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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgone Susa il Controparte_1 CP_2
04/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgone Susa (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.11.2006, il 07.12.2008 e il Per_1 Persona_2 Per_3
19.01.2013
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgone Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori della coppia, e in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i minori, esercitando, anche in maniera disgiunta, la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. I figli minori manterranno la residenza anagrafica in Borgone di Susa (TO), Via Tacca, n. 13, presso il padre al quale, in forza del successivo punto 4) è assegnata l'abitazione della casa familiare;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali, quali salute ed istruzione, le cui decisioni dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che i genitori concordano un regime di collocamento paritario dei figli minori, con una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. In particolare:
a. i minori trascorreranno con il padre una settimana decorrente dall'uscita da scuola del lunedì sino all'ingresso a scuola il lunedì successivo;
b. la settimana seguente, i minori staranno presso la madre dall'uscita da scuola del lunedì sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
c. i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d. i minori trascorreranno con ciascun genitore un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. I figli trascorreranno comunque il 24 dicembre con il genitore che non li terrà per il giorno di Natale;
pagina 2 di 3 e. festività, ponti scolastici e compleanno dei minori alternati di anno in anno;
f. i figli minori permarranno con ciascuno dei due genitori per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive. In tale periodo, concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, la turnazione settimanale sarà sospesa;
Cont DISPONE che l'abitazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del signor resta assegnata al padre, con l'uso di tutti gli arredi e i beni ivi contenuti. La signora se ne allontanerà entro e non CP_1 oltre la data del 15.07.2024, recando con sé tutto quanto di sua proprietà.
DISPONE che in ragione del regime di collocamento paritario, i genitori provvederanno entrambi al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi nei quali gli stessi si trovano presso di loro;
DISPONE che le spese non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, nonché quelle straordinarie da sostenere a favore dei figli, necessarie o previamente concordate e documentate, nonché le spese necessarie alla cura ed alla gestione del cane di famiglia, saranno pagate dai genitori nella misura del 50% cadauno così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
nella stessa misura saranno suddivise le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i figli;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato in separata sede i rapporti economici tra gli stessi pendenti. Dichiarano, pertanto, di non aver nulla a che pretendere reciprocamente;
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le spese di lite sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgone Susa il Controparte_1 CP_2
04/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgone Susa (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.11.2006, il 07.12.2008 e il Per_1 Persona_2 Per_3
19.01.2013
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgone Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori della coppia, e in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i minori, esercitando, anche in maniera disgiunta, la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. I figli minori manterranno la residenza anagrafica in Borgone di Susa (TO), Via Tacca, n. 13, presso il padre al quale, in forza del successivo punto 4) è assegnata l'abitazione della casa familiare;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali, quali salute ed istruzione, le cui decisioni dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che i genitori concordano un regime di collocamento paritario dei figli minori, con una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. In particolare:
a. i minori trascorreranno con il padre una settimana decorrente dall'uscita da scuola del lunedì sino all'ingresso a scuola il lunedì successivo;
b. la settimana seguente, i minori staranno presso la madre dall'uscita da scuola del lunedì sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
c. i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d. i minori trascorreranno con ciascun genitore un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. I figli trascorreranno comunque il 24 dicembre con il genitore che non li terrà per il giorno di Natale;
pagina 2 di 3 e. festività, ponti scolastici e compleanno dei minori alternati di anno in anno;
f. i figli minori permarranno con ciascuno dei due genitori per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive. In tale periodo, concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, la turnazione settimanale sarà sospesa;
Cont DISPONE che l'abitazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del signor resta assegnata al padre, con l'uso di tutti gli arredi e i beni ivi contenuti. La signora se ne allontanerà entro e non CP_1 oltre la data del 15.07.2024, recando con sé tutto quanto di sua proprietà.
DISPONE che in ragione del regime di collocamento paritario, i genitori provvederanno entrambi al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi nei quali gli stessi si trovano presso di loro;
DISPONE che le spese non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, nonché quelle straordinarie da sostenere a favore dei figli, necessarie o previamente concordate e documentate, nonché le spese necessarie alla cura ed alla gestione del cane di famiglia, saranno pagate dai genitori nella misura del 50% cadauno così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
nella stessa misura saranno suddivise le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i figli;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato in separata sede i rapporti economici tra gli stessi pendenti. Dichiarano, pertanto, di non aver nulla a che pretendere reciprocamente;
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le spese di lite sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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