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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16838/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151184224000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento n. 071 2025 015118422 4000 emessa dalla Agenzia delle Entrate -
Riscossione e notificata il 3.10.2025, con cui è stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro
70,78 per tassa automobilistica 2020.
La cartella menziona un avviso di accertamento notificato in data 28.7.2023.
L'istante lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che assume la rituale notifica della cartella e, quanto alla mancata notifica dell'atto presupposto, eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la Regione Campania che produce documentazione, assume la rituale notifica dell'avviso di accertamento e conclude per il rigetto del gravame.
Con memoria depositata il 7.1.2026 la difesa di parte ricorrente contesta la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto sottoscritto dal familiare convivente, senza prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica ex art. 139 c.p.c. ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento in data 28.7.2023.
Quanto alla ritualità della predetta notifica, non merita accoglimento la doglianza fondata sulla pretesa necessità di una raccomandata informativa nel caso di atto recapitato a mezzo lettera raccomandata a persona asseritamente diversa dal destinatario (nel caso in esame, a familiare convivente).
Qualora, infatti, il concessionario abbia proceduto alla notifica diretta a mezzo raccomandata postale, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982 per cui non è necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr Cass. civ., Sez. 6, 18 febbraio 2016, n. 22937 nonché, in precedenza, Sez. 6, 23 giugno 2014, n. 14196, che ha evidenziato come
"la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso "nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene", trattandosi di situazioni differenti tra loro).
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento (28.7.2023), deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede
(3.10.2025) non poteva ritenersi prescritta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16838/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151184224000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento n. 071 2025 015118422 4000 emessa dalla Agenzia delle Entrate -
Riscossione e notificata il 3.10.2025, con cui è stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro
70,78 per tassa automobilistica 2020.
La cartella menziona un avviso di accertamento notificato in data 28.7.2023.
L'istante lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che assume la rituale notifica della cartella e, quanto alla mancata notifica dell'atto presupposto, eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la Regione Campania che produce documentazione, assume la rituale notifica dell'avviso di accertamento e conclude per il rigetto del gravame.
Con memoria depositata il 7.1.2026 la difesa di parte ricorrente contesta la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto sottoscritto dal familiare convivente, senza prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica ex art. 139 c.p.c. ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento in data 28.7.2023.
Quanto alla ritualità della predetta notifica, non merita accoglimento la doglianza fondata sulla pretesa necessità di una raccomandata informativa nel caso di atto recapitato a mezzo lettera raccomandata a persona asseritamente diversa dal destinatario (nel caso in esame, a familiare convivente).
Qualora, infatti, il concessionario abbia proceduto alla notifica diretta a mezzo raccomandata postale, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982 per cui non è necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr Cass. civ., Sez. 6, 18 febbraio 2016, n. 22937 nonché, in precedenza, Sez. 6, 23 giugno 2014, n. 14196, che ha evidenziato come
"la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso "nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene", trattandosi di situazioni differenti tra loro).
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento (28.7.2023), deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede
(3.10.2025) non poteva ritenersi prescritta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.