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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1160/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nata a [...] in data [...] (cf.: C.F. 1 Parte 1
E
'nato a [...] in data [...] (cf.: C.F. 2 Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. EP ZZ e dall'avv. Y enia Lorè
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate e riportate in ricorso.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Data comunicazione al PM, il parere è pervenuto in data 25.03.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c., hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate e depositate il 19.03.2025 devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti. Peraltro, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il cumulo delle domande deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e non solo in quello dell'art. 473 bis.49 c.p.c., alla luce della recentissima sentenza n. 28727 del 16/10/2023 con la quale la Suprema Corte ha ricomposto il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di merito.
Ha evidenziato la Corte che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473 bis.51 c.p.c.) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta ed ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti”, in luogo di
"relativo al procedimento”), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
Altro elemento a favore dell'ammissibilità del cumulo, si rinviene -prosegue la Corte- nel
"risparmio di energie processuali” potendo le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, trovare in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio e disciplinare, quindi, una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e tra ciascuno di essi ed i figli.
Ciò detto, come chiarito dalla Corte nella richiamata sentenza, la domanda di divorzio non
è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett. b) legge
898/70 e successive modificazioni, sicchè la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1160/2025 RGVG, così provvede:
1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi Parte 1 e Pt 2
(matrimonio celebrato in Fasano il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato
[...] civile del suddetto Comune al n. 189, parte 2, serie C, anno 2022);
2) omologa le condizioni di separazione depositate telematicamente in data 12.09.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) manda alla cancelleria perché trasmetta la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Brindisi il 14/10/2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
Procedimento V.G. n. 1160/2025 - Dott.ssa Gabriella Del Mastro
avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matri-
monio ex art. 473 bis.49 c.p.c
***
I Sig.ri EL GR (c.f.: [...]) con l'Avv.
EP ZZ e CO AM (c.f.: MDA CSM 75D08
F376 A) con l'Avv. Ylenia Lorè, precisano e sottoscrivono le seguenti condizioni:
السوم a) i figli minori NI e AR saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella già casa coniugale sita in Fasano alla via Ruggiero Bon- ghi n. 162 ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che co- stituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna dei bambini da parte dell'altro genitore;
b) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garan- tire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli NI e AR affinché questi ultimi ricevano cura, educazione e istruzione da parte di entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori manterranno così la piena responsabilità nei confronti dei figli e prenderanno in modo congiunto le decisioni di maggior interesse relative alla istru- zione, alla educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle ca-
pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) il Sig. CO DI avrà diritto di incontrare e tenere con sé i figli NI e AR quando desidera, previo accordo con la Sig.ra
RE e compatibilmente con gli impegni personali e scolastici dei minori, avendo cura di prelevare e riaccompagnare personalmente i fi- gli presso la casa coniugale all'orario stabilito. In caso di disaccordo tra i genitori ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime qui di seguito meglio specificate.
Il Sig. DI avrà diritto di incontrare e tenere con sé i figli NI
e AR:
- due giorni alla settimana, orientativamente, il martedì e il giovedì,
dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore
21.30;
- ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno, di Pasqua o di
Pasquetta;
- le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, ri- spettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli
NI e AR presso l'uno o l'altro genitore;
- i minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con ciascuno dei genitori, così come i compleanni degli stessi;
- i bambini trascorreranno il proprio compleanno con ciascuno dei ge- nitori, di giorno col padre e di sera con la madre o viceversa;
- durante tutto periodo estivo (da giugno a metà settembre) il Sig.
DI avrà con sé i figli due giorni alla settimana, orientativamente ( il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore 21.30. I m 2
bambini trascorreranno le vacanze estive con il padre, per un periodo determinato (a titolo esemplificativo due settimane/dieci giorni) e sen- za pernottamento, perlomeno fino al compimento dei 10 anni di età, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 e previo accordo da definire con l'altro genitore almeno 15 giorni prima. Analoghe modalità saranno adottate per le vacanze che i bambini trascorreranno con la madre;
d) il Sig. DI, inoltre, verserà in favore della Sig.ra RE quale genitore collocatario, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori NI e AR, la di €. 350,00 somma
(trecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio da rivalutarsi an-
2 nualmente secondo gli indici ISTAT fino alla completa indipendenza economica degli stessi o di uno solo di essi - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla Sig. EL
RE al seguente IBAN: [...], nonché
il 50% delle spese straordinarie riguardanti la prole, purché previa- mente concordate e debitamente documentate dall'altro genitore;
e) i coniugi, inoltre, si impegnano a sostenere le spese per i pre- mi assicurativi di cui sono beneficiari i minori nella misura di metà
per ciascuno;
f) il Sig. DI sosterrà le spese per l'asilo nido di AR e potrà trattenere interamente l'eventuale rimborso statale di cui al bonus nido;
g) entrambi i coniugi percepiranno gli importi relativi all'asse- gno unico statale erogato dall'INPS nella misura di metà per ciascuno;
h) la casa coniugale sita in Fasano alla via Ruggiero Bonghi n.
162, di proprietà esclusiva del Sig. CO DI e con tutti i mobi- li e gli arredi ivi esistenti, verrà assegnata alla Sig.ra EL RE, in qualità di genitore collocatario dei minori fino al raggiungimento
Jewele dell'indipendenza economica di entrambi i figli NI e AR;
i) le spese di manutenzione di natura ordinaria del predetto im- mobile saranno interamente a carico della Sig.ra RE, mentre le spe- se straordinarie saranno totalmente a carico del Sig. DI;
1) il pagamento della TA.RI. dell'immobile ex casa coniugale viene determinato nella quota pari al 50% per ciascun coniuge;
m) i coniugi dichiarano che non ci sono beni immobili in co- mune e che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca penden- za economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto pre-
I visto sub lett. d), e), f), g) e I) delle presenti condizioni, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Inoltre, si precisa che il Sig. Amo- dio è proprietario dell'autovettura targata GL217ML mentre la Sig.ra
RE è proprietaria dell'autovettura targata EZ034HJ;
3 Fasano-Brindisi, 7.9.2025
EL RE
EL GR Av. EP ZZ
CO DI
Ambo سنا Avv. Ylenia Lorè of lovefor
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1160/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nata a [...] in data [...] (cf.: C.F. 1 Parte 1
E
'nato a [...] in data [...] (cf.: C.F. 2 Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. EP ZZ e dall'avv. Y enia Lorè
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate e riportate in ricorso.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Data comunicazione al PM, il parere è pervenuto in data 25.03.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c., hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate e depositate il 19.03.2025 devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti. Peraltro, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il cumulo delle domande deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e non solo in quello dell'art. 473 bis.49 c.p.c., alla luce della recentissima sentenza n. 28727 del 16/10/2023 con la quale la Suprema Corte ha ricomposto il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di merito.
Ha evidenziato la Corte che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473 bis.51 c.p.c.) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta ed ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti”, in luogo di
"relativo al procedimento”), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
Altro elemento a favore dell'ammissibilità del cumulo, si rinviene -prosegue la Corte- nel
"risparmio di energie processuali” potendo le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, trovare in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio e disciplinare, quindi, una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e tra ciascuno di essi ed i figli.
Ciò detto, come chiarito dalla Corte nella richiamata sentenza, la domanda di divorzio non
è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett. b) legge
898/70 e successive modificazioni, sicchè la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1160/2025 RGVG, così provvede:
1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi Parte 1 e Pt 2
(matrimonio celebrato in Fasano il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato
[...] civile del suddetto Comune al n. 189, parte 2, serie C, anno 2022);
2) omologa le condizioni di separazione depositate telematicamente in data 12.09.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) manda alla cancelleria perché trasmetta la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Brindisi il 14/10/2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
Procedimento V.G. n. 1160/2025 - Dott.ssa Gabriella Del Mastro
avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matri-
monio ex art. 473 bis.49 c.p.c
***
I Sig.ri EL GR (c.f.: [...]) con l'Avv.
EP ZZ e CO AM (c.f.: MDA CSM 75D08
F376 A) con l'Avv. Ylenia Lorè, precisano e sottoscrivono le seguenti condizioni:
السوم a) i figli minori NI e AR saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella già casa coniugale sita in Fasano alla via Ruggiero Bon- ghi n. 162 ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che co- stituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna dei bambini da parte dell'altro genitore;
b) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garan- tire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli NI e AR affinché questi ultimi ricevano cura, educazione e istruzione da parte di entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori manterranno così la piena responsabilità nei confronti dei figli e prenderanno in modo congiunto le decisioni di maggior interesse relative alla istru- zione, alla educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle ca-
pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) il Sig. CO DI avrà diritto di incontrare e tenere con sé i figli NI e AR quando desidera, previo accordo con la Sig.ra
RE e compatibilmente con gli impegni personali e scolastici dei minori, avendo cura di prelevare e riaccompagnare personalmente i fi- gli presso la casa coniugale all'orario stabilito. In caso di disaccordo tra i genitori ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime qui di seguito meglio specificate.
Il Sig. DI avrà diritto di incontrare e tenere con sé i figli NI
e AR:
- due giorni alla settimana, orientativamente, il martedì e il giovedì,
dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore
21.30;
- ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno, di Pasqua o di
Pasquetta;
- le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, ri- spettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli
NI e AR presso l'uno o l'altro genitore;
- i minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con ciascuno dei genitori, così come i compleanni degli stessi;
- i bambini trascorreranno il proprio compleanno con ciascuno dei ge- nitori, di giorno col padre e di sera con la madre o viceversa;
- durante tutto periodo estivo (da giugno a metà settembre) il Sig.
DI avrà con sé i figli due giorni alla settimana, orientativamente ( il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore 21.30. I m 2
bambini trascorreranno le vacanze estive con il padre, per un periodo determinato (a titolo esemplificativo due settimane/dieci giorni) e sen- za pernottamento, perlomeno fino al compimento dei 10 anni di età, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 e previo accordo da definire con l'altro genitore almeno 15 giorni prima. Analoghe modalità saranno adottate per le vacanze che i bambini trascorreranno con la madre;
d) il Sig. DI, inoltre, verserà in favore della Sig.ra RE quale genitore collocatario, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori NI e AR, la di €. 350,00 somma
(trecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio da rivalutarsi an-
2 nualmente secondo gli indici ISTAT fino alla completa indipendenza economica degli stessi o di uno solo di essi - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla Sig. EL
RE al seguente IBAN: [...], nonché
il 50% delle spese straordinarie riguardanti la prole, purché previa- mente concordate e debitamente documentate dall'altro genitore;
e) i coniugi, inoltre, si impegnano a sostenere le spese per i pre- mi assicurativi di cui sono beneficiari i minori nella misura di metà
per ciascuno;
f) il Sig. DI sosterrà le spese per l'asilo nido di AR e potrà trattenere interamente l'eventuale rimborso statale di cui al bonus nido;
g) entrambi i coniugi percepiranno gli importi relativi all'asse- gno unico statale erogato dall'INPS nella misura di metà per ciascuno;
h) la casa coniugale sita in Fasano alla via Ruggiero Bonghi n.
162, di proprietà esclusiva del Sig. CO DI e con tutti i mobi- li e gli arredi ivi esistenti, verrà assegnata alla Sig.ra EL RE, in qualità di genitore collocatario dei minori fino al raggiungimento
Jewele dell'indipendenza economica di entrambi i figli NI e AR;
i) le spese di manutenzione di natura ordinaria del predetto im- mobile saranno interamente a carico della Sig.ra RE, mentre le spe- se straordinarie saranno totalmente a carico del Sig. DI;
1) il pagamento della TA.RI. dell'immobile ex casa coniugale viene determinato nella quota pari al 50% per ciascun coniuge;
m) i coniugi dichiarano che non ci sono beni immobili in co- mune e che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca penden- za economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto pre-
I visto sub lett. d), e), f), g) e I) delle presenti condizioni, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Inoltre, si precisa che il Sig. Amo- dio è proprietario dell'autovettura targata GL217ML mentre la Sig.ra
RE è proprietaria dell'autovettura targata EZ034HJ;
3 Fasano-Brindisi, 7.9.2025
EL RE
EL GR Av. EP ZZ
CO DI
Ambo سنا Avv. Ylenia Lorè of lovefor