Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia insorta tra un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (nella specie, di Salerno, istituito ex leggi 104/95 e 219/81) ed una azienda insediata nel relativo comprensorio, con riferimento all'ordinanza di pagamento dei contributi consortili (emessa ex art. 2 ss. R.D. 639/1910, vidimata e resa esecutiva dal pretore) ed alla conseguente opposizione proposta dalla debitrice ex art. 3 R.D. 639/1910, sia che, nella specie, si abbia esclusivo riguardo al disposto dell'art. 3 da ultimo citato (che esplicitamente prevede la competenza del giudice ordinario), sia che, nel rapporto tra consorzio ed imprese, venga ravvisata la fattispecie della concessione contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo della legge 1034/71, le controversie relative a canoni indennità ed altri corrispettivi sono devolute, in via derogatoria, alla cognizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSEC - Primo Presidente -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO MARZANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
STAMPATEX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRANCACCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO LENTINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3273/97 del Tribunale di SALERNO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
uditi gli Avvocati Carlo Mario D'ACUNTI, per delega dell'Avvocato Aldo MARZANO, per il ricorrente, Lorenzo LENTINI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e rigetto del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a AM, con atto di opposizione notificato il 27 novembre 1997,ha convenuto innanzi al tribunale di Salerno il locale Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, esponendo : a) che la legge 104 / 1995 aveva affidato ai Consorzi ASI la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 219 / 1981 e successive modifiche e che l'ente convenuto aveva avuto in carico l'agglomerato nel quale trovavasi l'opificio della società ricorrente;
b) che il Consorzio aveva inteso stabilire i contributi dovuti dalle ditte insediate nel comprensorio, fissandone i criteri generali e l'ammontare e ripartendo poi il totale tra le singole aziende;
c) che con le ordinanze nn. 59/95, 291/95 e 230/97 essa società era stata invitata a pagare somme non dovute;
e che, inoltre, con ordinanza 47/97, vidimata e resa esecutoria dal pretore di Salerno, le era stato ingiustamente imposto il pagamento della somma di L. 325.589.712, oltre interessi, quale quota di competenza sull'asserto costo di gestione della relativa area industriale, per il periodo novembre-dicembre 1994 e per gli anni 1995 e 1996; d) che la pretesa del Consorzio corrispondeva ad una vera e propria imposizione autoritativa, unilateralmente determinata e sostituita all'originario regime convenzionale del Contributo, in forza del quale ogni consorziato era obbligato al pagamento pro quota soltanto delle spese di gestione delle aree condominiali, e che l'ingiunzione opposta era nulla per indeterminatezza ed illegittimità dei criteri generali di quantificazione dei costi di gestione e, quindi, di ripartizione degli stessi tra gli utenti;
e che, inoltre, per le somme relative al bimestre novembre-dicembre dell'anno 1994 era stato indebitamente emesso altro provvedimento, a sua volta impugnato innanzi al tribunale ordinario;
che il Consorzio aveva pertanto duplicato la pretesa creditoria ed inoltre era incorso in rilevanti errori di conteggio ed aveva richiesto somme esorbitanti e non dovute;
e) che le doglianze nei sensi predetti avanzate innanzi al tribunale ordinario erano state proposte anche avanti il tribunale amministrativo della Regione Campania ed il relativo giudizio era tuttora pendente.
Ha chiesto pertanto l'opponente che il tribunale, previa sospensione dell'esecuzione, dichiari la nullità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione, con ogni conseguenziale provvedimento. Il Consorzio, a sua volta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, successivamente, ha proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione, poi illustrato con memoria, deducendo spettare la stessa al giudice amministrativo. La società AM ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente afferma che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia abbia ad oggetto lo scorretto esercizio di un potere impositivo, con determinazione dei criteri generali di riparto;
e che, nel caso in esame, la società AM, pur tenuta al pagamento, ha contestato sia i criteri generali adottati dal Consorzio ASI per il riparto dei contributi richiesti agli associati sia il quantum del contributo stesso, richiestole con la speciale proceduta di cui al R D. 639/1910; così che, essendo contestato un atto amministrativo di generale portata, proveniente da un soggetto pubblico investito di poteri autoritativi, di fronte al quale il privato può vantare solo una posizione di interesse legittimo, l'adito tribunale ordinario sarebbe del tutto sfornito di giurisdizione.
La resistente, a sua volta, invoca la giurisdizione del giudice ordinario, affermando : a) che si verte in ordine all'amministrazione di beni comuni, di guisa che - anche alfine del riparto della giurisdizione - valgono le norme dettate dal codice civile in tema di comunione e condominio (artt. 1101 e 1123 c.c.) richiedenti comunque il consenso di tutti i partecipanti alla comunione;
b) che il mancato esercizio, da parte dell'amministrazione, di potere discrezionale non giustifica l'invocata giurisdizione del giudice amministrativo: c) che, ai sensi dell'art. 5 , comma 2, della legge 1034/1971 - trattandosi di canoni, indennità e/o corrispettivi - è prevista ex lege la giurisdizione del giudice ordinario;
d) che, vertendosi sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza di pagamento vidimata e resa esecutoria dal pretore, la competenza giurisdizionale a conoscere dell'opposizione spetta al giudice ordinario, giusta quanto esplicitamente statuisce il R.D. 639 del 1910. 2. Ritiene la Corte che la giurisdizione competa al giudice ordinario, considerato : a) che la giurisprudenza di questa Corte, invocata dal ricorrente (secondo la quale, allorquando si metta in discussione - in radice - l'esercizio di poteri pubblicistici dell'amministrazione, ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo) non è conferente, perché nella specie si verte in tema di opposizione alla ingiunzione emessa e resa esecutiva secondo le norme del R.D. 339 del 1910; b) che, infatti, con l'atto di opposizione innanzi al tribunale di Salerno l'opponente società AM ha dedotto la nullità dell'ingiunzione proprio per violazione delle norme del citato decreto n. 639 relativo alla procedura di riscossione coattiva dei contributi, affermando tra l'altro che, per le somme relative al bimestre novembre-dicembre 1994, era stata ingiustificatamente emessa altra ordinanza, anch'essa oggetto di opposizione innanzi allo stesso tribunale;
e che l'ente ingiungente aveva indebitamente duplicato la pretesa creditoria, proceduto ad erronei conteggi e chiesto comunque somme non dovute;
c) che la censura relativa ai criteri di determinazione del contributo è strumentale ed accessoria rispetto all'opposizione all'ingiunzione, svolta per i motivi suddetti, tanto che relativamente a detti criteri la società AM ha proposto autonomo giudizio, tuttora pendente, innanzi al tribunale amministrativo della Regione Campania;
d) che, secondo quanto esplicitamente enuncia l'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, per il procedimento di opposizione all'ingiunzione, di cui al precedente art. 2, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, la cui competenza per valore e per territorio, poi, è stabilita secondo le norme del codice di procedura civile;
e) che, secondo quanto altre volte enunciato da questa Corte, nei giudizi di opposizione alla ingiunzione la cognizione del giudice ordinario non è limitata alla verifica di legittimità dell'atto impositivo impugnato, bensì si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, alla cognizione del merito completo della pretesa, al fine di stabilire se essa sia ( in tutto ovvero in parte) fondata (in termini, tra altre, sentenze 28.1.1989 n. 538 e 11. 101994 n. 8294 di questa Corte); f) posto, infine, che la legge 7 aprile 1995 n. 104 ha affidato ai Consorzi ASI la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 219 / 1981 e successive modifiche, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere ritenuta anche ove nel rapporto de quo venga ravvisata la ricorrenza di una concessione contratto riguardante la gestione delle aree stesse, considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1034 / 1971 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali) ricorre appunto la giurisdizione del giudice ordinario, esplicitamente prevista, ove la controversia concerna, come nel caso in esame, canoni, indennità ed altri corrispettivi.
3. Deve pertanto conclusivamente rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente Consorzio, rimasto soccombente, va condannato alle spese del procedimento di legittimità, all'uopo liquidate in complessive lire . . ., in esse comprese lire dieci milioni per onorari di avvocato.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il Consorzio ASI di Salerno alle spese del procedimento di legittimità, liquidate in complessive L. 10.034.000, in esse comprese L. 10.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999