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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/08/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2505/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali” vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Montanaro, presso il cui studio in Brindisi alla Via Marconi, n. 25 è elettivamente domiciliata
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Patronelli, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Fasano alla Via Roma, n.
119 è elettivamente domiciliato
Opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 29.01.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20.3.2018, chiedeva al Tribunale di CP_1
Brindisi di ingiungere ad (già il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
848.600,10, in forza degli accordi di cui all'atto di transazione del 29.4.2008. Il ricorrente rappresentava che il pagamento di quanto concordato nel citato atto di transazione era
1 condizionato all'accettazione da parte del Ministero competente (quale ente finanziatore delle opere appaltate), nei confronti del quale avrebbe dovuto Parte_1 attivarsi;
deduceva, inoltre, che, nei fatti, l'ingiunta non si era attivata per la richiesta di fondi al Ministero e, al contrario, aveva frapposto ostacoli alle sollecitazioni dell'ATI appaltatrice, la quale non aveva così potuto ottenere l'importo concordato.
Con decreto del 20.4.2018 il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso, ingiungendo ad il pagamento della somma di € 848.600,10, oltre interessi di cui al Parte_1
D.Lgs. n. 231/2001 e spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 02.06.2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione passiva, non essendo debitore dell' in forza della Parte_2 transazione sottoscritta in data 29.4.2008. Nel merito, eccepiva l'inopponibilità della cessione del credito in contestazione da a Sempre Controparte_3 CP_1 nel merito, rilevava di essersi attivata per la richiesta di fondi al Ministero delle
Infrastrutture, il quale, tuttavia, non aveva inteso approvare né accettare l'atto di transazione. Di tanto il , in qualità di precedente amministratore della CP_1 CP_4
. era a conoscenza, poiché reso edotto mediante inoltro, a mezzo fax, della
[...] CP_5 missiva del 25.03.2010, alla quale erano stati allegati i riscontri negativi del Ministero.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 16.10.2018, si costituiva in giudizio che, CP_1 in via preliminare, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dei motivi di opposizione. In punto di diritto,
l'opposto eccepiva, preliminarmente e pregiudizialmente, la nullità della notifica dell'avverso atto, poiché eseguita in violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 53/1994, stante la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto e dell'attestazione di conformità.
In via subordinata e nel merito, con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' , l'opposta chiariva che l'atto di transazione traeva origine Parte_1
2 da una proposta transattiva volta alla definizione del giudizio n. 509/2007, R.G. instaurato innanzi all'intestato Tribunale;
sosteneva, poi, che aveva la piena Parte_1 legittimazione passiva, in quanto rappresentante esclusiva del Ministero delle
Infrastrutture, nonché dei soggetti concessionari, in forza della Convenzione del
30.05.2000 e di quanto ad essa allegato.
In ordine all'eccezione relativa all'inopponibilità della cessione del credito all'opponente, il deduceva che essa era stata regolarmente notificata all' e che CP_1 Parte_1
l'adesione della P.A. non poteva ritenersi necessaria.
Con ordinanza del 28.10.2018, il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Su istanza delle parti, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. In mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.01.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito delle questioni sollevate nel giudizio, è necessario soffermarsi, seppur brevemente, sull'eccezione pregiudiziale sollevata dal in ordine alla nullità CP_1 della notifica dell'atto introduttivo poiché non recante la sottoscrizione digitale.
L'eccezione non può essere accolta. Da un lato, si rileva che la relata di notifica risulta firmata digitalmente dal difensore di parte opponente. In ogni caso, bisogna osservare che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16746).
In particolare, la mancanza della sottoscrizione del difensore non comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, bensì la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore (cfr.
Cass. civ., sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793).
3 Nel caso di specie, considerato il contenuto della relata di notifica non sorgono dubbi in ordine alla provenienza della stessa dal difensore munito di procura. Pertanto, l'irregolarità lamentata è del tutto irrilevante, essendo stata sanata dal raggiungimento dello scopo.
Accertato quanto innanzi, è necessario soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, afferente alla carenza di legittimazione passiva della stessa opponente, la quale ha sostenuto di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della ATI
Ponteggi Brindisi s.r.l.- EDIL. SA.R.TOM S.r.l. in forza dell'intercorsa transazione del
29.04.2008.
L'eccezione così come formulata è infondata.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Orbene, nel caso in valutazione, le contestazioni mosse dall' e poste a Parte_1 fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva attengono chiaramente al merito della controversia, alla fondatezza della domanda di parte opposta e non, invece, alla legittimazione passiva dell'opponente; in sostanza, ciò che quest'ultima effettivamente contesta è il diritto dell'opposto ad ottenere il pagamento dell'importo indicato nel già citato atto di transazione.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è fondata.
Dal tenore letterale della transazione intercorsa tra e l'ATI Ponteggi Parte_1
Brindisi- EDIL. SAR.TOM. s.r.l. si evince con chiarezza che l'ATI affidataria ha riconosciuto il Ministero competente come l'unico soggetto tenuto all'erogazione sia degli importi oggetto del giudizio a suo tempo instaurato innanzi a questo Tribunale, e contraddistinto al n. 509/2007 R.G., sia di quelli oggetto di offerta a titolo transattivo, con ciò liberando l' da qualsivoglia obbligo di pagamento, a titolo Parte_1 risarcitorio o indennitario, nei suoi confronti, sia in conseguenza del contratto di appalto sia in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo.
4 Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto, benché condizionato alla prestazione del consenso da parte del Ministero, dunque, l'odierna opponente ha manlevato da qualsivoglia obbligo di pagamento nei suoi confronti, a qualsiasi Parte_1 titolo dovuto, riconoscendo espressamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come unico soggetto obbligato al pagamento degli importi richiesti per le riserve formulate, con liberazione dell'Istituto opponente “da ogni obbligo di pagamento nei suoi confronti sia in conseguenza del contratto di appalto richiamato nella causa pendente sia in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo”.
EDIL.SAR.TOM. s.rl., in definitiva, ha espressamente manlevato l'odierna opponente da qualsivoglia obbligo, di fatto, assumendo su di sé, il rischio di mancato pagamento da parte del Ministero competente.
La decisione di questo Giudice non può prescindere, dunque, dall'interpretazione del contratto stipulato dalle parti. Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate e, solo se esso è ambiguo, può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dagli articoli
1362 e 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi di cui agli articoli 1366 e 1371 c.c. Ebbene, l'attenta disamina della scrittura intercorsa tra le parti non lascia spazio ad alcun dubbio circa la reale intenzione delle parti: l'ATI affidataria ha espressamente riconosciuto il Ministero competente come unico soggetto obbligato al pagamento delle somme dovute, con manifesta liberazione dell' dal pagamento Pt_1 anche in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo.
L'opposto ha invocato, poi, l'applicabilità, al caso in esame, dell'art, 1359 c.c., per avere l' agito in modo tale da impedire l'avveramento della condizione Parte_1 sospensiva.
L'eccezione è da un lato infondata e, dall'altro, irrilevante.
È infondata perché dalla documentazione in atti si evince incontrovertibilmente che l'
[...]
si è prontamente attivata richiedendo la disponibilità di fondi al Ministero ed Parte_1 ha tempestivamente reso edotto il del rifiuto, come dimostrato dalla CP_1 comunicazione inoltrata a mezzo fax, versata in atti dall'opponente. L'eccezione è irrilevante perché, anche ove volesse ritenersi verificata la condizione sospensiva, comunque nessuna obbligazione potrebbe derivare dall'atto di transazione in capo
5 all'opponente, considerato che l'ATI appaltatrice ha riconosciuto quale unico debitore il
Ministero competente.
Le argomentazioni sinora svolte rendono manifestamente superflua ogni pronuncia in merito alla dedotta inopponibilità ad della cessione dei crediti in Parte_1 favore dell'odierno opposto.
Non può essere accolta, infine, la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
In ogni caso, la domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potrebbe trovare accoglimento non avendo la parte attrice assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur in via equitativa, del danno.
All'accoglimento dell'opposizione, segue la condanna al pagamento delle spese di lite, a carico della parte soccombente, da liquidarsi come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, con distrazione in favore del difensore di parte opponente, che si è dichiarato anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della CP_1
, che si liquidano in € 8.701,00, di cui € 870,00 a titolo di spese Parte_1 ed € 7.831,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Montanaro, che si è dichiarato anticipatario.
Brindisi, 14.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2505/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali” vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Montanaro, presso il cui studio in Brindisi alla Via Marconi, n. 25 è elettivamente domiciliata
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Patronelli, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Fasano alla Via Roma, n.
119 è elettivamente domiciliato
Opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 29.01.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20.3.2018, chiedeva al Tribunale di CP_1
Brindisi di ingiungere ad (già il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
848.600,10, in forza degli accordi di cui all'atto di transazione del 29.4.2008. Il ricorrente rappresentava che il pagamento di quanto concordato nel citato atto di transazione era
1 condizionato all'accettazione da parte del Ministero competente (quale ente finanziatore delle opere appaltate), nei confronti del quale avrebbe dovuto Parte_1 attivarsi;
deduceva, inoltre, che, nei fatti, l'ingiunta non si era attivata per la richiesta di fondi al Ministero e, al contrario, aveva frapposto ostacoli alle sollecitazioni dell'ATI appaltatrice, la quale non aveva così potuto ottenere l'importo concordato.
Con decreto del 20.4.2018 il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso, ingiungendo ad il pagamento della somma di € 848.600,10, oltre interessi di cui al Parte_1
D.Lgs. n. 231/2001 e spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 02.06.2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione passiva, non essendo debitore dell' in forza della Parte_2 transazione sottoscritta in data 29.4.2008. Nel merito, eccepiva l'inopponibilità della cessione del credito in contestazione da a Sempre Controparte_3 CP_1 nel merito, rilevava di essersi attivata per la richiesta di fondi al Ministero delle
Infrastrutture, il quale, tuttavia, non aveva inteso approvare né accettare l'atto di transazione. Di tanto il , in qualità di precedente amministratore della CP_1 CP_4
. era a conoscenza, poiché reso edotto mediante inoltro, a mezzo fax, della
[...] CP_5 missiva del 25.03.2010, alla quale erano stati allegati i riscontri negativi del Ministero.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 16.10.2018, si costituiva in giudizio che, CP_1 in via preliminare, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dei motivi di opposizione. In punto di diritto,
l'opposto eccepiva, preliminarmente e pregiudizialmente, la nullità della notifica dell'avverso atto, poiché eseguita in violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 53/1994, stante la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto e dell'attestazione di conformità.
In via subordinata e nel merito, con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' , l'opposta chiariva che l'atto di transazione traeva origine Parte_1
2 da una proposta transattiva volta alla definizione del giudizio n. 509/2007, R.G. instaurato innanzi all'intestato Tribunale;
sosteneva, poi, che aveva la piena Parte_1 legittimazione passiva, in quanto rappresentante esclusiva del Ministero delle
Infrastrutture, nonché dei soggetti concessionari, in forza della Convenzione del
30.05.2000 e di quanto ad essa allegato.
In ordine all'eccezione relativa all'inopponibilità della cessione del credito all'opponente, il deduceva che essa era stata regolarmente notificata all' e che CP_1 Parte_1
l'adesione della P.A. non poteva ritenersi necessaria.
Con ordinanza del 28.10.2018, il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Su istanza delle parti, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. In mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.01.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito delle questioni sollevate nel giudizio, è necessario soffermarsi, seppur brevemente, sull'eccezione pregiudiziale sollevata dal in ordine alla nullità CP_1 della notifica dell'atto introduttivo poiché non recante la sottoscrizione digitale.
L'eccezione non può essere accolta. Da un lato, si rileva che la relata di notifica risulta firmata digitalmente dal difensore di parte opponente. In ogni caso, bisogna osservare che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16746).
In particolare, la mancanza della sottoscrizione del difensore non comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, bensì la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore (cfr.
Cass. civ., sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793).
3 Nel caso di specie, considerato il contenuto della relata di notifica non sorgono dubbi in ordine alla provenienza della stessa dal difensore munito di procura. Pertanto, l'irregolarità lamentata è del tutto irrilevante, essendo stata sanata dal raggiungimento dello scopo.
Accertato quanto innanzi, è necessario soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, afferente alla carenza di legittimazione passiva della stessa opponente, la quale ha sostenuto di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della ATI
Ponteggi Brindisi s.r.l.- EDIL. SA.R.TOM S.r.l. in forza dell'intercorsa transazione del
29.04.2008.
L'eccezione così come formulata è infondata.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Orbene, nel caso in valutazione, le contestazioni mosse dall' e poste a Parte_1 fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva attengono chiaramente al merito della controversia, alla fondatezza della domanda di parte opposta e non, invece, alla legittimazione passiva dell'opponente; in sostanza, ciò che quest'ultima effettivamente contesta è il diritto dell'opposto ad ottenere il pagamento dell'importo indicato nel già citato atto di transazione.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è fondata.
Dal tenore letterale della transazione intercorsa tra e l'ATI Ponteggi Parte_1
Brindisi- EDIL. SAR.TOM. s.r.l. si evince con chiarezza che l'ATI affidataria ha riconosciuto il Ministero competente come l'unico soggetto tenuto all'erogazione sia degli importi oggetto del giudizio a suo tempo instaurato innanzi a questo Tribunale, e contraddistinto al n. 509/2007 R.G., sia di quelli oggetto di offerta a titolo transattivo, con ciò liberando l' da qualsivoglia obbligo di pagamento, a titolo Parte_1 risarcitorio o indennitario, nei suoi confronti, sia in conseguenza del contratto di appalto sia in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo.
4 Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto, benché condizionato alla prestazione del consenso da parte del Ministero, dunque, l'odierna opponente ha manlevato da qualsivoglia obbligo di pagamento nei suoi confronti, a qualsiasi Parte_1 titolo dovuto, riconoscendo espressamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come unico soggetto obbligato al pagamento degli importi richiesti per le riserve formulate, con liberazione dell'Istituto opponente “da ogni obbligo di pagamento nei suoi confronti sia in conseguenza del contratto di appalto richiamato nella causa pendente sia in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo”.
EDIL.SAR.TOM. s.rl., in definitiva, ha espressamente manlevato l'odierna opponente da qualsivoglia obbligo, di fatto, assumendo su di sé, il rischio di mancato pagamento da parte del Ministero competente.
La decisione di questo Giudice non può prescindere, dunque, dall'interpretazione del contratto stipulato dalle parti. Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate e, solo se esso è ambiguo, può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dagli articoli
1362 e 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi di cui agli articoli 1366 e 1371 c.c. Ebbene, l'attenta disamina della scrittura intercorsa tra le parti non lascia spazio ad alcun dubbio circa la reale intenzione delle parti: l'ATI affidataria ha espressamente riconosciuto il Ministero competente come unico soggetto obbligato al pagamento delle somme dovute, con manifesta liberazione dell' dal pagamento Pt_1 anche in conseguenza dell'inefficacia dell'accordo transattivo.
L'opposto ha invocato, poi, l'applicabilità, al caso in esame, dell'art, 1359 c.c., per avere l' agito in modo tale da impedire l'avveramento della condizione Parte_1 sospensiva.
L'eccezione è da un lato infondata e, dall'altro, irrilevante.
È infondata perché dalla documentazione in atti si evince incontrovertibilmente che l'
[...]
si è prontamente attivata richiedendo la disponibilità di fondi al Ministero ed Parte_1 ha tempestivamente reso edotto il del rifiuto, come dimostrato dalla CP_1 comunicazione inoltrata a mezzo fax, versata in atti dall'opponente. L'eccezione è irrilevante perché, anche ove volesse ritenersi verificata la condizione sospensiva, comunque nessuna obbligazione potrebbe derivare dall'atto di transazione in capo
5 all'opponente, considerato che l'ATI appaltatrice ha riconosciuto quale unico debitore il
Ministero competente.
Le argomentazioni sinora svolte rendono manifestamente superflua ogni pronuncia in merito alla dedotta inopponibilità ad della cessione dei crediti in Parte_1 favore dell'odierno opposto.
Non può essere accolta, infine, la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
In ogni caso, la domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potrebbe trovare accoglimento non avendo la parte attrice assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur in via equitativa, del danno.
All'accoglimento dell'opposizione, segue la condanna al pagamento delle spese di lite, a carico della parte soccombente, da liquidarsi come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, con distrazione in favore del difensore di parte opponente, che si è dichiarato anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della CP_1
, che si liquidano in € 8.701,00, di cui € 870,00 a titolo di spese Parte_1 ed € 7.831,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Montanaro, che si è dichiarato anticipatario.
Brindisi, 14.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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