Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6755/2024 R.G.L.
promossa da:
IAT (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAVERI SILVIA, ed elettivamente domiciliato in Aosta, via Torino n. 7, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1
1. Con ricorso depositato in data 30/7/2024, ha allegato: Parte_2
- di essere stato assunto quale lavoratore subordinato dalla a Controparte_1
tempo pieno ed indeterminato, in data 2/5/2023, con mansioni di autista di camion, livello B3
del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni;
- che, nonostante l'assunzione all'inizio di maggio del 2023, la comunicazione ufficiale di essa era data solo al 12/6/2023, data riportata anche nell'unica busta paga emessa per il mese di giugno appunto del 2023;
- di avere lavorato nel mese di maggio del 2023 e sino al 23/6/2023, data in cui rassegnava le dimissioni, non comunicate al centro per l'impiego;
- di avere anche ricevuto solo degli acconti, in più tranches, per la retribuzione maturata nel mese di maggio, e di non aver ricevuto nulla a titolo di retribuzione per il mese di giugno;
- di non avere ricevuto neppure gli emolumenti di fine rapporto.
L' ha quindi chiesto in questa sede la condanna della Pt_2 Controparte_1
al pagamento di complessivi euro 2.689,17 a titolo di retribuzioni ordinarie, e di indennità di fine rapporto e retribuzioni differite.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della nuova notifica, non si è costituita in giudizio ed è
stata pertanto dichiarata contumace.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Costituiscono prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l' e la Pt_2 [...]
Controparte_1
- la busta paga relativa al mese di giugno 2023 (doc. 3 ricorrente);
2 - la comunicazione di assunzione al 12/6/2023 che risulta dal c.d. storico movimenti del centro per l'impiego di Aosta (doc. 2 ricorrente); l'assunzione risulta effettuata dalla CP_2
che è semplicemente la precedente ragione sociale della convenuta, come risulta
[...]
dalla visura storica CCIAA presente in atti (doc. 6 ricorrente);
- i diversi acconti corrisposti a titolo di acconto, dal giugno del 2023, per la retribuzione del mese di maggio, versati con bonifici così titolari sul conto corrente del ricorrente (doc. 5
ricorrente).
Non è invece utilizzabile il contratto di lavoro versato in atti (doc. 1 ricorrente), posto che vi è
apposta la sola firma del ricorrente. Ne consegue che a rigore non risulterebbe provato l'inizio del rapporto di lavoro al 2/5/2023; ma in realtà costituisce valida prova di tanto la serie, già
citata, di bonifici pervenuti sul c/c del ricorrente, titolati, per l'appunto, quali acconti sulla retribuzione di maggio, bonifici effettuati proprio a partire dal giugno del 2023. Si desume quindi da tale prova documentale come già nel mese di maggio del 2023 il ricorrente abbia iniziato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta;
si desume poi, in via presuntiva, dall'ammontare dei versamenti (euro 1.700,00 netti), che il rapporto è iniziato già nei primi giorni di quel mese e con carattere di continuità e a tempo pieno (un simile ammontare è incompatibile con un rapporto con prestazioni sporadiche e/o sostanzialmente a tempo parziale).
Ciò posto, deve ritenersi che la data di assunzione che si rinviene nello “storico” del centro per l'impiego di Aosta nonché sulla busta paga del mese di giugno 2023 (12/6/2023) sia del tutto fittizia. Consegue infine alla mancata costituzione in giudizio di parte convenuta ed all'assenza di eccezione di inadempimento al contratto di lavoro che la retribuzione spetta al ricorrente senza soluzioni di continuità sino al momento in cui questi ha dichiarato di aver lavorato per la ovvero sino al 23/6/2023. Controparte_1
Quanto alla prova della cessazione del rapporto di lavoro, deve osservarsi che anche di tale
3 evento difetta prova documentale diretta (già in ricorso si dà atto della mancata comunicazione delle dimissioni al locale centro per l'impiego), ma che comunque anch'esso è desumibile in via indiretta dall'inizio, in data 11/7/2023, di altro rapporto di lavoro a tempo pieno del ricorrente (doc. 2 ricorrente), elemento incompatibile con la continuazione del rapporto,
parimenti a tempo pieno, con la società convenuta, che non risulta neppure avere richiesto le ulteriori prestazioni lavorative del ricorrente, ragione per la quale deve desumersi che una cessazione anche solo per facta concludentia vi sia comunque stata. Si deve poi osservare che la busta paga di giugno 2023, pur riportando una data di inizio rapporto errata, come si è già
detto, indica soli 10 giorni lavorati, che portano algebricamente dal 12 giugno (data appunto fittizia di nascita del rapporto) alla data del 23/6/2023, indicata dal ricorrente come risoluzione del contratto.
Deve quindi ritenersi provato l'an debeatur, anche per ciò che riguarda le competenze di fine rapporto.
In merito al quantum debeatur, deve rilevarsi che i conteggi di esso sono stati notificati unitamente al ricorso introduttivo, ma che parte convenuta non si è comunque costituita in giudizio anche solo per contestarli. Si osserva ad abundantiam che: - tali conteggi hanno preso quale riferimento la retribuzione giornaliera unitaria che si rinviene nell'unica busta paga esistente, per il numero di giorni che si assumono quali lavorati;
- tali conteggi hanno correttamente scomputato gli acconti ricevuti, per il primo periodo di lavoro non ufficializzato,
al netto delle ritenute tributarie e previdenziali, come risulta corretto, proprio in virtù
dell'assenza di regolarizzazione, che fa presumere l'assenza di simili trattenute e del loro versamento agli Enti creditori ed il conseguente difetto di diritto alla rivalsa sulla retribuzione dovuta al lavoratore (v. ex multis Cass. n. 25199/2019).
Il ricorso deve essere quindi integralmente accolto, come si è anticipato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, applicazione
4 del parametro di cui al DM 55/14, in ragione del valore del victum. Le spese sono distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di al Controparte_1 Parte_2
pagamento di euro 2.689,17, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
del procuratore di parte ricorrente, antistatario, delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 19/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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