Articolo 8 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 6Articolo 9
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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6 maggio 2023
Art. 8. Igiene personale ((E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona)) .
((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.)) ((92))
In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.
Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

--------------- AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2 , e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Entrata in vigore il 6 maggio 2023
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