Sentenza 19 aprile 2016
Ordinanza collegiale 17 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6567 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06567/2025REG.PROV.COLL.
N. 05482/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5482 del 2016, proposto da
LA UC CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
contro
Comune di Monte Porzio Catone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Palmacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Siracusa 12;
Comune di Monte Porzio Catone - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio - Sez. Urbanistica, Regione Lazio - Genio Civile di Roma, Provincia di Roma - Servizio Geologico, Città Metropolitana di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04536/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Porzio Catone, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Annalisa di Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. 7 del 9 marzo 2007 il Comune di Monte Porzio Catone ha ingiunto alla signora CO la demolizione di opere eseguite, in difformità del titolo edilizio, nel fabbricato ad uso abitativo di sua proprietà, sito in via Romoli, località Valle Formale, individuato come “villino B/3” nel piano di lottizzazione “Maison Catone”, consistenti: nella realizzazione di uno sbancamento del terrapieno adiacente all’ingresso del piano interrato, su una superficie di circa 36 mq e una volumetria di circa 72 mc; nella demolizione di un muro di contenimento del terrapieno rimosso; nella apertura di una finestra sulla parete ovest del villino , liberata dallo sbancamento; e nella realizzazione di una scala in cemento armato per l’accesso al primo piano dello stabile.
2. L’ordinanza veniva impugnata dalla signora CO avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso.
2.1. A motivo della decisione il TAR riteneva che:
- le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione non fossero annoverabili tra quelle di edilizia libera o tra quelle soggette a denunzia di inizio attività;
- che l’ordinanza impugnata era legittima anche nella parte in cui rilevava la mancanza del nulla osta sismico;
- che la sanzione demolitoria era legittimamente motivata con il mero riferimento alla natura abusiva delle opere realizzate, non essendo necessaria una motivazione relativa alla ritenuta preminenza dell’interesse pubblico alla demolizione.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello la signor CO.
4. Si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame, il Ministero della Cultura,con la competente Soprintendenza, e il Comune di Monte Porzio Catone.
5. Con istanza depositata il 25 settembre 2022, reiterata il 2 febbraio 2023, la signora CO ha chiesto disporsi rinvio della trattazione in ragione dell’avvenuta presentazione di una SCIA per lavori consistenti in “Variante non essenziale alla C.E. n. 11/2002 e successive DIA ai sensi del DPR 380/20019 prot. 15116 del 14/9/2004 (relativamente alla palazzina “E”) e prot. n. 3292 del 1/3/2005 (relativamente ai villini) Richiesta del certificato di agibilità ai sensi del DPR 380/2001 del 14/7/2005: Il tutto riguardante il fabbricato residenziale, unifamiliare (porzione di villino corpo “B” int B3) ricadente all’interno del P.DI L. denominato “Maison Catone” sito in Monte Porzio Catone (RM) via G. Mazzini 13, ai sensi del DPR 380/2001 ar. 37”: l’appellante segnalava che il procedimento era in corso di istruttoria, che il Comune aveva anche già provveduto a quantificare la sanzione e che si era in attesa dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico.
6. A seguito dell’udienza del 9 febbraio 2023 il Collegio, con ordinanza n. 2770/2023, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7. Su istanza dell’appellante l’udienza di discussione della causa è stata nuovamente fissata per il 10 ottobre 2024, in occasione della quale l’appellante insisteva per un ulteriore rinvio, essendo ancora in attesa del nulla osta del genio civile.
8. Il Collegio, pertanto, disponeva un ulteriore rinvio della trattazione all’udienza del 29 maggio 2025, in occasione della quale l’appellante insisteva per la concessione di un ulteriore rinvio, ma il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
9. In via preliminare il Collegio ritiene di dover respingere l’ultima istanza di rinvio della trattazione, formulata dall’appellante, venendo in considerazione un giudizio pendente, in Consiglio di Stato, dal 2016, che, come tale, deve essere prontamente definito: le ragioni che hanno indotto il Collegio a disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, poi, a concedere alcuni rinvii, non si sono concretizzate; in ogni caso l’esito del presente giudizio non è di per sé idoneo a compromettere l’esito della pratica edilizia di cui alla SCIA del 12 agosto 2022, avendo ad oggetto solo la precedente ordinanza di demolizione.
10. Tanto premesso, il Collegio procede alla disamina dei motivi d’appello, che sono infondati: l’infondatezza nel merito delle censure consente al Collegio di prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Comune di Monte Porzio Catone.
12. Con il primo motivo si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui essa, respingendo i primi tre motivi di ricorso, ha ritenuto che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione fossero, tutte, soggette al regime del permesso di costruire.
12.1. L’appellante ripropone la tesi secondo cui le opere di sbancamento richiederebbero il permesso di costruire solo quando inducano trasformazioni del territorio urbanisticamente rilevanti e di dimensioni ragguardevoli, circostanze che non sussisterebbero nel caso di specie, ove la quantità di terreno rimosso è assai contenuta ed è stata determinata solo dalla necessità di isolare il fabbricato dall’umidità; inoltre si tratterebbe di opere compatibili con gli strumenti urbanistici.
Neppure si potrebbe condividere l’assunto del TAR secondo cui l’apertura della nuova finestra e la realizzazione della nuova scala di accesso al piano primo sarebbero soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001: secondo l’appellante si tratterebbe, in ogni caso, di opere che non avrebbero arrecato alcuna significativa trasformazione urbanistica.
11.2. L’appellata sentenza va confermata sul punto.
11.2.1. Le opere di edilizia libera sono unicamente quelle indicate all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, e nessuna di quelle oggetto dell’ordinanza impugnata può essere inclusa nell’elenco contenuto nella citata norma, nella versione vigente all’epoca di adozione dell’ordinanza impugnata, né, peraltro, nelle versioni successivamente entrate in vigore.
11.2.2. In particolare, sin dalla versione entrata in vigore il 26 marzo 2010 l’art. 6, comma 1del D.P.R. n. 380/2001 ha qualificato come opera di edilizia libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”: si deduce da tale norma, alla quale può attribuirsi valore ricognitivo di un principio già immanente nel sistema, che i movimenti di terra sono sempre urbanisticamente irrilevanti e come tali soggetti a un titolo edilizio, e per tale ragione il legislatore ha inteso - a partire dal 26 marzo 2010 - agevolarne la realizzazione solo negli specifici casi indicati, che riguardano attività nelle quali le movimentazioni di terreno sono da considerarsi manifestazione ordinaria dell’attività.
11.2.3. Si può poi condividere l’affermazione del TAR secondo cui le opere in contestazione sono qualificabili, nel complesso, quale un intervento di ristrutturazione edilizia, che ha indotto una trasformazione dell’organismo edilizio esistente - mediante l’inserimento di nuovi elementi e l’eliminazione di un elemento preesistente (appunto una parte del terrapieno circostante l’edificio) -, la quale a sua volta ha comportato, quantomeno, la modifica dei prospetti dell’edificio.
11.2.4. Ne consegue che l’intervento risultava soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001: l’assenza del preventivo titolo edilizio e la mancata, tempestiva, presentazione di una istanza di sanatoria di conformità, comportava l’obbligo del Comune di sanzionare le opere mediante demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
11.3. Il primo motivo d’appello va quindi respinto.
12. Con il secondo motivo d’appello si censura l’appellata sentenza nella parte in cui, respingendo il quarto motivo di ricorso, ha ritenuto legittimo il riferimento, nella impugnata ordinanza, alla necessità che le opere fossero assistite da nulla osta sismico.
12.1. Sul punto il TAR ha affermato che nelle località sismiche il nulla osta sismico preventivo è necessario per qualsiasi lavoro e che lo sbancamento configura un tipico intervento di trasformazione rilevante ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923.
12.2. L’appellante, oltre a sostenere che la mancanza di nulla osta sismico non legittimava di per sé l’ordinanza di demolizione, ripropone la tesi secondo cui l’entità modesta delle opere ne escluderebbe l’idoneità a minare la sicurezza delle abitazioni e l’incolumità pubblica e, pertanto, renderebbe il nulla osta sismico non obbligatorio.
12.3. La censura è inammissibile per difetto di interesse: l’ordinanza impugnata, infatti, costituisce un tipico atto plurimotivato, a legittimare il quale è sufficiente la fondatezza di anche una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione: nel caso di specie, come già precisato, vengono in considerazioni opere pacificamente realizzate in assenza di titolo edilizio nonché soggette al regime del permesso di costruire, in difetto del quale l’adozione di una ordinanza di demolizione si configurava quale atto vincolato, a prescindere dal fatto che fosse, o meno, necessario il nulla osta sismico ed a prescindere anche dall’eventuale sanabilità delle opere medesime.
13. Con il terzo motivo d’appello censura l’appellata sentenza laddove ha respinto la censura di irragionevolezza della sanzione demolitoria, in considerazione della modesta entità delle opere realizzate e del fatto che esse non erano soggette a titolo edilizio né a preventivo rilascio dell’autorizzazione idrogeologica o sismica: la censura va respinta sulla base di quanto rilevato nei paragrafi sub n. 11.
14. Infine, con il quarto motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza laddove ha disposto l’estromissione della città metropolitana di Roma, e tanto in ragione del fatto che oggetto di impugnazione era solo un atto del Comune di Monte Porzio Catone.
14.1. L’appellante rileva che l’ordinanza impugnata si fonda anche sulla dichiarata assenza dell’autorizzazione del Servizio Idrogeologico di competenza della Provincia di Roma.
14.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse per le ragioni già indicate al par. 12.3.
15. In conclusione, l’appello va respinto.
16. In considerazione della limitata attività defensionale dell’Amministrazione comunale, sussistono giusti motivi per compensare le spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese relative al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO