagionale (fagiolini, patate, pomodori, fragole, melanzane, zucchine, aglio, cipolle, carciofi, cardi) e per l'allevamento di animali da cortile (galline, conigli, oche, tacchini, cani, maiali). Inoltre, la stessa ha costruito sul terreno due pozzi, di cui uno a fianco all'abitazione e l'altro situato in fondo al terreno.
I testi hanno riferito che, dal 1995/2000, l'attrice utilizza il primo piano del fabbricato, rimasto allo stato grezzo, come deposito per l'attrezzatura, che la stessa utilizza per eseguire i lavori agricoli e altro materiale vario.
Essi hanno precisato che la parte del terreno che si trova dietro l'abitazione è coltivata ad erbaio e, da diversi anni, concessa in uso ad un pastore, tale , per condurvi al pascolo il suo gregge, Per_6 riferendo che tale parte di terreno è recintata con blocchetti e rete metallica posizionata sopra.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale, specificando di avere visto che le chiavi della casa e del cancello sono nell'esclusiva disponibilità dell'attrice e dei suoi familiari, per averla sempre vista aprire e chiudere la porta e il cancello con le chiavi ed il telecomando.
Essi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per averle viste personalmente, per avere frequentato l'attrice sin da giovani.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesane e amiche sin da piccole.
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta per la costruzione del fabbricato oggetto di causa del 1986 ed il progetto redatto nell'anno 1990 a nome della medesima (docc. 30 e 31, atto di citazione), nonché la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bari Sardo nel 1998 per la costruzione del suddetto immobile e l'autorizzazione per la realizzazione del viale di accesso e la modifica della recinzione del
2010 (docc. 33 e 34). Inoltre, l'attrice ha prodotto l'ulteriore documentazione attestante la realizzazione dell'impianto solare presso l'immobile oggetto della domanda ed il pagamento delle relative spese
(doc. 35), nonché quella attestante l'intestazione alla medesima dell'utenza elettrica e il pagamento delle relative spese dagli anni Novanta (doc. 36).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
pagina 5 di 6 proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dalla metà degli anni Ottanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
proprietaria degli immobili siti in Bari Sardo e distinti al Catasto Fabbricati C.F._1 del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 222 sub 1, piano terra (Categoria A/3), particella 222 sub 2, primo piano (Categoria F/3), e al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 54 (porzione AA seminativo;
porzione AB uliveto) e particella 55 (seminativo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 154 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e LO LI, che la rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
), (c.f. , (c.f. C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Parte_2
), (c.f. ), LI LO (c.f. C.F._8 Parte_3 C.F._9
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_6 C.F._13 Parte_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
, (c.f. , (c.f. C.F._18 Parte_12 C.F._19 Parte_13
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_14 C.F._20 Parte_15
), (c.f. , C.F._21 Parte_16 C.F._22 Parte_17
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._23 Parte_18 C.F._24 Parte_19
, (c.f. , (c.f. C.F._25 Parte_20 C.F._26 Parte_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_22 C.F._28 Controparte_7
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._29 CP_8 C.F._30 CP_9
), (c.f. ) e (c.f. C.F._31 CP_10 C.F._32 CP_11
), C.F._33 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare quanto in premessa esposto, conseguentemente: dichiarare (nata a [...] il [...] ed ivi res.te in loc. Cronta, C.F.: Parte_1
: C.F._1
A) proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale dei seguenti immobili siti in agro di Bari Sardo, località Cronta, formanti un tutt'uno e confinanti con strada consortile Bau Samuccu,
, e eredi , , , CP_4 Persona_1 CP_12 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, salvo altri: Persona_5
1) appartamento adibito a propria casa di civile abitazione sito nell'agro del comune di Bari Sardo in località Cronta, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al F. 26 mappale 222 sub 1, al piano terra, di vani 7, con scala di accesso al piano primo ed annessa corte al piano terra;
2) porzione di fabbricato in corso di costruzione sito al piano primo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al F. 26 mappale 222 sub 2;
3) terreno agricolo distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 26 mappali 54 di mq
4925;
4) terreno agricolo distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 26 mappali 55 mq.
5791.
B) Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere proprietaria, Parte_1 per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro di Bari Sardo in località Cronta e distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 222 sub 1, piano terra con annessa corte, e particella 222 sub 2, primo piano, e al Catasto Terreni al foglio 26, particelle 54 e 55.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dal 1987 ad oggi. La stessa ha dedotto di avere provveduto ad edificare la struttura del pagina 2 di 6 fabbricato dalle fondamenta (anno 1987), della quale ha realizzato il tetto (anno 1990), ha rifinito il piano terra (anno 1995), ha adibito l'immobile a casa familiare (anno 2000), nonché recintato il terreno con muro in blocchetti e rete metallica, cementato l'ingresso esterno per permettere l'accesso alle vetture (anno 2010), intonacato esternamente il fabbricato e dotato lo stesso di pannelli fotovoltaici e di pannello solare (anno 2013).
L'attrice ha assunto di avere utilizzato il cortile dell'abitazione edificandovi due pozzi e mettendo a dimora l'orto stagionale, alberi da frutto (agrumi, peschi, albicocchi, nespoli, susini, vite per uva da tavola) e piante ornamentali (ginepro, carrubi, bagolaro, piante grasse, rose), accudendo animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli, cani) ed apponendo un cancello in ferro all'entrata.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere utilizzato i terreni oggetto della domanda, costituenti un corpo unico, sin dal 1990, recintandoli con pali e rete metallica, edificandovi un pozzo, arandoli ad erbaio e concedendoli a pascolo.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pagina 3 di 6 pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 5 novembre 2024). Tes_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che, dalla metà degli anni Ottanta (dal 1985/1987, teste ), l'attrice ha Tes_1 coltivato un terreno sito in Bari Sardo in località Cronta, situato vicino alla bonifica, nella strada che conduce al mare, dell'estensione di circa 2 ettari, precisando che la stessa vi ha messo a dimora piante di ulivo, fichi, mandorli, carrubo, mandarini, limoni, aranci e qualche pianta di frutta esotica ed ornamentale e vi ha allevato animali domestici (galline, conigli, oche, tacchini, cani).
I testi hanno riferito che, intorno al 1995, sul terreno in questione l'attrice ha iniziato a costruire un fabbricato, inizialmente realizzando solo la struttura e il tetto con le tegole, e, nel 2000, ultimando il piano terra, nel quale la stessa è andata ad abitare con la sua famiglia (marito e figli), dove gli stessi abitano ancora oggi. Essi hanno riferito che, prima di costruire l'abitazione, con l'aiuto del marito,
l'attrice ha provveduto a recintare il terreno con muro in blocchetti, rete metallica e pali in cemento e ha apposto all'ingresso un cancello scorrevole per consentire il passaggio delle macchine, che gli stessi, circa dieci anni fa (anno 2010, teste hanno sostituito con un altro che chiude automaticamente. Tes_2
I testi hanno riferito, altresì, che l'attrice ha cementato una parte della strada per consentire il transito delle autovetture sino alla sua abitazione (anni 2005/2010, teste ). Tes_1
Inoltre, i testi hanno riferito che, nel 2013, l'attrice ha intonacato il fabbricato e lo ha dotato di un impianto fotovoltaico e di pannelli solari.
e hanno riferito che l'abitazione dell'attrice è circondata da un giardino, nel Tes_1 Testimone_2 quale, dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, la stessa ha messo a dimora delle piante da frutto (aranci, limoni, susino, prugno, albicocchi, fichi, ciliegio, melagrano, meli, uva da tavola, cachi), delle piante ornamentali, quali piante grasse e fiori, nonché utilizzato il terreno per la coltivazione dell'orto pagina 4 di 6 stagionale (fagiolini, patate, pomodori, fragole, melanzane, zucchine, aglio, cipolle, carciofi, cardi) e per l'allevamento di animali da cortile (galline, conigli, oche, tacchini, cani, maiali). Inoltre, la stessa ha costruito sul terreno due pozzi, di cui uno a fianco all'abitazione e l'altro situato in fondo al terreno.
I testi hanno riferito che, dal 1995/2000, l'attrice utilizza il primo piano del fabbricato, rimasto allo stato grezzo, come deposito per l'attrezzatura, che la stessa utilizza per eseguire i lavori agricoli e altro materiale vario.
Essi hanno precisato che la parte del terreno che si trova dietro l'abitazione è coltivata ad erbaio e, da diversi anni, concessa in uso ad un pastore, tale , per condurvi al pascolo il suo gregge, Per_6 riferendo che tale parte di terreno è recintata con blocchetti e rete metallica posizionata sopra.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale, specificando di avere visto che le chiavi della casa e del cancello sono nell'esclusiva disponibilità dell'attrice e dei suoi familiari, per averla sempre vista aprire e chiudere la porta e il cancello con le chiavi ed il telecomando.
Essi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per averle viste personalmente, per avere frequentato l'attrice sin da giovani.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesane e amiche sin da piccole.
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta per la costruzione del fabbricato oggetto di causa del 1986 ed il progetto redatto nell'anno 1990 a nome della medesima (docc. 30 e 31, atto di citazione), nonché la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bari Sardo nel 1998 per la costruzione del suddetto immobile e l'autorizzazione per la realizzazione del viale di accesso e la modifica della recinzione del
2010 (docc. 33 e 34). Inoltre, l'attrice ha prodotto l'ulteriore documentazione attestante la realizzazione dell'impianto solare presso l'immobile oggetto della domanda ed il pagamento delle relative spese
(doc. 35), nonché quella attestante l'intestazione alla medesima dell'utenza elettrica e il pagamento delle relative spese dagli anni Novanta (doc. 36).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
pagina 5 di 6 proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dalla metà degli anni Ottanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
proprietaria degli immobili siti in Bari Sardo e distinti al Catasto Fabbricati C.F._1 del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 222 sub 1, piano terra (Categoria A/3), particella 222 sub 2, primo piano (Categoria F/3), e al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 54 (porzione AA seminativo;
porzione AB uliveto) e particella 55 (seminativo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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