Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 237
Articolo 1Articolo 3
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19 giugno 1954
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1 gennaio 1998
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15 novembre 2016
Art. 2. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati)) ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.
Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L' articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 , va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198 , ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L' articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 , va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ."
Entrata in vigore il 15 novembre 2016
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