Art. 5.
I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato che entro due anni dalla data di rientro nel territorio predetto abbiano prodotto istanza di reimpiego presso Enti similari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora sistemati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137 , dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957 , possono chiedere la cessazione dal servizio per esodo volontario, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e dalla presente legge, qualunque sia l'eta', l'anzianita' di servizio e il grado rivestito dai dipendenti stessi. A tale scopo gli interessati dovranno presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge domanda al Ministero dell'interno che potra' accogliere le singole domande con propri decreti.
Il personale iscritto agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che cessi dal servizio in applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno 15 anni di servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati.
Al personale che cessi dal servizio in applicazione del primo comma del presente articolo, senza conseguire il diritto a pensione, spetta l'indennita' prevista dagli articoli 5 e 10, secondo comma, della legge 27 febbraio 1955, n. 53 .
Per il personale previsto nel presente articolo, l'indennita' di cui al comma precedente e i contributi a carico degli Enti locali di cui all' art. 12 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , saranno assunti dallo Stato.
I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato che entro due anni dalla data di rientro nel territorio predetto abbiano prodotto istanza di reimpiego presso Enti similari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora sistemati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137 , dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957 , possono chiedere la cessazione dal servizio per esodo volontario, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e dalla presente legge, qualunque sia l'eta', l'anzianita' di servizio e il grado rivestito dai dipendenti stessi. A tale scopo gli interessati dovranno presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge domanda al Ministero dell'interno che potra' accogliere le singole domande con propri decreti.
Il personale iscritto agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che cessi dal servizio in applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno 15 anni di servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati.
Al personale che cessi dal servizio in applicazione del primo comma del presente articolo, senza conseguire il diritto a pensione, spetta l'indennita' prevista dagli articoli 5 e 10, secondo comma, della legge 27 febbraio 1955, n. 53 .
Per il personale previsto nel presente articolo, l'indennita' di cui al comma precedente e i contributi a carico degli Enti locali di cui all' art. 12 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , saranno assunti dallo Stato.