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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 137/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Moreschini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Iole CP_1 C.F._2
Maggitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
*** 1
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta – i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “1. Ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione CP_1 della sentenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori con tempi Persona_1 paritetici presso gli stessi con le seguenti modalità - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina. - Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minoro starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina. Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni. - Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 28 dicembre con il padre, Il 31 dicembre con la madre, il 1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, la domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo 3 Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del Protocollo distrettuale della Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024; 4
Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno 5
Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/1/2025, ha instaurato Parte_1 il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Grottammare il 28/8/2016 - trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Grottammare, Anno
2016, N. 34, Parte II, Serie A.
La ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dalla relazione sentimentale tra le parti, anteriormente al matrimonio, è nato un figlio, il 2/4/2009; b) a far data dalla omologa della separazione - Persona_1 avvenuta con decreto del 27/7/2020 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N.
2460/2019 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) con l'accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale sita a Grottammare a l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Parte_1 collocamento prevalente presso la residenza della madre, il diritto di visita del padre al minore nonché l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 250 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per lo stesso necessarie;
in tale sede i coniugi hanno altresì dato atto della reciproca indipendenza economica;
d) il
Tribunale di Fermo, con successiva sentenza n.5/2023 emessa in data 3/8/2023 nel giudizio R.G.N. 1783/2023, a modifica delle condizioni della separazione, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha disposto il collocamento del figlio presso la residenza paterna (in ragione del trasferimento della madre a Jesi per motivi di lavoro), la regolamentazione del diritto di visita della madre al figlio, l'obbligo di di Parte_1 versare mensilmente a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 somma complessiva di euro 150 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
e) dal mese di gennaio 2024 la ricorrente è tornata a vivere a Grottammare e nell'attualità il minore la frequenta giornalmente dall'uscita di scuola sino alle 18,30/19,00, per poi fare rientro nell'abitazione del padre.
3 Conseguentemente, in ordine alle condizioni del divorzio, la ricorrente ha domandato al
Tribunale: “1. Ai sensi dell'art.3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig.
2. Disporre l'affidamento condiviso del Parte_1 figlio minore ai genitori con tempi paritetici presso gli stessi con le seguenti modalità: - Persona_1
Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 19.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30; nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì sera alle ore 19.00 quando verrà ripreso dalla casa della ricorrente, fino al lunedì mattina quando lo stesso si recherà a scuola. - Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata per ivi rimanere fino alle ore 19.00 quando farà rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30; nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì sera alle ore 19.00, quando verrà ripreso dalla casa della ricorrente, fino al lunedì mattina quando si recherà presso la casa materna. Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni. - Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di
Natale con la madre, il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, a domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo.
3. Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del Protocollo distrettuale della
Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024; 4. Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno;
5. Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria
Con vittoria di spese del presente giudizio”. 4 2. Con comparsa di costituzione depositata il 25/3/2025 si è costituito in giudizio il resistente , il quale senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ha parzialmente contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alla regolamentazione del diritto di visita al figlio, domandando al Tribunale di: “1) confermare l'affidamento condiviso del figlio modificando la collocazione del minore, non più prevalente presso il padre ma paritetica Persona_1 presso il padre e presso la madre, aderendo sostanzialmente alla domanda della ricorrente, rimodulando, però, talune modalità di permanenza indicate nel ricorso, nei seguenti termini: a) Al punto 2) delle conclusioni : - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17,00 (non fino alle ore 19,00)… nel fine settimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina ( non dal venerdì sera alle ore 19.00…); - Durante il periodo estivo dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione paterna (non per ivi rimanere fino alle ore
19,00)……..nel fine settimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina ( non dal venerdì sera alle ore 19.00…). Al punto 3) delle conclusioni : - disporre che per la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi concordino quelle non necessarie in forma scritta e si faccia riferimento al protocollo già in uso ( Tribunale di Fermo). Il Sig. aderisce ad CP_1 ogni altro punto delle conclusioni del ricorso. Con vittoria di spese”.
3. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore – svolta in data 24/4/2025 - entrambi i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti (depositato con sottoscrizione delle parti in data 4/6/2025) e chiesto la rimessione della causa in decisione (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.).
Alla successiva udienza del 5/6/2025 − svolta con le modalità della trattazione scritta − le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto:
“1. Ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori con tempi paritetici presso Persona_1 gli stessi con le seguenti modalità
5 - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina.
- Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minoro starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina.
Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni.
- Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 28 dicembre con il padre, Il 31 dicembre con la madre, il
1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, la domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo.
3 Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del
Protocollo distrettuale della Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024;
4 Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno;
5 Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria”.
4. Così ricostruito il thema disputandum – preso atto della richiesta congiunta svolta dalle parti di scioglimento del vincolo matrimoniale − il Collegio ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898.
6 5. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso del figlio, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé il minore, in applicazione del principio di bigenitorialità (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) - ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Grottammare il
28/8/2016 tra e – trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Grottammare, Anno 2016, N. 34, Parte II,
Serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA che le condizioni di divorzio sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti riportato al paragrafo n. 3 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 17/7/2025
7 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 137/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Moreschini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Iole CP_1 C.F._2
Maggitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
*** 1
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta – i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “1. Ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione CP_1 della sentenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori con tempi Persona_1 paritetici presso gli stessi con le seguenti modalità - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina. - Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minoro starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina. Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni. - Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 28 dicembre con il padre, Il 31 dicembre con la madre, il 1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, la domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo 3 Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del Protocollo distrettuale della Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024; 4
Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno 5
Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/1/2025, ha instaurato Parte_1 il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Grottammare il 28/8/2016 - trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Grottammare, Anno
2016, N. 34, Parte II, Serie A.
La ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dalla relazione sentimentale tra le parti, anteriormente al matrimonio, è nato un figlio, il 2/4/2009; b) a far data dalla omologa della separazione - Persona_1 avvenuta con decreto del 27/7/2020 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N.
2460/2019 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) con l'accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale sita a Grottammare a l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Parte_1 collocamento prevalente presso la residenza della madre, il diritto di visita del padre al minore nonché l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 250 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per lo stesso necessarie;
in tale sede i coniugi hanno altresì dato atto della reciproca indipendenza economica;
d) il
Tribunale di Fermo, con successiva sentenza n.5/2023 emessa in data 3/8/2023 nel giudizio R.G.N. 1783/2023, a modifica delle condizioni della separazione, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha disposto il collocamento del figlio presso la residenza paterna (in ragione del trasferimento della madre a Jesi per motivi di lavoro), la regolamentazione del diritto di visita della madre al figlio, l'obbligo di di Parte_1 versare mensilmente a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 somma complessiva di euro 150 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
e) dal mese di gennaio 2024 la ricorrente è tornata a vivere a Grottammare e nell'attualità il minore la frequenta giornalmente dall'uscita di scuola sino alle 18,30/19,00, per poi fare rientro nell'abitazione del padre.
3 Conseguentemente, in ordine alle condizioni del divorzio, la ricorrente ha domandato al
Tribunale: “1. Ai sensi dell'art.3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig.
2. Disporre l'affidamento condiviso del Parte_1 figlio minore ai genitori con tempi paritetici presso gli stessi con le seguenti modalità: - Persona_1
Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 19.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30; nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì sera alle ore 19.00 quando verrà ripreso dalla casa della ricorrente, fino al lunedì mattina quando lo stesso si recherà a scuola. - Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata per ivi rimanere fino alle ore 19.00 quando farà rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30; nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì sera alle ore 19.00, quando verrà ripreso dalla casa della ricorrente, fino al lunedì mattina quando si recherà presso la casa materna. Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni. - Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di
Natale con la madre, il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, a domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo.
3. Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del Protocollo distrettuale della
Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024; 4. Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno;
5. Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria
Con vittoria di spese del presente giudizio”. 4 2. Con comparsa di costituzione depositata il 25/3/2025 si è costituito in giudizio il resistente , il quale senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ha parzialmente contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alla regolamentazione del diritto di visita al figlio, domandando al Tribunale di: “1) confermare l'affidamento condiviso del figlio modificando la collocazione del minore, non più prevalente presso il padre ma paritetica Persona_1 presso il padre e presso la madre, aderendo sostanzialmente alla domanda della ricorrente, rimodulando, però, talune modalità di permanenza indicate nel ricorso, nei seguenti termini: a) Al punto 2) delle conclusioni : - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17,00 (non fino alle ore 19,00)… nel fine settimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina ( non dal venerdì sera alle ore 19.00…); - Durante il periodo estivo dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione paterna (non per ivi rimanere fino alle ore
19,00)……..nel fine settimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina ( non dal venerdì sera alle ore 19.00…). Al punto 3) delle conclusioni : - disporre che per la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi concordino quelle non necessarie in forma scritta e si faccia riferimento al protocollo già in uso ( Tribunale di Fermo). Il Sig. aderisce ad CP_1 ogni altro punto delle conclusioni del ricorso. Con vittoria di spese”.
3. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore – svolta in data 24/4/2025 - entrambi i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti (depositato con sottoscrizione delle parti in data 4/6/2025) e chiesto la rimessione della causa in decisione (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.).
Alla successiva udienza del 5/6/2025 − svolta con le modalità della trattazione scritta − le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto:
“1. Ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L.n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori con tempi paritetici presso Persona_1 gli stessi con le seguenti modalità
5 - Nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, il minore, all'uscita da scuola, si recherà presso la casa materna per ivi rimanere fino alle ore 17.00 quando farà rientro nell'abitazione del resistente I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando verrà ricondotto dal padre entro le ore 21.30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minore starà con questo dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina.
- Durante il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, il minore si recherà dalla madre in mattinata fino al pranzo per poi far rientro nell'abitazione del padre. I genitori si alterneranno nei weekends nel seguente modo: nel finesettimana di spettanza della ricorrente, il minore rimarrà presso la stessa dal venerdì mattina fino alla domenica sera, quando rientrerà nella casa paterna entro le ore 21,30, nel finesettimana di spettanza del padre, il minoro starà con questo dal venerdì mattina fino al lunedì mattina.
Il genitore che intenda partire per le vacanze con il minore, in Italia o all'estero, deve darne preventiva comunicazione all'altro indicando il periodo della vacanza e la località, con preavviso di almeno 10 giorni.
- Durante le festività, minore trascorrerà le festività con i genitori con alternanza negli anni, come sinora fatto, iniziando con il seguente ordine da invertire di anno in anno: il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 28 dicembre con il padre, Il 31 dicembre con la madre, il
1°gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre, la domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre ed il giorno del compleanno del genitore lo passerà con questo.
3 Disporre un mantenimento diretto del minore a carico di ciascuna delle parti in ragione dei pari periodi di frequentazione del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi quelle del
Protocollo distrettuale della Corte d'Appello di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024;
4 Disporre che i genitori percepiscano l'importo dell'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno;
5 Nulla sull'assegnazione della casa familiare che rimarrà in uso alla ricorrente quale nuda proprietaria”.
4. Così ricostruito il thema disputandum – preso atto della richiesta congiunta svolta dalle parti di scioglimento del vincolo matrimoniale − il Collegio ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898.
6 5. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso del figlio, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé il minore, in applicazione del principio di bigenitorialità (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) - ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Grottammare il
28/8/2016 tra e – trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Grottammare, Anno 2016, N. 34, Parte II,
Serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA che le condizioni di divorzio sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti riportato al paragrafo n. 3 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 17/7/2025
7 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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