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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12278/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12278 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Mirco Rizzoglio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Alessandro Tonelli. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gianfranco Ceci. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché CP_4
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento CP_1
– eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 552,15, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
1 2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via CP_4 CP_1 solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 445,96, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la CP_4 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al CP_1 pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.459,12 (di cui € 2.220,69 per tredicesima e quattordicesima ed € 238,43 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e , condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante CP_4 CP_1 pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 469,64, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Le parti e si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese Controparte_1 Controparte_2 avversarie, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita rimanendo contumace. Controparte_3
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. Tanto premesso, è pacifico tra le parti che l'attore nel periodo di causa è stato dipendente della
[...]
e applicato presso l'unità produttiva di Limito di OL (MI) in forza di contratto di CP_3 appalto di servizi affidato da (committente) a e da questa affidato alla Controparte_1 Controparte_2 società 29 CP_3
*
2 3. Con una prima domanda la parte attrice ha denunciato di aver ricevuto una retribuzione ordinaria inferiore a quella contrattualmente dovuta.
3.1. La domanda appare fondata.
3.2. Ed invero, la datrice ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore.
3.3. Poiché grava sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente, in assenza di tale prova devono ritenersi dovute le differenze retributive invocate.
*
4. La parte attrice ha poi sostenuto che la datrice aveva corrisposto la 13ma, la 14ma e quanto dovuto a titolo di permessi, rol ed ex festività mensilmente, considerandoli quale frazione mensile dell'importo, ponendo però a base della divisione la retribuzione base, ossia priva della quota dovuta a titolo di scatti di anzianità e senza considerare le ore di lavoro straordinario.
4.1. Siffatto calcolo risulta contrario dal dettato previsto dal CCNL applicato.
4.2. Ed invero, l'art. 18 CCNL, relativo alla tredicesima mensilità, stabilisce che “l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Allo stesso modo, il successivo art. 19 disciplina la quattordicesima mensilità richiamando la retribuzione globale mensile determinata dall'art. 61 e 73 del CCNL.
Il richiamato art. 61, a sua volta, afferma che “la retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
- minimo tabellare
- eventuali aumenti periodici di anzianità
- eventuali altri aumenti…”.
L'art. 73, infine, determina i modi ed i tempi di corresponsione della retribuzione così individuata.
4.3. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che gli aumenti per scatti di anzianità costituiscano una parte integrante della retribuzione globale mensile e devono contribuire nella determinazione del quantum dovuto a titolo di 13ma e 14ma mensilità.
4.4. Per gli stessi motivi, il calcolo della 13ma e della 14ma deve essere effettuato utilizzando quale base di calcolo non solo quanto dovuto per lavoro ordinario, bensì anche il quantum per lavoro straordinario corrisposto con carattere di continuità (circostanza non contestata nel caso di specie).
*
5. Sulle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, ricalcolo tredicesima e quattordicesima, oltre al ricalcolo dei predetti istituti per il lavoro straordinario reso, poi, andrà rideterminato anche il TFR dovuto nella misura indicata in ricorso (importo dovuto / 13,5).
3 Ed invero, atteso che la maggiorazione per lo straordinario è stata corrisposta in maniera tutt'altro che occasionale, la stessa deve essere compresa nella base per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), tenuto conto che la giurisprudenza consolidata ritiene che vada computata nel TFR qualsiasi somma corrisposta a titolo retributivo in connessione con il rapporto di lavoro (tenuto conto che il CCNL richiama integralmente l'art. 2120 c.c. senza prevedere deroghe al principio da quella norma affermate).
*
6. È pure da accogliere la domanda con cui la parte attrice ha rilevato che la datrice non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima.
6.1. Sul punto, si può richiamare quanto affermato da questo Tribunale (in un caso analogo) nella sentenza n. 3595/2024:
“La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di
Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, (punto 50) ha Persona_1 precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere
4 intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione Persona_2 paragonabile ai periodi di lavoro ordinario.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia ha poi Per_3 affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato che possono CP_5 essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n.
13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno
5 conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del
23.6.2022)”.
6.2. In applicazione di tali principi, devono essere riconosciute alla parte attrice le differenze retributive derivanti dalla ricomprensione nella retribuzione feriale di quanto percepito a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima.
*
7. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, con conseguente condanna della datrice al pagamento di quanto indicato in Controparte_3 ricorso.
*
8. Di tali obbligazioni rispondono in solido anche le convenute e in Controparte_1 Controparte_2 forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, tenuto conto che i testi escussi hanno confermato che la parte attrice, durante il periodo indicato in ricorso, ha sempre lavorato presso l'appalto di causa.
Al riguardo, devono essere respinte le deduzioni della società secondo cui una parte delle CP_1 domande avrebbe natura risarcitoria, e quindi non sarebbe estensibile alla committente.
Ed invero, le differenze per la mancata prestazione lavorativa integrale e per il calcolo delle ferie hanno natura retributiva, come affermato dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr. Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019, che richiama Cass.
S.U. 7 febbraio 2018, n. 2990).
*
9. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, devono poi essere accolte le domande di manleva svolte dalla Controparte_1
9.1. Ed invero, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
6 In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).
9.2. Ebbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato prevedeva una clausola di garanzia a carico di in forza della quale l'appaltatrice si impegnava a manlevare, risarcire e tenere Controparte_2 integralmente indenne la committente (cfr. art. 9 del contratto di appalto all. n. 1 alla memoria di
. CP_1
Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società appaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, di quanto da questa sarà corrisposto in Controparte_2 CP_1 favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
9.3. Può pure essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della 29 CP_1 CP_3 risultando imputabile esclusivamente alla datrice l'inadempimento in controversia.
9.4. Non può, invece, operare il beneficio della preventiva escussione, invocato da poiché i CP_1 crediti azionati in questa sede sono maturati in un periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. n.
25/2017 (che ha abrogato la previsione riguardante il menzionato beneficio per il committente).
*
10. Per le stesse ragioni, deve essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei Controparte_2 confronti della 29 Servizi, quale datrice responsabile dell'inadempimento in controversia.
*
11. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro
8.321,21, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara e 29 tenute a manlevare in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
CP_
- dichiara 29 Servizi tenuta a manlevare in relazione a quanto da Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
7 - condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 2.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 05.11.2025
Il giudice
CO LE
8
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12278 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Mirco Rizzoglio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Alessandro Tonelli. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gianfranco Ceci. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché CP_4
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento CP_1
– eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 552,15, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
1 2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via CP_4 CP_1 solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 445,96, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la CP_4 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al CP_1 pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.459,12 (di cui € 2.220,69 per tredicesima e quattordicesima ed € 238,43 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e , condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante CP_4 CP_1 pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 469,64, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Le parti e si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese Controparte_1 Controparte_2 avversarie, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita rimanendo contumace. Controparte_3
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. Tanto premesso, è pacifico tra le parti che l'attore nel periodo di causa è stato dipendente della
[...]
e applicato presso l'unità produttiva di Limito di OL (MI) in forza di contratto di CP_3 appalto di servizi affidato da (committente) a e da questa affidato alla Controparte_1 Controparte_2 società 29 CP_3
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2 3. Con una prima domanda la parte attrice ha denunciato di aver ricevuto una retribuzione ordinaria inferiore a quella contrattualmente dovuta.
3.1. La domanda appare fondata.
3.2. Ed invero, la datrice ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore.
3.3. Poiché grava sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente, in assenza di tale prova devono ritenersi dovute le differenze retributive invocate.
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4. La parte attrice ha poi sostenuto che la datrice aveva corrisposto la 13ma, la 14ma e quanto dovuto a titolo di permessi, rol ed ex festività mensilmente, considerandoli quale frazione mensile dell'importo, ponendo però a base della divisione la retribuzione base, ossia priva della quota dovuta a titolo di scatti di anzianità e senza considerare le ore di lavoro straordinario.
4.1. Siffatto calcolo risulta contrario dal dettato previsto dal CCNL applicato.
4.2. Ed invero, l'art. 18 CCNL, relativo alla tredicesima mensilità, stabilisce che “l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Allo stesso modo, il successivo art. 19 disciplina la quattordicesima mensilità richiamando la retribuzione globale mensile determinata dall'art. 61 e 73 del CCNL.
Il richiamato art. 61, a sua volta, afferma che “la retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
- minimo tabellare
- eventuali aumenti periodici di anzianità
- eventuali altri aumenti…”.
L'art. 73, infine, determina i modi ed i tempi di corresponsione della retribuzione così individuata.
4.3. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che gli aumenti per scatti di anzianità costituiscano una parte integrante della retribuzione globale mensile e devono contribuire nella determinazione del quantum dovuto a titolo di 13ma e 14ma mensilità.
4.4. Per gli stessi motivi, il calcolo della 13ma e della 14ma deve essere effettuato utilizzando quale base di calcolo non solo quanto dovuto per lavoro ordinario, bensì anche il quantum per lavoro straordinario corrisposto con carattere di continuità (circostanza non contestata nel caso di specie).
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5. Sulle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, ricalcolo tredicesima e quattordicesima, oltre al ricalcolo dei predetti istituti per il lavoro straordinario reso, poi, andrà rideterminato anche il TFR dovuto nella misura indicata in ricorso (importo dovuto / 13,5).
3 Ed invero, atteso che la maggiorazione per lo straordinario è stata corrisposta in maniera tutt'altro che occasionale, la stessa deve essere compresa nella base per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), tenuto conto che la giurisprudenza consolidata ritiene che vada computata nel TFR qualsiasi somma corrisposta a titolo retributivo in connessione con il rapporto di lavoro (tenuto conto che il CCNL richiama integralmente l'art. 2120 c.c. senza prevedere deroghe al principio da quella norma affermate).
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6. È pure da accogliere la domanda con cui la parte attrice ha rilevato che la datrice non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima.
6.1. Sul punto, si può richiamare quanto affermato da questo Tribunale (in un caso analogo) nella sentenza n. 3595/2024:
“La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di
Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, (punto 50) ha Persona_1 precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere
4 intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione Persona_2 paragonabile ai periodi di lavoro ordinario.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia ha poi Per_3 affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato che possono CP_5 essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n.
13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno
5 conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del
23.6.2022)”.
6.2. In applicazione di tali principi, devono essere riconosciute alla parte attrice le differenze retributive derivanti dalla ricomprensione nella retribuzione feriale di quanto percepito a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima.
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7. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, con conseguente condanna della datrice al pagamento di quanto indicato in Controparte_3 ricorso.
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8. Di tali obbligazioni rispondono in solido anche le convenute e in Controparte_1 Controparte_2 forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, tenuto conto che i testi escussi hanno confermato che la parte attrice, durante il periodo indicato in ricorso, ha sempre lavorato presso l'appalto di causa.
Al riguardo, devono essere respinte le deduzioni della società secondo cui una parte delle CP_1 domande avrebbe natura risarcitoria, e quindi non sarebbe estensibile alla committente.
Ed invero, le differenze per la mancata prestazione lavorativa integrale e per il calcolo delle ferie hanno natura retributiva, come affermato dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr. Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019, che richiama Cass.
S.U. 7 febbraio 2018, n. 2990).
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9. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, devono poi essere accolte le domande di manleva svolte dalla Controparte_1
9.1. Ed invero, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
6 In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).
9.2. Ebbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato prevedeva una clausola di garanzia a carico di in forza della quale l'appaltatrice si impegnava a manlevare, risarcire e tenere Controparte_2 integralmente indenne la committente (cfr. art. 9 del contratto di appalto all. n. 1 alla memoria di
. CP_1
Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società appaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, di quanto da questa sarà corrisposto in Controparte_2 CP_1 favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
9.3. Può pure essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della 29 CP_1 CP_3 risultando imputabile esclusivamente alla datrice l'inadempimento in controversia.
9.4. Non può, invece, operare il beneficio della preventiva escussione, invocato da poiché i CP_1 crediti azionati in questa sede sono maturati in un periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. n.
25/2017 (che ha abrogato la previsione riguardante il menzionato beneficio per il committente).
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10. Per le stesse ragioni, deve essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei Controparte_2 confronti della 29 Servizi, quale datrice responsabile dell'inadempimento in controversia.
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11. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro
8.321,21, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara e 29 tenute a manlevare in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
CP_
- dichiara 29 Servizi tenuta a manlevare in relazione a quanto da Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
7 - condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 2.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 05.11.2025
Il giudice
CO LE
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