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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4495/2018
N.R.G. 4495/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4495/2018 rg promosso da:
c.f. , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
in cf. e c.f. Parte_3 Pt_1 C.F._3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio e con lo stesso C.F._4
elettivamente domiciliati in Cassino Via S. Pagano, 7………..Attori opponenti a seguito di riassunzione contro
c.f. , p.iva , denominazione assunta da CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo ed elettivamente domiciliata Controparte_2
presso il suo studio in Roma, Via Luigi Lilio, 95…………………………………..…Convenuta opposta e
c.f. e p.iva , rappresentata e difesa sia congiuntamente che Controparte_2 P.IVA_3
disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Toffoletto e Christian Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Nacci in Cassino, Via Enrico De Nicola, 136………….……….…….Intervenuta
e pagina 1 di 6 c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente CP_3 P.IVA_4
domiciliata in Frosinone presso lo studio dell'avv. Paolo Pastorino, Via A. Moro n. 100…..Intervenuta
nonché
Curatela del fallimento N. 22/2022 della soc. c.f. CP_4 Parte_5
e dei soci illimitatamente responsabili c.f. e P.IVA_5 Parte_2 C.F._5
c.f. , in persona del Curatore dott.ssa c.f. Pt_1 Pt_1 CodiceFiscale_6 Controparte_5
con studio in 03037 Pontecorvo, Via P. Del Prete, 7, C.F._7
…………………………………………………………..…….Contumace Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 30
ottobre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a (già CP_1 Controparte_2
) la in persona dei soci amministratori
[...] Parte_6 Pt_1
e , nonché i signori e , in
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in , hanno proposto opposizione, spiegando domanda Pt_1 Parte_4 Pt_1
riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n.650/18 del Tribunale di Cassino, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: (…) Revocare il decreto ingiuntivo n. 2650/2018 per le
ragioni esposte, in quanto emesso in difetto delle condizioni di legge. In via riconvenzionale a)
Accertare ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto
corrente stipulato n. 400329633, dei contratti di anticipazione fatture oggetto del DI opposto e dei
contratti di conto corrente n.110093687, n.102987660 e n.102469276, laddove prevedono la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società
attrice; b) Ritenere e dichiarare non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate per
pagina 2 di 6 commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito (scopertura)
in aggiunta agli interessi passivi;
c) Rideterminare il saldo effettivo dei conti suddetti sino al momento
della chiusura calcolando per tutta la durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso
legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di
massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data
di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
d) In conseguenza, condannare la
[...]
alla restituzione del complessivo importo che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data CP_6
della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare
la al pagamento dell'importo di € 520.000,00 quale indennità per l'arricchimento senza causa. CP_6
Spese come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Si è costituita la resistendo alla domanda ed ha concluso chiedendo: “Rigettare tutte le CP_1
domande proposte nei propri confronti in quanto inammissibili e, comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Si è costituita, altresì, che ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, Controparte_3
preliminarmente, 1. dichiarare il decreto ingiuntivo n. 650/2018 passato in giudicato nei confronti di
.
2. In via subordinata, e nel denegato caso di mancato accoglimento della richiesta di cui CP_3
sopra, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
3. In via gradata e nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art.
653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia”.
4. In ogni caso
dichiarare carente di legittimazione passiva in merito alle domande restitutorie e Controparte_7
risarcitorie che in ogni caso sono infondate in fatto ed in diritto e pertanto debbono essere rigettate”.
È intervenuta in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Controparte_2
via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie risalenti ad
oltre un decennio prima della proposizione dell'odierno giudizio. Nel merito: - rigettare l'opposizione
pagina 3 di 6 avversaria e tutte le domande formulate da parte attrice, anche in via riconvenzionale, in quanto
infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto. - in subordine, compensare quanto
eventualmente risultante a credito degli attori con l'eventuale maggior credito della odierna CP_6
esponente”.
Il Giudice ha disposto CTU contabile con nomina del CTU dott. comm. Persona_1
Preso atto dell'intervenuto fallimento della società con Controparte_8
provvedimento del 10.06.2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
Il giudizio è stato riassunto in data 06.10.2022 da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in e in e notificato anche nei confronti della Curatela del Fallimento Pt_1 Parte_4 Pt_1
che, seppur regolarmente evocata, non si è costituita.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Per questo Giudice l'opposizione può essere accolta solo in parte, con riferimento al “quantum”.
Innanzi tutto, deve dichiararsi la contumacia della Curatela: per il resto questo Giudice intende riportarsi alla CTU svolta, la quale ha dimostrato sia la correttezza della Banca sotto l'aspetto formale
(abusività, sottoscrizioni, ecc.) sia l'effettivo “quantum” dovuto. Per quanto riguarda le critiche alla
CTU riproposte nelle note di trattazione scritta da parte dei sigg. ed altri, trattasi di Parte_1
ripetizione di osservazioni già proposte dal CTP della parte alle quali il CTU, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha già risposto soprattutto in relazione alla formulazione del quesito posto dal
Giudice con riferimento all'eventuale anatocismo: tali questioni devono in ogni caso ritenersi superate perché la rispondenza del contratto ai modelli vigenti è risultata chiara e, fra l'altro, l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, comporterebbe solo la sostituzione della clausola contrattuale sull'anatocismo con una clausola di capitalizzazione annuale. Fra l'altro, nel caso in esame non si configura neppure una fideiussione in senso stretto quanto un contratto autonomo di garanzia, come emerge dall'art. 6 del contratto prodotto nel procedimento monitorio (“ Restiamo
obbligati a rimborsarvi in qualunque momento a Vostra semplice richiesta scritta e senza obbligo da
pagina 4 di 6 parte Vostra di costituzione in mora o di altra formalità,…”), e quindi la massima parte della argomentazioni attorea al riguardo viene meno.
Con riferimento alla verifica del TEG il CTU ha chiarito che è stata condotta in applicazione delle
Istruzioni dettate da Banca d'Italia; quindi, l'osservazione formulata in merito dalla parte appare del tutto generica e priva di riscontri oggettivi. Per quanto riguarda l'unica osservazione formulata dalla anche in sede di osservazioni alla bozza di relazione, il CTU nella relazione definitiva ha già CP_6
chiarito la natura delle operazioni export. Non è quindi necessaria la riconvocazione del CTU e le osservazioni con gli scritti conclusionali non hanno apportato alcun elemento di novità.
Le domande degli opponenti si sono quindi dimostrate infondate nel merito, persino a prescindere da una loro legittimazione con specifico riguardo alle domande riconvenzionali.
L'importo a debito dei ricorrenti risulta dalla differenza tra quanto indicato nel decreto ingiuntivo di €
364.135,28 detratto l'importo di € 36.554,11 (pari alla differenza tra il saldo banca di - € 149.944,83 ed il saldo ricalcolato dal CTU di - € 113.390,72 alla data del 28.05.2015). Pertanto, i ricorrenti risultano debitori verso per l'importo di € 327.581,17. CP_2
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella an. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 650/2018 e per l'effetto
ND
, , in e in al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1 Parte_4 Pt_1
pagamento della somma di € 327.581,17.
pagina 5 di 6 Liquida le spese di questo giudizio in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico degli attori opponenti le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Cassino, 4 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
N.R.G. 4495/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4495/2018 rg promosso da:
c.f. , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
in cf. e c.f. Parte_3 Pt_1 C.F._3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio e con lo stesso C.F._4
elettivamente domiciliati in Cassino Via S. Pagano, 7………..Attori opponenti a seguito di riassunzione contro
c.f. , p.iva , denominazione assunta da CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo ed elettivamente domiciliata Controparte_2
presso il suo studio in Roma, Via Luigi Lilio, 95…………………………………..…Convenuta opposta e
c.f. e p.iva , rappresentata e difesa sia congiuntamente che Controparte_2 P.IVA_3
disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Toffoletto e Christian Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Nacci in Cassino, Via Enrico De Nicola, 136………….……….…….Intervenuta
e pagina 1 di 6 c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente CP_3 P.IVA_4
domiciliata in Frosinone presso lo studio dell'avv. Paolo Pastorino, Via A. Moro n. 100…..Intervenuta
nonché
Curatela del fallimento N. 22/2022 della soc. c.f. CP_4 Parte_5
e dei soci illimitatamente responsabili c.f. e P.IVA_5 Parte_2 C.F._5
c.f. , in persona del Curatore dott.ssa c.f. Pt_1 Pt_1 CodiceFiscale_6 Controparte_5
con studio in 03037 Pontecorvo, Via P. Del Prete, 7, C.F._7
…………………………………………………………..…….Contumace Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 30
ottobre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a (già CP_1 Controparte_2
) la in persona dei soci amministratori
[...] Parte_6 Pt_1
e , nonché i signori e , in
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in , hanno proposto opposizione, spiegando domanda Pt_1 Parte_4 Pt_1
riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n.650/18 del Tribunale di Cassino, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: (…) Revocare il decreto ingiuntivo n. 2650/2018 per le
ragioni esposte, in quanto emesso in difetto delle condizioni di legge. In via riconvenzionale a)
Accertare ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto
corrente stipulato n. 400329633, dei contratti di anticipazione fatture oggetto del DI opposto e dei
contratti di conto corrente n.110093687, n.102987660 e n.102469276, laddove prevedono la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società
attrice; b) Ritenere e dichiarare non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate per
pagina 2 di 6 commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito (scopertura)
in aggiunta agli interessi passivi;
c) Rideterminare il saldo effettivo dei conti suddetti sino al momento
della chiusura calcolando per tutta la durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso
legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di
massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data
di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
d) In conseguenza, condannare la
[...]
alla restituzione del complessivo importo che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data CP_6
della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare
la al pagamento dell'importo di € 520.000,00 quale indennità per l'arricchimento senza causa. CP_6
Spese come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Si è costituita la resistendo alla domanda ed ha concluso chiedendo: “Rigettare tutte le CP_1
domande proposte nei propri confronti in quanto inammissibili e, comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Si è costituita, altresì, che ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, Controparte_3
preliminarmente, 1. dichiarare il decreto ingiuntivo n. 650/2018 passato in giudicato nei confronti di
.
2. In via subordinata, e nel denegato caso di mancato accoglimento della richiesta di cui CP_3
sopra, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
3. In via gradata e nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art.
653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia”.
4. In ogni caso
dichiarare carente di legittimazione passiva in merito alle domande restitutorie e Controparte_7
risarcitorie che in ogni caso sono infondate in fatto ed in diritto e pertanto debbono essere rigettate”.
È intervenuta in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Controparte_2
via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie risalenti ad
oltre un decennio prima della proposizione dell'odierno giudizio. Nel merito: - rigettare l'opposizione
pagina 3 di 6 avversaria e tutte le domande formulate da parte attrice, anche in via riconvenzionale, in quanto
infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto. - in subordine, compensare quanto
eventualmente risultante a credito degli attori con l'eventuale maggior credito della odierna CP_6
esponente”.
Il Giudice ha disposto CTU contabile con nomina del CTU dott. comm. Persona_1
Preso atto dell'intervenuto fallimento della società con Controparte_8
provvedimento del 10.06.2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
Il giudizio è stato riassunto in data 06.10.2022 da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in e in e notificato anche nei confronti della Curatela del Fallimento Pt_1 Parte_4 Pt_1
che, seppur regolarmente evocata, non si è costituita.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Per questo Giudice l'opposizione può essere accolta solo in parte, con riferimento al “quantum”.
Innanzi tutto, deve dichiararsi la contumacia della Curatela: per il resto questo Giudice intende riportarsi alla CTU svolta, la quale ha dimostrato sia la correttezza della Banca sotto l'aspetto formale
(abusività, sottoscrizioni, ecc.) sia l'effettivo “quantum” dovuto. Per quanto riguarda le critiche alla
CTU riproposte nelle note di trattazione scritta da parte dei sigg. ed altri, trattasi di Parte_1
ripetizione di osservazioni già proposte dal CTP della parte alle quali il CTU, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha già risposto soprattutto in relazione alla formulazione del quesito posto dal
Giudice con riferimento all'eventuale anatocismo: tali questioni devono in ogni caso ritenersi superate perché la rispondenza del contratto ai modelli vigenti è risultata chiara e, fra l'altro, l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, comporterebbe solo la sostituzione della clausola contrattuale sull'anatocismo con una clausola di capitalizzazione annuale. Fra l'altro, nel caso in esame non si configura neppure una fideiussione in senso stretto quanto un contratto autonomo di garanzia, come emerge dall'art. 6 del contratto prodotto nel procedimento monitorio (“ Restiamo
obbligati a rimborsarvi in qualunque momento a Vostra semplice richiesta scritta e senza obbligo da
pagina 4 di 6 parte Vostra di costituzione in mora o di altra formalità,…”), e quindi la massima parte della argomentazioni attorea al riguardo viene meno.
Con riferimento alla verifica del TEG il CTU ha chiarito che è stata condotta in applicazione delle
Istruzioni dettate da Banca d'Italia; quindi, l'osservazione formulata in merito dalla parte appare del tutto generica e priva di riscontri oggettivi. Per quanto riguarda l'unica osservazione formulata dalla anche in sede di osservazioni alla bozza di relazione, il CTU nella relazione definitiva ha già CP_6
chiarito la natura delle operazioni export. Non è quindi necessaria la riconvocazione del CTU e le osservazioni con gli scritti conclusionali non hanno apportato alcun elemento di novità.
Le domande degli opponenti si sono quindi dimostrate infondate nel merito, persino a prescindere da una loro legittimazione con specifico riguardo alle domande riconvenzionali.
L'importo a debito dei ricorrenti risulta dalla differenza tra quanto indicato nel decreto ingiuntivo di €
364.135,28 detratto l'importo di € 36.554,11 (pari alla differenza tra il saldo banca di - € 149.944,83 ed il saldo ricalcolato dal CTU di - € 113.390,72 alla data del 28.05.2015). Pertanto, i ricorrenti risultano debitori verso per l'importo di € 327.581,17. CP_2
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella an. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 650/2018 e per l'effetto
ND
, , in e in al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1 Parte_4 Pt_1
pagamento della somma di € 327.581,17.
pagina 5 di 6 Liquida le spese di questo giudizio in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico degli attori opponenti le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Cassino, 4 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6