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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14275/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
e
DO AR (c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso della GL minore , residenza e collocamento, tempi e modalità di frequentazione Per_1 con i genitori. La GL viene affidata, secondo il regime dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e, per l'effetto, si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della GL, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la GL relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
le decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la GL. Il collocamento prevalente e la residenza della GL minore viene previsto presso l'abitazione materna, che attualmente è fissata presso la casa familiare sita in Lonato del Garda Via MO Grappa n. 12/M (ove madre e GL attualmente risiedono ed hanno già la formale residenza) e che, in esecuzione degli accordi economico-patrimoniali di cui al successivo punto 6, verrà poi trasferita in altro immobile sito in AR (Bs) per il quale la signora ha già Parte_2 sottoscritto preliminare di acquisto. Le frequentazioni della GL con il padre seguiranno il seguente calendario, di fatto già in vigore, che potrà essere variato previo accordo tra le parti: infrasettimanalmente: - settimana 1) coincidente con il fine settimana di competenza paterna: vedrà e starà con il padre per un Per_1 giorno infrasettimanale, che attualmente è stato concordemente individuato nella giornata del martedì, dalle ore 18.00 quando il signor OL andrà a prendere la bambina presso la casa materna. Durante il periodo scolastico la madre andrà a prendere la bambina a casa del padre la stessa sera, dopo la cena, mentre durante l'intero periodo extrascolastico delle vacanze estive verrà introdotto il pernottamento notturno del martedì presso la casa del padre. La madre, l'indomani mattina, andrà a prendere la GL presso la casa Per_1 paterna;
-settimana 2) coincidente con il fine settimana di competenza materna: vedrà e starà con il Per_1 padre per due giorni infrasettimanali, che attualmente sono stati concordemente individuati nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 18.00 quando il signor OL andrà a prendere la bambina presso la casa materna. Durante il periodo scolastico, in entrambi i giorni indicati, la madre andrà a prendere la bambina a casa del padre la stessa sera, dopo la cena, mentre durante l'intero periodo extrascolastico delle vacanze estive verrà introdotto il pernottamento notturno del martedì presso la casa del padre. La madre, l'indomani mattina, andrà a prendere la GL presso la casa paterna;
durante i fine settimana: -a settimane alterne, la GL Per_1
starà con il papà, dalle ore 18.00 del venerdì, quando andrà a prenderla presso la casa materna sino
Per_1 alle ore 16.00 della domenica quando la madre la andrà a prendere presso la casa paterna, con pernottamento notturno presso la casa paterna nelle notti di venerdì e sabato;
Sarà garantito il contatto telefonico con la GL da parte di un genitore in favore dell'altro, nei rispettivi tempi di frequentazione. Periodi di vacanza - Vacanze natalizie: starà con ciascun genitore per la metà del tempo delle vacanze. Saranno i genitori, nel rispetto
Per_1 di tale principio, e dell'alternanza del giorno di Natale e di quello di Capodanno, a stabilire di anno in anno il calendario relativo a tale periodo;
- Vacanze pasquali: starà con ciascun genitore rispettivamente per
Per_1 la metà del tempo delle vacanze. Saranno i genitori, nel rispetto di tale principio, e dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, a stabilire di anno in anno il calendario relativo a tale periodo;
- Ponti e festività: starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza o secondo altro diverso accordo
Per_1 tra i genitori;
- Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane, non consecutive, da
Per_1 concordarsi e reciprocamente comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno.
4) Contributo mensile al mantenimento in favore della GL a carico del padre e suddivisione spese di natura straordinaria. Il signor OL contribuirà al mantenimento della GL , sino al raggiungimento della Per_1 sua indipendenza economica, corrispondendo mensilmente l'importo di € 380,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi in favore della signora entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul c/c alla medesima intestato, le cui coordinate sono già note;
Le spese di natura straordinaria per la GL saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate Per_1 secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (sottoscritto in data 14/6/2006 tra l'Ordine degli
Avvocati di Brescia ed il Tribunale di Brescia) che le Parti dichiarano di conoscere e che si allega in copia sottoscritta da entrambe. I genitori precisano, sin d'ora, che si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese per la scuola privata paritaria alla quale i medesimi hanno iscritto la GL dal prossimo Per_1 anno scolastico ed entrambi beneficeranno, sempre nella misura del 50% ciascuno, sia dello sconto sulla retta, sia della dota scuole, alla cui richiesta provvederà, per conto di entrambi, la signora Pt_1
5) Assegno Unico Familiare. L'assegno Unico e Universale erogato dall'INPS per la GL sarà Per_1 incassato e trattenuto al 100% dalla signora Pt_1
6) Accordi economici patrimoniali. I coniugi, nella volontà di definire con la presente procedura anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie e nell'ottica di addivenire alla separazione consensuale dei coniugi e rimossa ogni eccezione premesso che: -con atto di compravendita in data 18/02/2022 hanno acquistato la piena proprietà in pari quota delle unità immobiliari, costituenti la casa coniugale, site in Lonato del Garda (Bs), Via MO Grappa n. 12/M così catastalmente identificato: Catasto
Fabbricati – Comune di Lonato del Garda - Foglio 31 Sezione Urbana NCT particella 382 sub. 3 graffata con particelle 388 e 392, Via MO Grappa n. SNC, piano T, cat. A/7, cl. 2, vani 6, superficie totale mq. 132 totale escluse aree scoperte mq. 132, Rendita Catastale Euro 449,32 e particella 382 sub. 2, Via MO Grappa n.
SNC, piano T, cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 19, superficie totale mq. 25. Rendita Catastale Euro 23,55; - contestualmente all'atto di compravendita le parti hanno sottoscritto con l'istituto MO PA di IE contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di € 250.000,00, nell'ambito del quale i genitori della signora , signori e hanno prestato garanzia Parte_1 Parte_3 Controparte_1 fidejussoria per il pagamento delle rate del mutuo medesimo;
convengono quanto segue: la signora Parte_1 si impegna a cedere al AR OL, che si impegna ad accettare ed acquistare, la quota di ½ (un
[...] mezzo) della piena proprietà dei fabbricati sopra meglio descritti. La quota predetta verrà trasferita dalla sig.ra nell'attuale stato di fatto e di diritto ed, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da qualsivoglia Pt_1 gravame. A titolo di corrispettivo per la cessione solutoria predetta, il signor AR OL si impegna: (i) a corrispondere alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 85.000,00 (euro Parte_1 ottantacinquemila/00) contestualmente al rogito notarile di compravendita che verrà stipulato dal Notaio di Calcinato (Bs); (ii) ad estinguere integralmente e contestualmente all'atto di compravendita, Persona_2 il residuo debito di mutuo, anche per la quota della moglie, contratto con NC MO PA di IE (debito residuo alla data del 03/07/2025 pari ad € 234.066,77#), per l'acquisto delle unità in questione. In ogni caso, il signor AR OL si impegna sin da ora affinché l'istituto di credito liberi, entro la data di stipula dell'atto definitivo di compravendita della quota di ½ ora in titolarità alla moglie, la signora da ogni Parte_1 obbligo derivante dal contratto di mutuo predetto, nonché liberi i signori e Parte_3 CP_1 dalla garanzia fidejussoria prestata contestualmente all'avvenuta stipula del contratto di mutuo,
[...] sottoscrivendo contestuale richiesta di liberazione di ogni parte da da ogni obbligazione ovvero apposito atto idoneo a liberare in via definitiva la signora ed i signori e Parte_1 Parte_3 [...]
dagli obblighi di cui al predetto mutuo;
Sino alla data del rogito di compravendita, i coniugi CP_1 continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, delle rate del mutuo. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 (quarantacinque#) giorni dall'avvenuto deposito del presente ricorso.; verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM,
a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della
Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno interamente sostenute dal signor AR OL. I sigg.ri e Pt_1
OL dichiarano che l'adempimento delle obbligazioni dai medesimi assunte nel presente punto rappresenta elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia, anche in punto di rapporti economici, scaturita e connessa al rapporto coniugale e, per l'effetto, funzionale all'accordo di separazione e divorzio di cui al presente ricorso. Contestualmente alla stipula del rogito notarile di compravendita di cui sopra, la signora rilascerà la casa familiare per trasferirsi, unitamente alla Pt_1 GL, in altro immobile sito in AR, per il quale, la medesima signora ha sottoscritto Pt_1 contratto preliminare di acquisto in data 11/6/2025. Presso tale immobile verrà trasferita la residenza della signora e della GL minore . Contestualmente alla stipula del rogito notarile di Pt_1 Persona_3 compravendita della quota della casa familiare di cui sopra il signor OL oltre a divenire pieno proprietario dell'intero immobile in questione riprenderà, pertanto, possesso dell'immobile di Lonato via MO Grappa
12/M ed ivi si trasferirà. Si precisa come, a seguito del rilascio dell'abitazione familiare da parte della signora quest'ultima, unitamente ad , vivranno momentaneamente e sino ad ultimazione delle opere Pt_1 Per_1 di ristrutturazione dell'immobile di AR, presso la casa dei genitori della signora sita in Pt_1
Lonato, Vicolo Ospedale Vecchio n.
7. I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
8) Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi.
9) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per la GL;
Per_1
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/03/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (atto n. 2, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della GL minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14275/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
e
DO AR (c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso della GL minore , residenza e collocamento, tempi e modalità di frequentazione Per_1 con i genitori. La GL viene affidata, secondo il regime dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e, per l'effetto, si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della GL, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la GL relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
le decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la GL. Il collocamento prevalente e la residenza della GL minore viene previsto presso l'abitazione materna, che attualmente è fissata presso la casa familiare sita in Lonato del Garda Via MO Grappa n. 12/M (ove madre e GL attualmente risiedono ed hanno già la formale residenza) e che, in esecuzione degli accordi economico-patrimoniali di cui al successivo punto 6, verrà poi trasferita in altro immobile sito in AR (Bs) per il quale la signora ha già Parte_2 sottoscritto preliminare di acquisto. Le frequentazioni della GL con il padre seguiranno il seguente calendario, di fatto già in vigore, che potrà essere variato previo accordo tra le parti: infrasettimanalmente: - settimana 1) coincidente con il fine settimana di competenza paterna: vedrà e starà con il padre per un Per_1 giorno infrasettimanale, che attualmente è stato concordemente individuato nella giornata del martedì, dalle ore 18.00 quando il signor OL andrà a prendere la bambina presso la casa materna. Durante il periodo scolastico la madre andrà a prendere la bambina a casa del padre la stessa sera, dopo la cena, mentre durante l'intero periodo extrascolastico delle vacanze estive verrà introdotto il pernottamento notturno del martedì presso la casa del padre. La madre, l'indomani mattina, andrà a prendere la GL presso la casa Per_1 paterna;
-settimana 2) coincidente con il fine settimana di competenza materna: vedrà e starà con il Per_1 padre per due giorni infrasettimanali, che attualmente sono stati concordemente individuati nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 18.00 quando il signor OL andrà a prendere la bambina presso la casa materna. Durante il periodo scolastico, in entrambi i giorni indicati, la madre andrà a prendere la bambina a casa del padre la stessa sera, dopo la cena, mentre durante l'intero periodo extrascolastico delle vacanze estive verrà introdotto il pernottamento notturno del martedì presso la casa del padre. La madre, l'indomani mattina, andrà a prendere la GL presso la casa paterna;
durante i fine settimana: -a settimane alterne, la GL Per_1
starà con il papà, dalle ore 18.00 del venerdì, quando andrà a prenderla presso la casa materna sino
Per_1 alle ore 16.00 della domenica quando la madre la andrà a prendere presso la casa paterna, con pernottamento notturno presso la casa paterna nelle notti di venerdì e sabato;
Sarà garantito il contatto telefonico con la GL da parte di un genitore in favore dell'altro, nei rispettivi tempi di frequentazione. Periodi di vacanza - Vacanze natalizie: starà con ciascun genitore per la metà del tempo delle vacanze. Saranno i genitori, nel rispetto
Per_1 di tale principio, e dell'alternanza del giorno di Natale e di quello di Capodanno, a stabilire di anno in anno il calendario relativo a tale periodo;
- Vacanze pasquali: starà con ciascun genitore rispettivamente per
Per_1 la metà del tempo delle vacanze. Saranno i genitori, nel rispetto di tale principio, e dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, a stabilire di anno in anno il calendario relativo a tale periodo;
- Ponti e festività: starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza o secondo altro diverso accordo
Per_1 tra i genitori;
- Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane, non consecutive, da
Per_1 concordarsi e reciprocamente comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno.
4) Contributo mensile al mantenimento in favore della GL a carico del padre e suddivisione spese di natura straordinaria. Il signor OL contribuirà al mantenimento della GL , sino al raggiungimento della Per_1 sua indipendenza economica, corrispondendo mensilmente l'importo di € 380,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi in favore della signora entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul c/c alla medesima intestato, le cui coordinate sono già note;
Le spese di natura straordinaria per la GL saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate Per_1 secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (sottoscritto in data 14/6/2006 tra l'Ordine degli
Avvocati di Brescia ed il Tribunale di Brescia) che le Parti dichiarano di conoscere e che si allega in copia sottoscritta da entrambe. I genitori precisano, sin d'ora, che si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese per la scuola privata paritaria alla quale i medesimi hanno iscritto la GL dal prossimo Per_1 anno scolastico ed entrambi beneficeranno, sempre nella misura del 50% ciascuno, sia dello sconto sulla retta, sia della dota scuole, alla cui richiesta provvederà, per conto di entrambi, la signora Pt_1
5) Assegno Unico Familiare. L'assegno Unico e Universale erogato dall'INPS per la GL sarà Per_1 incassato e trattenuto al 100% dalla signora Pt_1
6) Accordi economici patrimoniali. I coniugi, nella volontà di definire con la presente procedura anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie e nell'ottica di addivenire alla separazione consensuale dei coniugi e rimossa ogni eccezione premesso che: -con atto di compravendita in data 18/02/2022 hanno acquistato la piena proprietà in pari quota delle unità immobiliari, costituenti la casa coniugale, site in Lonato del Garda (Bs), Via MO Grappa n. 12/M così catastalmente identificato: Catasto
Fabbricati – Comune di Lonato del Garda - Foglio 31 Sezione Urbana NCT particella 382 sub. 3 graffata con particelle 388 e 392, Via MO Grappa n. SNC, piano T, cat. A/7, cl. 2, vani 6, superficie totale mq. 132 totale escluse aree scoperte mq. 132, Rendita Catastale Euro 449,32 e particella 382 sub. 2, Via MO Grappa n.
SNC, piano T, cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 19, superficie totale mq. 25. Rendita Catastale Euro 23,55; - contestualmente all'atto di compravendita le parti hanno sottoscritto con l'istituto MO PA di IE contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di € 250.000,00, nell'ambito del quale i genitori della signora , signori e hanno prestato garanzia Parte_1 Parte_3 Controparte_1 fidejussoria per il pagamento delle rate del mutuo medesimo;
convengono quanto segue: la signora Parte_1 si impegna a cedere al AR OL, che si impegna ad accettare ed acquistare, la quota di ½ (un
[...] mezzo) della piena proprietà dei fabbricati sopra meglio descritti. La quota predetta verrà trasferita dalla sig.ra nell'attuale stato di fatto e di diritto ed, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da qualsivoglia Pt_1 gravame. A titolo di corrispettivo per la cessione solutoria predetta, il signor AR OL si impegna: (i) a corrispondere alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 85.000,00 (euro Parte_1 ottantacinquemila/00) contestualmente al rogito notarile di compravendita che verrà stipulato dal Notaio di Calcinato (Bs); (ii) ad estinguere integralmente e contestualmente all'atto di compravendita, Persona_2 il residuo debito di mutuo, anche per la quota della moglie, contratto con NC MO PA di IE (debito residuo alla data del 03/07/2025 pari ad € 234.066,77#), per l'acquisto delle unità in questione. In ogni caso, il signor AR OL si impegna sin da ora affinché l'istituto di credito liberi, entro la data di stipula dell'atto definitivo di compravendita della quota di ½ ora in titolarità alla moglie, la signora da ogni Parte_1 obbligo derivante dal contratto di mutuo predetto, nonché liberi i signori e Parte_3 CP_1 dalla garanzia fidejussoria prestata contestualmente all'avvenuta stipula del contratto di mutuo,
[...] sottoscrivendo contestuale richiesta di liberazione di ogni parte da da ogni obbligazione ovvero apposito atto idoneo a liberare in via definitiva la signora ed i signori e Parte_1 Parte_3 [...]
dagli obblighi di cui al predetto mutuo;
Sino alla data del rogito di compravendita, i coniugi CP_1 continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, delle rate del mutuo. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 (quarantacinque#) giorni dall'avvenuto deposito del presente ricorso.; verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM,
a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della
Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno interamente sostenute dal signor AR OL. I sigg.ri e Pt_1
OL dichiarano che l'adempimento delle obbligazioni dai medesimi assunte nel presente punto rappresenta elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia, anche in punto di rapporti economici, scaturita e connessa al rapporto coniugale e, per l'effetto, funzionale all'accordo di separazione e divorzio di cui al presente ricorso. Contestualmente alla stipula del rogito notarile di compravendita di cui sopra, la signora rilascerà la casa familiare per trasferirsi, unitamente alla Pt_1 GL, in altro immobile sito in AR, per il quale, la medesima signora ha sottoscritto Pt_1 contratto preliminare di acquisto in data 11/6/2025. Presso tale immobile verrà trasferita la residenza della signora e della GL minore . Contestualmente alla stipula del rogito notarile di Pt_1 Persona_3 compravendita della quota della casa familiare di cui sopra il signor OL oltre a divenire pieno proprietario dell'intero immobile in questione riprenderà, pertanto, possesso dell'immobile di Lonato via MO Grappa
12/M ed ivi si trasferirà. Si precisa come, a seguito del rilascio dell'abitazione familiare da parte della signora quest'ultima, unitamente ad , vivranno momentaneamente e sino ad ultimazione delle opere Pt_1 Per_1 di ristrutturazione dell'immobile di AR, presso la casa dei genitori della signora sita in Pt_1
Lonato, Vicolo Ospedale Vecchio n.
7. I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
8) Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi.
9) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per la GL;
Per_1
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/03/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (atto n. 2, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della GL minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209