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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1202/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO –
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 24/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 13/03/1984 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI MARCO ALESSANDRA ELISABETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...] resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: Accertare e Dichiarare che la (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. – Controparte_2 C.F._2 Nato a San Cataldo il 30/04/1978 e residente in [...], con sede legale in
Caltanissetta nella via Santo Spirito nr. 52, deve versare, a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta dal la somma complessiva di € 5.029,29, oltre interessi legali maturati dalla data della cessazione Parte_1 del rapporto di lavoro e sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'erario stante che il ricorrente è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 26/10/2021, il sig. ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti nessuno è comparso per la parte convenuta.
All'udienza del 7.2.2023, il Giudice preso atto della mancata costituzione in giudizio della società resistente, per verificare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c, parte ricorrente è stata onerata della produzione della visura della società aggiornata. All'udienza del 16 maggio 2023, preso atto del deposito telematico della visura aggiornata, della regolarità della notifica, è stato disposto l'interrogatorio formale ed è stata ammessa la prova per testi.
1 Concluso negativamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
la difesa del ricorrente ha rinunciato Controparte_1 all'escussione dei testi ammessi ed ha chiesto un rinvio per decisione.
L'udienza è stata rinviata al 24.6.25.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza, evidenziando come dal punto di vista istruttorio si possa apprezzare unicamente la mancata presenza della parte resistente.
°°°°°°°°
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
che non si è costituita, sebbene sia stata ritualmente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Il ricorrente ha riferito di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società
Cooperativa “LA GUARDIA REFRIGERAZIONE, inizialmente senza regolare contratto.
Ha chiarito che l'attività lavorativa, iniziata il 24.02.2021, è stata regolarizzata successivamente con la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di pochi giorni, dal 16.03.2021 al 20.03.2021 (all. 2 al ricorso introduttivo certificato unilav). Ha precisato che la regolarizzazione del rapporto di lavoro è coincisa con una trasferta a
Malta.
Il rapporto di lavoro a partire dalla sua regolarizzazione è proseguito e si è risolto in data
17/05/2021 con le dimissioni per giusta causa rassegnate a causa del mancato pagamento delle retribuzioni (cfr. All.to 7).
Tanto premesso sui fatti di causa, rileva il giudice che la regola processuale posta dall'articolo 115 del codice di procedura civile impone di decidere iuxta alligata et probata, cioè ponendo alla base della decisione le allegazioni delle parti e le prove offerte dalle parti medesime: «Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato l'istinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»
(articolo 2697 c.c.).
Tale principio generale impone al lavoratore la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, cioè dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione
2 senza obbligo retributivo corrispettivo etc.) (Sez. L, Sentenza n. 6332 del 5/5/2001, Rv.
546475, Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/11/2000).
Il ricorrente ha inteso assolvere al proprio onere probatorio (anche per quella parte antecedente la regolarizzazione del rapporto) con l'interrogatorio formale, la prova per testi ed i documenti. Sicuramente la CTP non può costituire dimostrazione delle pretese azionate con il proposto ricorso.
Il Giudice non può che prendere atto della rinuncia alla prova per testi. Certamente la mancata presentazione del legale rappresentante per sottoporsi ad interrogatorio formale non è di per sé idonea a costituire prova piena dei fatti allegati in ricorso, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 32846 del 16/12/2024).
«In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova». (Cass. Sez. 6, 18/04/2018, n. 9436,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021, Sez. L, Sentenza n. 28293 del
31/12/2009, Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013).
Ancor prima dell'esame delle prove acquisite, non può essere sottaciuta la lacunosità della ricostruzione dei fatti atteso che nel ricorso non si da neppure atto delle modifiche del rapporto che si desumono dagli prodotti sub. all. 2. Pt_2
La difesa del ricorrente si è limitata genericamente ad affermare che il rapporto è stato regolarizzato per la necessità di una trasferta di lavoro e che è proseguito sino alle dimissioni.
Questo Giudice rileva che la comunicazione ed il contratto di lavoro (sub doc 2) Pt_2 dimostrano la stipulazione di un contratto di lavoro dal 16 al 20 marzo 2021 tra la
[...]
ed il come montatore di macchine frigorifere, liv. 2 Controparte_1 Pt_1 del ccnl Metalmeccanica cooperativa, a tempo pieno.
Con riferimento a tale contratto è prima intervenuta una riduzione dell'orario di lavoro a
30 ore a decorrere dall'1.4.2021 e poi la proroga della durata del contratto al 29.5.2021
(sempre sub all. 1).
Il ha ammesso di aver percepito la somma di € 850,00, imputata dalla datrice di Pt_1 lavoro alla mensilità di marzo 2021, lamentando il mancato pagamento delle mensilità successive fino alle dimissioni, per il periodo lavorato in nero e per il TFR.
Tenuto conto degli oneri probatori che incombono sulle parti, sicuramente a fronte della prova della sussistenza del rapporto di lavoro dal 16.3.2021 e della sua prosecuzione con il ridotto orario di 30 ore settimanali desumibile dagli , la resistente non ha Pt_2 dimostrato di aver corrisposto la retribuzione per il periodo decorrente dall'1.4.2021 sino
3 al 17.5.2021 per la attività lavorativa prestata dal in regime di part time di 30 ore Pt_1 settimanali come montatore liv. 2 del ccnl Metalmeccanica cooperativa.
Nel caso di specie la prova del rapporto di lavoro con riferimento ai periodi cd in nero affidata alle prove documentali non è stata raggiunta.
Certamente gli screen shot (sub all. 1 del ricorso) non dimostrano neppure la riconducibilità dell'utenza telefonica al legale rappresentante della resistente, né per contenuti danno atto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o dell'orario di lavoro osservato.
Per tali motivi il ricorso è fondato solo con riferimento al diritto a percepire la retribuzione per il periodo lavorato dall'1.4.2021 sino al 17.5.2021, oltre al TFR maturato, gli interessi e la rivalutazione ai sensi di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il II scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
Pertanto parte resistente deve essere condannata alla loro refusione, con distrazione in favore dell'Erario, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1 dalla Soc. la retribuzione per il periodo Controparte_1 decorrente dall'1.4.2021 sino al 17.5.2021 per l'attività lavorativa prestata in regime di part time di 30 ore settimanali come montatore liv. 2 del ccnl Metalmeccanica cooperativa, il TFR, gli interessi e rivalutazione ai sensi di legge.
Condanna la “ ” alla refusione delle spese di lite CP_1 Controparte_1 anticipate dall'Erario che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.313,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 28 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO –
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 24/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 13/03/1984 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI MARCO ALESSANDRA ELISABETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...] resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: Accertare e Dichiarare che la (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. – Controparte_2 C.F._2 Nato a San Cataldo il 30/04/1978 e residente in [...], con sede legale in
Caltanissetta nella via Santo Spirito nr. 52, deve versare, a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta dal la somma complessiva di € 5.029,29, oltre interessi legali maturati dalla data della cessazione Parte_1 del rapporto di lavoro e sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'erario stante che il ricorrente è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 26/10/2021, il sig. ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti nessuno è comparso per la parte convenuta.
All'udienza del 7.2.2023, il Giudice preso atto della mancata costituzione in giudizio della società resistente, per verificare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c, parte ricorrente è stata onerata della produzione della visura della società aggiornata. All'udienza del 16 maggio 2023, preso atto del deposito telematico della visura aggiornata, della regolarità della notifica, è stato disposto l'interrogatorio formale ed è stata ammessa la prova per testi.
1 Concluso negativamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
la difesa del ricorrente ha rinunciato Controparte_1 all'escussione dei testi ammessi ed ha chiesto un rinvio per decisione.
L'udienza è stata rinviata al 24.6.25.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza, evidenziando come dal punto di vista istruttorio si possa apprezzare unicamente la mancata presenza della parte resistente.
°°°°°°°°
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
che non si è costituita, sebbene sia stata ritualmente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Il ricorrente ha riferito di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società
Cooperativa “LA GUARDIA REFRIGERAZIONE, inizialmente senza regolare contratto.
Ha chiarito che l'attività lavorativa, iniziata il 24.02.2021, è stata regolarizzata successivamente con la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di pochi giorni, dal 16.03.2021 al 20.03.2021 (all. 2 al ricorso introduttivo certificato unilav). Ha precisato che la regolarizzazione del rapporto di lavoro è coincisa con una trasferta a
Malta.
Il rapporto di lavoro a partire dalla sua regolarizzazione è proseguito e si è risolto in data
17/05/2021 con le dimissioni per giusta causa rassegnate a causa del mancato pagamento delle retribuzioni (cfr. All.to 7).
Tanto premesso sui fatti di causa, rileva il giudice che la regola processuale posta dall'articolo 115 del codice di procedura civile impone di decidere iuxta alligata et probata, cioè ponendo alla base della decisione le allegazioni delle parti e le prove offerte dalle parti medesime: «Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato l'istinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»
(articolo 2697 c.c.).
Tale principio generale impone al lavoratore la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, cioè dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione
2 senza obbligo retributivo corrispettivo etc.) (Sez. L, Sentenza n. 6332 del 5/5/2001, Rv.
546475, Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/11/2000).
Il ricorrente ha inteso assolvere al proprio onere probatorio (anche per quella parte antecedente la regolarizzazione del rapporto) con l'interrogatorio formale, la prova per testi ed i documenti. Sicuramente la CTP non può costituire dimostrazione delle pretese azionate con il proposto ricorso.
Il Giudice non può che prendere atto della rinuncia alla prova per testi. Certamente la mancata presentazione del legale rappresentante per sottoporsi ad interrogatorio formale non è di per sé idonea a costituire prova piena dei fatti allegati in ricorso, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 32846 del 16/12/2024).
«In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova». (Cass. Sez. 6, 18/04/2018, n. 9436,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021, Sez. L, Sentenza n. 28293 del
31/12/2009, Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013).
Ancor prima dell'esame delle prove acquisite, non può essere sottaciuta la lacunosità della ricostruzione dei fatti atteso che nel ricorso non si da neppure atto delle modifiche del rapporto che si desumono dagli prodotti sub. all. 2. Pt_2
La difesa del ricorrente si è limitata genericamente ad affermare che il rapporto è stato regolarizzato per la necessità di una trasferta di lavoro e che è proseguito sino alle dimissioni.
Questo Giudice rileva che la comunicazione ed il contratto di lavoro (sub doc 2) Pt_2 dimostrano la stipulazione di un contratto di lavoro dal 16 al 20 marzo 2021 tra la
[...]
ed il come montatore di macchine frigorifere, liv. 2 Controparte_1 Pt_1 del ccnl Metalmeccanica cooperativa, a tempo pieno.
Con riferimento a tale contratto è prima intervenuta una riduzione dell'orario di lavoro a
30 ore a decorrere dall'1.4.2021 e poi la proroga della durata del contratto al 29.5.2021
(sempre sub all. 1).
Il ha ammesso di aver percepito la somma di € 850,00, imputata dalla datrice di Pt_1 lavoro alla mensilità di marzo 2021, lamentando il mancato pagamento delle mensilità successive fino alle dimissioni, per il periodo lavorato in nero e per il TFR.
Tenuto conto degli oneri probatori che incombono sulle parti, sicuramente a fronte della prova della sussistenza del rapporto di lavoro dal 16.3.2021 e della sua prosecuzione con il ridotto orario di 30 ore settimanali desumibile dagli , la resistente non ha Pt_2 dimostrato di aver corrisposto la retribuzione per il periodo decorrente dall'1.4.2021 sino
3 al 17.5.2021 per la attività lavorativa prestata dal in regime di part time di 30 ore Pt_1 settimanali come montatore liv. 2 del ccnl Metalmeccanica cooperativa.
Nel caso di specie la prova del rapporto di lavoro con riferimento ai periodi cd in nero affidata alle prove documentali non è stata raggiunta.
Certamente gli screen shot (sub all. 1 del ricorso) non dimostrano neppure la riconducibilità dell'utenza telefonica al legale rappresentante della resistente, né per contenuti danno atto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o dell'orario di lavoro osservato.
Per tali motivi il ricorso è fondato solo con riferimento al diritto a percepire la retribuzione per il periodo lavorato dall'1.4.2021 sino al 17.5.2021, oltre al TFR maturato, gli interessi e la rivalutazione ai sensi di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il II scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
Pertanto parte resistente deve essere condannata alla loro refusione, con distrazione in favore dell'Erario, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1 dalla Soc. la retribuzione per il periodo Controparte_1 decorrente dall'1.4.2021 sino al 17.5.2021 per l'attività lavorativa prestata in regime di part time di 30 ore settimanali come montatore liv. 2 del ccnl Metalmeccanica cooperativa, il TFR, gli interessi e rivalutazione ai sensi di legge.
Condanna la “ ” alla refusione delle spese di lite CP_1 Controparte_1 anticipate dall'Erario che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.313,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 28 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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