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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G
23038 /2023
TRA
– CF , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ODIERNA UGO e LEPERINO ALFONSO ed elett.te dom.to c/o i difensori
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE NICOLA ANNAMARIA e VINGIANI ANNA, ed elettivamente dom.ta presso i difensori Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di Contr lavorare alle dipendenze dalla convenuta con inquadramento e livello come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso tra 01 aprile 2018 al 31 dicembre 2021 e precisamente nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso. Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario festivo o , in alternativa, all'indennità sostitutiva,
a titolo di risarcimento del danno , anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2021, e per l'effetto: B)
Condannare la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 2.548,00, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la , ne ha dedotto con articolate Controparte_1
argomentazioni nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza odierna, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 (attualmente art. 86 comma
13 CCNL 2016 -2018) è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art 9
CCNL 2001 ( attualmente art. 29 co.6 CCNL 2016 -2018) di “ godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, o in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti).
L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna resistente, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare Contr l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. A ciò aggiungasi che nessuna prescrizione del credito preteso risulta essere intervenuta dal momento che viene in questa sede richiesto il pagamento di differenze retributive da aprile
2018 al dicembre 2021 ed è stata fornita in atti la prova di aver interrotto la prescrizione con missiva del 29 marzo 2023, Pertanto l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata risulta destituita di fondamento e va rigettata.
Nel merito si osserva che sulla questione della cumulabilità delle norme, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL
2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. in ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.
20743 del 18.07.2023) ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17)”. Contr Dunque, la tesi prospettata dalla resistente non trova riscontri nell'iter Contr argomentativo della Suprema Corte. La infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro. La Suprema Corte, con la citata ordinanza esclude quanto Contr sostenuto dalla chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante. Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”. Contr Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dal ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Contr Né può trovare qui accoglimento la tesi sostenuta dall' di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del Contr C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale. Contr D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista, o lo abbia remunerato con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto Contr dell'art. 29 cit. in quanto la ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la Contr prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Contr Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito della affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve Contr ritenersi infondata, giacché L resistente– giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti ( cfr cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto. Nulla infatti è stato specificamente contestato sulla base del calcolo che il ricorrente ha sviluppato analiticamente, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria .
Nel caso che ci occupa inoltre parte ricorrente, ad abundantiam, afferma e prova di aver richiesto solo le festività infrasettimanali ricadenti in settimane in cui avrebbe superato l'orario di lavoro settimanale, come da documentazione agli atti, non disconosciuta ne' contestata nello specifico da parte convenuta, su cui ne gravava l'onere: è il datore di lavoro che avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi dell'eccezione sollevata.
Conclusivamente va riconosciuto il diritto del ricorrente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali, alla maggiorazione del 30% come da domanda, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. Contr 9 del CCNL 2001) e l resistente condannata al pagamento di complessivi €.
2.548,00 , oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Anna Maria Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 2.548,00 in favore di PT
, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge
[...]
412/1991 dalla data di maturazione al soddisfo;
condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese che si liquidano in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione agli Avv.ti Odierna-Leperino.
Si comunichi.
Napoli,18-02-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G
23038 /2023
TRA
– CF , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ODIERNA UGO e LEPERINO ALFONSO ed elett.te dom.to c/o i difensori
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE NICOLA ANNAMARIA e VINGIANI ANNA, ed elettivamente dom.ta presso i difensori Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di Contr lavorare alle dipendenze dalla convenuta con inquadramento e livello come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso tra 01 aprile 2018 al 31 dicembre 2021 e precisamente nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso. Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario festivo o , in alternativa, all'indennità sostitutiva,
a titolo di risarcimento del danno , anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2021, e per l'effetto: B)
Condannare la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 2.548,00, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la , ne ha dedotto con articolate Controparte_1
argomentazioni nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza odierna, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 (attualmente art. 86 comma
13 CCNL 2016 -2018) è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art 9
CCNL 2001 ( attualmente art. 29 co.6 CCNL 2016 -2018) di “ godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, o in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti).
L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna resistente, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare Contr l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. A ciò aggiungasi che nessuna prescrizione del credito preteso risulta essere intervenuta dal momento che viene in questa sede richiesto il pagamento di differenze retributive da aprile
2018 al dicembre 2021 ed è stata fornita in atti la prova di aver interrotto la prescrizione con missiva del 29 marzo 2023, Pertanto l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata risulta destituita di fondamento e va rigettata.
Nel merito si osserva che sulla questione della cumulabilità delle norme, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL
2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. in ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.
20743 del 18.07.2023) ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17)”. Contr Dunque, la tesi prospettata dalla resistente non trova riscontri nell'iter Contr argomentativo della Suprema Corte. La infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro. La Suprema Corte, con la citata ordinanza esclude quanto Contr sostenuto dalla chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante. Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”. Contr Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dal ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Contr Né può trovare qui accoglimento la tesi sostenuta dall' di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del Contr C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale. Contr D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista, o lo abbia remunerato con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto Contr dell'art. 29 cit. in quanto la ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la Contr prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Contr Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito della affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve Contr ritenersi infondata, giacché L resistente– giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti ( cfr cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto. Nulla infatti è stato specificamente contestato sulla base del calcolo che il ricorrente ha sviluppato analiticamente, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria .
Nel caso che ci occupa inoltre parte ricorrente, ad abundantiam, afferma e prova di aver richiesto solo le festività infrasettimanali ricadenti in settimane in cui avrebbe superato l'orario di lavoro settimanale, come da documentazione agli atti, non disconosciuta ne' contestata nello specifico da parte convenuta, su cui ne gravava l'onere: è il datore di lavoro che avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi dell'eccezione sollevata.
Conclusivamente va riconosciuto il diritto del ricorrente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali, alla maggiorazione del 30% come da domanda, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. Contr 9 del CCNL 2001) e l resistente condannata al pagamento di complessivi €.
2.548,00 , oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Anna Maria Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 2.548,00 in favore di PT
, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge
[...]
412/1991 dalla data di maturazione al soddisfo;
condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese che si liquidano in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione agli Avv.ti Odierna-Leperino.
Si comunichi.
Napoli,18-02-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce