TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10932/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
Verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Oggi 15 luglio 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 10932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10932/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Franchi, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Grande Aracri, del Foro di Crotone
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. , con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
l fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito di
[...] un'aggressione avvenuta in data 25.6.2020 all'interno di un locale sito in Desenzano del
Garda, da lui gestito.
A tal fine, ha allegato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Parte_1 CP_1 lo aveva dapprima colpito con una testata al setto nasale e poi a distanza di circa mezz'ora, dopo averlo avvicinato col pretesto di porgergli delle scuse, gli aveva sferrato uno schiaffo al volto. Fatti per i quali il convenuto era stato anche rinviato a giudizio in sede penale.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte CP_1 nonché, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 8.000,00 versata al ricorrente in sede penale (domanda poi oggetto di rinuncia).
Il convenuto, pur non negando di aver colpito , ha eccepito che i fatti descritti erano Parte_1 stati causati dalla condotta provocatoria di quest'ultimo, a cui pertanto deve essere ascritta la responsabilità dell'accaduto.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il processo è stato istruito mediante C.T.U. medico-legale al fine di accertare i danni patiti dall'attore.
3 All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 I due episodi di aggressione allegati da risultano provati, in quanto non Parte_1 specificatamente contestati dal convenuto (cfr. art. 115 c.p.c.) e comunque documentati dalle riprese delle videocamere di sorveglianza del locale (cfr. nota deposito conv. 28.11.2023).
Lo stesso dicasi per le minacce successive all'aggressione, quando accompagnato CP_1 all'uscita, ha continuato a inveire contro . Anche tali circostanze non sono state Parte_1 oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, oltre a essere anche oggetto del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di quest'ultimo in sede penale
(cfr. doc. 4 fasc. att.).
Ciò che invece è oggetto di contestazione è la causa di tali fatti.
In particolare, secondo quanto dedotto dal convenuto, avrebbe posto in essere Parte_1 condotte provocatorie tali da scatenare la sua reazione, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a suo carico.
Tuttavia, si ritiene di aderire a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 23/03/2016, Rv. 639388 - 01. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riduzione del risarcimento del danno conseguente a lesioni personali subite all'interno di una discoteca e consumate da 'buttafuori'. Mentre il precedente citato da - Cass. civ., CP_1
Sez. III, 10.09.2019, ord. n. 22541 - non risulta pertinente rispetto alla fattispecie in esame, avendo a oggetto la reazione di un adolescente vittima di bullismo: “Nel caso di specie, non solo non è fuori luogo, ma è persino doveroso che l'ordinamento si dimostri sensibile verso coloro che sono esposti continuamente a condizioni vittimizzanti idonee a provocare e ad amplificare le reazioni rispetto alle sollecitazioni negative ricevute;
soprattutto ove la vittima venga privata del meccanismo repressivo istituzionale dell'illecito e, come sembra sia avvenuto in questo caso, venga lasciata sola nell'affrontare il conflitto. Non una sola parola è stata spesa, infatti, per chiarire se la scuola si fosse fatta carico di predisporre interventi di contrasto della piaga del bullismo attraverso un programma serio e articolato fondato su specifiche direttive psicopedagogiche e su forme di coinvolgimento dei genitori”).
4 In ogni caso, mancherebbe qualsivoglia proporzione tra provocazione e reazione, dal momento che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal convenuto, la reazione di quest'ultimo è stata del tutto sproporzionata, tale da recidere il nesso con il comportamento eventualmente tenuto dal danneggiato.
Pertanto, deve ritenersi l'esclusiva responsabilità di er i danni patiti da . CP_1 Parte_1
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
2.2.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n.
8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. dott. Per_1 nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto (coadiuvato da un
[...] ausiliario specialista in radiologia) in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ.,
Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II,
31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal C.T.U. medico-legale (cfr. pagg. 7 e seguenti relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 10: € 862,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 10: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 10: € 287,50
5 - postumi di natura permanente, che il C.T.U. ha stimato pari all'1,5% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (31 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 2.313,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano.
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore.
Si precisa, poi, che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente ricomprende già al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari a un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, in relazione al quale la prova presuntiva assume un ruolo centrale (cfr. in giurisprudenza Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
All'attore deve essere riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno morale da reato, così come da lui richiesto (cfr. pag. 7 citaz.), equitativamente stimato in complessivi € 4.000,00, di cui € 3.000,00 in relazione alle lesioni ed € 1.000,00 per le minacce, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9865 del 2020).
Quanto alla sua natura e alla tecnica di liquidazione, in tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che “in sostanza occorre distinguere nettamente : - la sofferenza fisica (somatica e psichica - qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che
6 essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di una pluralità di reati (lesioni e minacce), nel proprio ambiente di lavoro, di fronte a una pluralità di persone,
e per i quali si è proceduto anche in sede penale.
Trattasi di circostanze tali da integrare i presupposti per ritenere dimostrata anche tale voce di danno (sulla centralità del ragionamento presuntivo in tale ambito cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. civ., Sez. I, 05/05/2021, n. 11779).
Viceversa, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, “sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno" (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass.
n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020,
n. 25164).
Viceversa, l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale).
Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato peculiari circostanze tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore (cfr. pag. 5 citaz.). Peraltro, il grado di invalidità permanente residuato, pari all'1,5%, porta a escludere l'esistenza dei presupposti per un ulteriore incremento del quantum risarcitorio (cfr. anche pag. 9 relaz. finale: “i postumi permanenti non risultano idonei ad incidere negativamente sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita”).
Neppure può trovare accoglimento la domanda avente a oggetto il danno da immagine e/o reputazione, dal momento che trattasi di un singolo episodio, di portata limitata, tale da non intaccare la reputazione di . Pertanto, deve ritenersi che non vi siano circostanze Parte_1 gravi, precise e concordanti tali da far ritenere esistente in concreto il pregiudizio lamentato.
7 Fermo restando che, contrariamente a quanto dedotto dal danneggiato, il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo invece essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
In conclusione, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo complessivo di € 8.038,00 (A), in moneta attuale.
2.2.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dai soli costi della c.t.p. ante causam, pari a € 244,00
(cfr. doc. 8 fasc. att.).
Mentre per quanto concerne le ulteriori spese indicate da (e dal proprio c.t.p. in Parte_1 sede di operazioni peritali) non risultano prodotti i relativi giustificativi (cfr. anche pag. 11 relaz. finale).
L'attore ha chiesto altresì il danno emergente futuro rappresentato dai costi dell'intervento di settoplastica a cui dovrà sottoporsi per riparare i danni subiti, in particolare la deviazione del setto nasale, non rimborsabili dal (cfr. pag. 7 citaz., doc. 7 fasc. att.). CP_2
La domanda non può trovare accoglimento.
Sul punto, il C.T.U., coadiuvato dall'ausiliario specialista in radiologia, ha chiarito che “Il Sig.
nell'attualità accusa sensazione di difficoltà respiratoria, rinorrea e cefalea, confermata anche Parte_1 in ambito specialistico otorinolaringoiatrico, è tuttavia necessario specificare che tali disturbi sono in buona parte ascrivibili alla deflessione sinistro convessa del setto nasale, più volte descritta in occasione dei plurimi esami radiologici di controllo e confermata alla visita specialistica del luglio 2022. Si precisa come la deflessione settale nasale, che la rilettura radiologica descrive come scoliosi anatomica costituzionale secondaria ad ipertrofia funzionale cronica del turbinato inferiore destro, configura reperto di natura costituzionale e non correlabile con il traumatismo subito nell'evento per cui è causa.
Richiamando tuttavia quanto già sopra esposto, nonché nuovamente riferendosi alla rilettura delle immagini TAC, è evidente come in occasione dell'aggressione subita, vista anche la negatività clinica descritta in sede di Pronto Soccorso, il setto nasale non venne lesionato” (pag. 8 relaz. finale).
Pertanto, l'intervento di settoplastica, pur essendo stato ritenuto in astratto utile, in quanto contribuirebbe in maniera sensibile al miglioramento della ventilazione nasale, rimodellando la forma del setto e favorendo la respirazione (cfr. pag. 9 relaz. finale), non è da porre in nesso causale con l'evento traumatico oggetto del giudizio (“Come già ribadito, anche nel caso in cui il
Periziando si dovesse sottoporre a settoplastica i postumi non verrebbero modificati essendo
l'intervento non correlato con i postumi o con l'emendabilità degli stessi”).
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo complessivo di € 244,00 (B), in moneta attuale.
8 2.2.3 Il danno complessivamente patito dall'attore è dunque pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 8.282,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 8.282,00 devalutata all'epoca del fatto (25.6.2020)
e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 25.6.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2.4 Dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 8.000,00, già corrisposto da in data 9.10.2023 nell'ambito del processo penale relativo ai fatti per cui è causa CP_1
(cfr. doc. 6 fasc. conv. Tale somma era stata inizialmente oggetto di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, tuttavia oggetto di rinuncia con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Così che la sua nuova riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi inammissibile).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
9 (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 da e, in particolare, a pagare la somma di € 8.282,00, da cui detrarre quanto Parte_1 già percepito secondo i criteri appena indicati e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva.
2.3 Parte convenuta ha chiesto la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice, ritenendole offensive (cfr. pag. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. conv.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del
5/6/2018, Rv. 648842 - 02), deve essere escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
inoltre, non
è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del
31/8/2015, Rv. 636223 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, si osserva che le espressioni utilizzate da non rivelano prima facie un intento offensivo nei confronti della Parte_1 controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
Per tali motivi l'istanza di cancellazione avanzata da parte convenuta non può trovare accoglimento.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta.
10 Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025).
Anche i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico del convenuto.
Infine, parte attrice ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione del proprio consulente alle operazioni peritali, pari a € 400,00 (cfr. pag. 10 relaz. finale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 8.282,00, da cui detrarre quanto già percepito secondo i criteri Parte_1 indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in complessivi € 994,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre € 400,00 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di CP_1
[...]
Brescia, 15 luglio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Chiara Piantelli. CP_3
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
Verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Oggi 15 luglio 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 10932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10932/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Franchi, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Grande Aracri, del Foro di Crotone
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. , con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
l fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito di
[...] un'aggressione avvenuta in data 25.6.2020 all'interno di un locale sito in Desenzano del
Garda, da lui gestito.
A tal fine, ha allegato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Parte_1 CP_1 lo aveva dapprima colpito con una testata al setto nasale e poi a distanza di circa mezz'ora, dopo averlo avvicinato col pretesto di porgergli delle scuse, gli aveva sferrato uno schiaffo al volto. Fatti per i quali il convenuto era stato anche rinviato a giudizio in sede penale.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte CP_1 nonché, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 8.000,00 versata al ricorrente in sede penale (domanda poi oggetto di rinuncia).
Il convenuto, pur non negando di aver colpito , ha eccepito che i fatti descritti erano Parte_1 stati causati dalla condotta provocatoria di quest'ultimo, a cui pertanto deve essere ascritta la responsabilità dell'accaduto.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il processo è stato istruito mediante C.T.U. medico-legale al fine di accertare i danni patiti dall'attore.
3 All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 I due episodi di aggressione allegati da risultano provati, in quanto non Parte_1 specificatamente contestati dal convenuto (cfr. art. 115 c.p.c.) e comunque documentati dalle riprese delle videocamere di sorveglianza del locale (cfr. nota deposito conv. 28.11.2023).
Lo stesso dicasi per le minacce successive all'aggressione, quando accompagnato CP_1 all'uscita, ha continuato a inveire contro . Anche tali circostanze non sono state Parte_1 oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, oltre a essere anche oggetto del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di quest'ultimo in sede penale
(cfr. doc. 4 fasc. att.).
Ciò che invece è oggetto di contestazione è la causa di tali fatti.
In particolare, secondo quanto dedotto dal convenuto, avrebbe posto in essere Parte_1 condotte provocatorie tali da scatenare la sua reazione, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a suo carico.
Tuttavia, si ritiene di aderire a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 23/03/2016, Rv. 639388 - 01. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riduzione del risarcimento del danno conseguente a lesioni personali subite all'interno di una discoteca e consumate da 'buttafuori'. Mentre il precedente citato da - Cass. civ., CP_1
Sez. III, 10.09.2019, ord. n. 22541 - non risulta pertinente rispetto alla fattispecie in esame, avendo a oggetto la reazione di un adolescente vittima di bullismo: “Nel caso di specie, non solo non è fuori luogo, ma è persino doveroso che l'ordinamento si dimostri sensibile verso coloro che sono esposti continuamente a condizioni vittimizzanti idonee a provocare e ad amplificare le reazioni rispetto alle sollecitazioni negative ricevute;
soprattutto ove la vittima venga privata del meccanismo repressivo istituzionale dell'illecito e, come sembra sia avvenuto in questo caso, venga lasciata sola nell'affrontare il conflitto. Non una sola parola è stata spesa, infatti, per chiarire se la scuola si fosse fatta carico di predisporre interventi di contrasto della piaga del bullismo attraverso un programma serio e articolato fondato su specifiche direttive psicopedagogiche e su forme di coinvolgimento dei genitori”).
4 In ogni caso, mancherebbe qualsivoglia proporzione tra provocazione e reazione, dal momento che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal convenuto, la reazione di quest'ultimo è stata del tutto sproporzionata, tale da recidere il nesso con il comportamento eventualmente tenuto dal danneggiato.
Pertanto, deve ritenersi l'esclusiva responsabilità di er i danni patiti da . CP_1 Parte_1
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
2.2.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n.
8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. dott. Per_1 nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto (coadiuvato da un
[...] ausiliario specialista in radiologia) in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ.,
Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II,
31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal C.T.U. medico-legale (cfr. pagg. 7 e seguenti relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 10: € 862,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 10: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 10: € 287,50
5 - postumi di natura permanente, che il C.T.U. ha stimato pari all'1,5% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (31 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 2.313,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano.
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore.
Si precisa, poi, che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente ricomprende già al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari a un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, in relazione al quale la prova presuntiva assume un ruolo centrale (cfr. in giurisprudenza Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
All'attore deve essere riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno morale da reato, così come da lui richiesto (cfr. pag. 7 citaz.), equitativamente stimato in complessivi € 4.000,00, di cui € 3.000,00 in relazione alle lesioni ed € 1.000,00 per le minacce, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9865 del 2020).
Quanto alla sua natura e alla tecnica di liquidazione, in tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che “in sostanza occorre distinguere nettamente : - la sofferenza fisica (somatica e psichica - qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che
6 essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di una pluralità di reati (lesioni e minacce), nel proprio ambiente di lavoro, di fronte a una pluralità di persone,
e per i quali si è proceduto anche in sede penale.
Trattasi di circostanze tali da integrare i presupposti per ritenere dimostrata anche tale voce di danno (sulla centralità del ragionamento presuntivo in tale ambito cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. civ., Sez. I, 05/05/2021, n. 11779).
Viceversa, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, “sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno" (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass.
n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020,
n. 25164).
Viceversa, l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale).
Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato peculiari circostanze tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore (cfr. pag. 5 citaz.). Peraltro, il grado di invalidità permanente residuato, pari all'1,5%, porta a escludere l'esistenza dei presupposti per un ulteriore incremento del quantum risarcitorio (cfr. anche pag. 9 relaz. finale: “i postumi permanenti non risultano idonei ad incidere negativamente sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita”).
Neppure può trovare accoglimento la domanda avente a oggetto il danno da immagine e/o reputazione, dal momento che trattasi di un singolo episodio, di portata limitata, tale da non intaccare la reputazione di . Pertanto, deve ritenersi che non vi siano circostanze Parte_1 gravi, precise e concordanti tali da far ritenere esistente in concreto il pregiudizio lamentato.
7 Fermo restando che, contrariamente a quanto dedotto dal danneggiato, il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo invece essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
In conclusione, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo complessivo di € 8.038,00 (A), in moneta attuale.
2.2.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dai soli costi della c.t.p. ante causam, pari a € 244,00
(cfr. doc. 8 fasc. att.).
Mentre per quanto concerne le ulteriori spese indicate da (e dal proprio c.t.p. in Parte_1 sede di operazioni peritali) non risultano prodotti i relativi giustificativi (cfr. anche pag. 11 relaz. finale).
L'attore ha chiesto altresì il danno emergente futuro rappresentato dai costi dell'intervento di settoplastica a cui dovrà sottoporsi per riparare i danni subiti, in particolare la deviazione del setto nasale, non rimborsabili dal (cfr. pag. 7 citaz., doc. 7 fasc. att.). CP_2
La domanda non può trovare accoglimento.
Sul punto, il C.T.U., coadiuvato dall'ausiliario specialista in radiologia, ha chiarito che “Il Sig.
nell'attualità accusa sensazione di difficoltà respiratoria, rinorrea e cefalea, confermata anche Parte_1 in ambito specialistico otorinolaringoiatrico, è tuttavia necessario specificare che tali disturbi sono in buona parte ascrivibili alla deflessione sinistro convessa del setto nasale, più volte descritta in occasione dei plurimi esami radiologici di controllo e confermata alla visita specialistica del luglio 2022. Si precisa come la deflessione settale nasale, che la rilettura radiologica descrive come scoliosi anatomica costituzionale secondaria ad ipertrofia funzionale cronica del turbinato inferiore destro, configura reperto di natura costituzionale e non correlabile con il traumatismo subito nell'evento per cui è causa.
Richiamando tuttavia quanto già sopra esposto, nonché nuovamente riferendosi alla rilettura delle immagini TAC, è evidente come in occasione dell'aggressione subita, vista anche la negatività clinica descritta in sede di Pronto Soccorso, il setto nasale non venne lesionato” (pag. 8 relaz. finale).
Pertanto, l'intervento di settoplastica, pur essendo stato ritenuto in astratto utile, in quanto contribuirebbe in maniera sensibile al miglioramento della ventilazione nasale, rimodellando la forma del setto e favorendo la respirazione (cfr. pag. 9 relaz. finale), non è da porre in nesso causale con l'evento traumatico oggetto del giudizio (“Come già ribadito, anche nel caso in cui il
Periziando si dovesse sottoporre a settoplastica i postumi non verrebbero modificati essendo
l'intervento non correlato con i postumi o con l'emendabilità degli stessi”).
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo complessivo di € 244,00 (B), in moneta attuale.
8 2.2.3 Il danno complessivamente patito dall'attore è dunque pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 8.282,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 8.282,00 devalutata all'epoca del fatto (25.6.2020)
e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 25.6.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2.4 Dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 8.000,00, già corrisposto da in data 9.10.2023 nell'ambito del processo penale relativo ai fatti per cui è causa CP_1
(cfr. doc. 6 fasc. conv. Tale somma era stata inizialmente oggetto di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, tuttavia oggetto di rinuncia con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Così che la sua nuova riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi inammissibile).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
9 (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 da e, in particolare, a pagare la somma di € 8.282,00, da cui detrarre quanto Parte_1 già percepito secondo i criteri appena indicati e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva.
2.3 Parte convenuta ha chiesto la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice, ritenendole offensive (cfr. pag. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. conv.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del
5/6/2018, Rv. 648842 - 02), deve essere escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
inoltre, non
è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del
31/8/2015, Rv. 636223 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, si osserva che le espressioni utilizzate da non rivelano prima facie un intento offensivo nei confronti della Parte_1 controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
Per tali motivi l'istanza di cancellazione avanzata da parte convenuta non può trovare accoglimento.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta.
10 Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025).
Anche i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico del convenuto.
Infine, parte attrice ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione del proprio consulente alle operazioni peritali, pari a € 400,00 (cfr. pag. 10 relaz. finale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 8.282,00, da cui detrarre quanto già percepito secondo i criteri Parte_1 indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in complessivi € 994,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre € 400,00 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di CP_1
[...]
Brescia, 15 luglio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Chiara Piantelli. CP_3
11