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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 613/2025 vertente tra:
nato il [...] a Nuimi, in [...], (C.F. Parte_1
col patrocinio dell'avv. Antonietta Petrosino C.F._1 parte ricorrente
e
– in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Controparte_1
parte resistente
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, nato il [...] Parte_1
a Nuimi, in GAMBIA, impugnava il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT A.12/2025/Imm./IV° Sez. (Nr.01) emesso il 10.02.2025 e notificato all'odierno pagina 1 di 8 ricorrente brevi manu in pari data, con il quale veniva respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia, di:
“In via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del Sig. nato a Nuimi, in [...] il giorno 01.01.1991, ad ottenere il Parte_1 permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 (terzo e quarto periodo) del Testo unico immigrazione (D.lgs.n.286/1998), e/o il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. L.vo n. 251/07; In subordine: accertare e dichiarare il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall'art. 10, comma 3°, della Costituzione italiana;
in ogni caso: disporre che l'autorità amministrativa competente conceda in favore del sig. , sopra Parte_1 generalizzato, un permesso di soggiorno nei limiti delle vi ioni di legge e comunque non inferiore ad un anno, valido anche per lo svolgimento di attività lavorativa”.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 10.02.2025.
Il Tribunale con provvedimento depositato il 24.03.2025 ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere”.
1.3. Si costituivano in giudizio in data 12 giugno 2025 il , in Controparte_1 persona del tempore, e la , in persona del CP_2 Controparte_1
Questore pro tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di depositando comparsa di costituzione e risposta e CP_1 CP_1 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.4. All'udienza del 23 giugno 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1. Va anzitutto premesso che risultano inammissibili in questa sede (avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale) le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria, nonché del diritto all'asilo costituzionale, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento che le aveva negate. Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Preliminarmente la difesa lamentava l'illegittimità del provvedimento questorile, censurando l'omessa comunicazione del parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale di Catania, “i cui motivi non sono stati mai palesati all'interessato”, venendo così meno “il presupposto del suo diritto di difesa sancito dalla nostra carta costituzionale (art. 24 Cost.)”. Ad avviso della difesa, dalla lettura del decreto di rigetto impugnato, il parere de quo “deve ritenersi il risultato di una pagina 2 di 8 istruttoria superficiale ed inadeguata”, in violazione del regime probatorio vigente in materia: in particolare, lamentava una non corretta valutazione delle argomentazioni e degli elementi fattuali forniti dal ricorrente a sostegno della propria domanda;
della situazione di fatto esistente nel suo Paese di origine – pur facendo erroneamente riferimento al Senegal e non al Gambia - e, a livello soggettivo, delle condizioni di vita in cui lo stesso sarebbe costretto a vivere con il rientro in patria. In ultimo, sottolineava il percorso di inserimento sociale e lavorativo di
[...]
quale titolo per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Pt_1 speciale, alla luce della continuativa attività lavorativa svolta a partire dal 2018 a tutt'oggi - svolgendo diverse mansioni di bracciante agricolo, addetto alle pulizie e operaio presso un autolavaggio - e della buona conoscenza della lingua italiana, depositando, all'uopo, i contratti di lavoro con le relative comunicazioni UniLav, le buste paga, gli estratti conto previdenziali e gli attestati scolastici.
3. Sulle questioni preliminari, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3.1. Per quanto concerne il rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, la domanda è fondata e può trovare accoglimento sotto il profilo dell'integrazione socio/lavorativa raggiunta da in relazione alla tutela Parte_1 della vita privata.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D.lgs. 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 8 tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• Ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI;
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al caso solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro;
pagina 4 di 8 • limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il dl n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che, attraverso l'art. 5, comma 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TUI 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile.
Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 CEDU, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 CEDU, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica la persona straniera dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
pagina 5 di 8 In una recentissima pronuncia2 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce, dunque, in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self-executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata presentata la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva – segnatamente in data 23.05.2024 - all'entrata in vigore della legge.
Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di
“protezione speciale” del ricorrente ex art. 19 co.
1.1 TUI, in quanto norma che, attraverso il richiamo all'art. 5, co. 6, TUI (che pone il limite del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano) recepisce nel nostro ordinamento il diritto sancito dall'art. 8 CEDU al rispetto della vita privata e familiare.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
A sostegno della suddetta richiesta l'istante, difatti, ha fornito ampia prova documentale a dimostrazione dell'impegno che, dal 2018 ad oggi, lo ha portato, in maniera costante, ad intraprendere un lodevole percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. 2 Cassazione civile, sez. I, 06/10/2023, n.28162. pagina 6 di 8 In particolare, sotto il profilo lavorativo il ricorrente ha allegato documentazione con la quale prova di avere lavorato con contratti a tempo determinato stagionali, con discreta continuità, sempre come bracciante agricolo nel territorio calabrese dal 2018, depositando, da ultimo, un contratto con decorrenza dal 03.01.2025 e termine al 30.04.2025, che si presume sia ancora in essere, stipulato con l' Parte_2
- da espletarsi con la mansione di bracciante agricolo a Seminara
[...]
(RC) - con la quale aveva già instaurato una collaborazione dal 2020, che gli consente di avere risorse sufficienti al proprio sostentamento e a svolgere una vita dignitosa (cfr. contratti, lettere di assunzione e UniLav in atti). A prova di retribuzione e contribuzione per il lavoro svolto, il ricorrente ha versato in atti anche le buste paga relative alle mensilità di dicembre, ottobre e novembre per l'anno 2020; alle mensilità di gennaio e giugno per l'anno 2021; alle mensilità da aprile a novembre per l'anno 2022; alle mensilità da luglio a dicembre per l'anno 2023, tranne la mensilità di agosto;
alle mensilità di agosto, settembre e novembre per l'anno 2024; gli e/c previdenziali emessi in data 16.01.2023 e 30.12.2024.
Anche sotto il profilo dell'inserimento sociale, è stata prodotta ampia documentazione attestante l'impegno del ricorrente nel voler apprendere la lingua del territorio che lo ospita e, nello specifico: attestato di partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Tipo di intervento “Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri” – Titolo del Modulo “ABC Italia: alfabetizzazione dell'italiano come L2” della durata di 30 ore, rilasciato in data 28.05.2019 dal Dirigente scolastico dell'Istituto R. Piria di Rosarno (RC); attestato di frequenza al “Corso di formazione di italiano L2 educazione alla cittadinanza e ricerca attiva del lavoro” nell'ambito del Progetto Bee My Job, della durata di 30 ore (dal 12.02.2018 al 18.02.2019); attestato di frequenza al “Corso base di lingua italiana per stranieri” nell'ambito del Progetto S.I.P.L.A SUD rilasciato il 29.12.2021; certificazione conseguimento “Livello Cils A2 – Modulo integrazione in Italia” presso l'Università per Stranieri di Siena – Centro CILS, rilasciata in data 25.07.2019.
Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo e sociale, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto, quello gambiano, indubbiamente meno favorevole di quello italiano.
L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU. Per le ragioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, c.6, e 19 del d.lgs. 286/1998.
Quanto alle spese, alla luce delle ragioni della decisione, legate all'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza;
2) compensa le spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 21 luglio 2025
Il Presidente dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel. dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 613/2025 vertente tra:
nato il [...] a Nuimi, in [...], (C.F. Parte_1
col patrocinio dell'avv. Antonietta Petrosino C.F._1 parte ricorrente
e
– in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Controparte_1
parte resistente
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, nato il [...] Parte_1
a Nuimi, in GAMBIA, impugnava il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT A.12/2025/Imm./IV° Sez. (Nr.01) emesso il 10.02.2025 e notificato all'odierno pagina 1 di 8 ricorrente brevi manu in pari data, con il quale veniva respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia, di:
“In via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del Sig. nato a Nuimi, in [...] il giorno 01.01.1991, ad ottenere il Parte_1 permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 (terzo e quarto periodo) del Testo unico immigrazione (D.lgs.n.286/1998), e/o il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. L.vo n. 251/07; In subordine: accertare e dichiarare il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall'art. 10, comma 3°, della Costituzione italiana;
in ogni caso: disporre che l'autorità amministrativa competente conceda in favore del sig. , sopra Parte_1 generalizzato, un permesso di soggiorno nei limiti delle vi ioni di legge e comunque non inferiore ad un anno, valido anche per lo svolgimento di attività lavorativa”.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 10.02.2025.
Il Tribunale con provvedimento depositato il 24.03.2025 ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere”.
1.3. Si costituivano in giudizio in data 12 giugno 2025 il , in Controparte_1 persona del tempore, e la , in persona del CP_2 Controparte_1
Questore pro tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di depositando comparsa di costituzione e risposta e CP_1 CP_1 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.4. All'udienza del 23 giugno 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1. Va anzitutto premesso che risultano inammissibili in questa sede (avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale) le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria, nonché del diritto all'asilo costituzionale, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento che le aveva negate. Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Preliminarmente la difesa lamentava l'illegittimità del provvedimento questorile, censurando l'omessa comunicazione del parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale di Catania, “i cui motivi non sono stati mai palesati all'interessato”, venendo così meno “il presupposto del suo diritto di difesa sancito dalla nostra carta costituzionale (art. 24 Cost.)”. Ad avviso della difesa, dalla lettura del decreto di rigetto impugnato, il parere de quo “deve ritenersi il risultato di una pagina 2 di 8 istruttoria superficiale ed inadeguata”, in violazione del regime probatorio vigente in materia: in particolare, lamentava una non corretta valutazione delle argomentazioni e degli elementi fattuali forniti dal ricorrente a sostegno della propria domanda;
della situazione di fatto esistente nel suo Paese di origine – pur facendo erroneamente riferimento al Senegal e non al Gambia - e, a livello soggettivo, delle condizioni di vita in cui lo stesso sarebbe costretto a vivere con il rientro in patria. In ultimo, sottolineava il percorso di inserimento sociale e lavorativo di
[...]
quale titolo per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Pt_1 speciale, alla luce della continuativa attività lavorativa svolta a partire dal 2018 a tutt'oggi - svolgendo diverse mansioni di bracciante agricolo, addetto alle pulizie e operaio presso un autolavaggio - e della buona conoscenza della lingua italiana, depositando, all'uopo, i contratti di lavoro con le relative comunicazioni UniLav, le buste paga, gli estratti conto previdenziali e gli attestati scolastici.
3. Sulle questioni preliminari, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3.1. Per quanto concerne il rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, la domanda è fondata e può trovare accoglimento sotto il profilo dell'integrazione socio/lavorativa raggiunta da in relazione alla tutela Parte_1 della vita privata.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D.lgs. 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 8 tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• Ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI;
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al caso solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro;
pagina 4 di 8 • limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il dl n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che, attraverso l'art. 5, comma 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TUI 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile.
Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 CEDU, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 CEDU, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica la persona straniera dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
pagina 5 di 8 In una recentissima pronuncia2 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce, dunque, in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self-executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata presentata la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva – segnatamente in data 23.05.2024 - all'entrata in vigore della legge.
Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di
“protezione speciale” del ricorrente ex art. 19 co.
1.1 TUI, in quanto norma che, attraverso il richiamo all'art. 5, co. 6, TUI (che pone il limite del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano) recepisce nel nostro ordinamento il diritto sancito dall'art. 8 CEDU al rispetto della vita privata e familiare.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
A sostegno della suddetta richiesta l'istante, difatti, ha fornito ampia prova documentale a dimostrazione dell'impegno che, dal 2018 ad oggi, lo ha portato, in maniera costante, ad intraprendere un lodevole percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. 2 Cassazione civile, sez. I, 06/10/2023, n.28162. pagina 6 di 8 In particolare, sotto il profilo lavorativo il ricorrente ha allegato documentazione con la quale prova di avere lavorato con contratti a tempo determinato stagionali, con discreta continuità, sempre come bracciante agricolo nel territorio calabrese dal 2018, depositando, da ultimo, un contratto con decorrenza dal 03.01.2025 e termine al 30.04.2025, che si presume sia ancora in essere, stipulato con l' Parte_2
- da espletarsi con la mansione di bracciante agricolo a Seminara
[...]
(RC) - con la quale aveva già instaurato una collaborazione dal 2020, che gli consente di avere risorse sufficienti al proprio sostentamento e a svolgere una vita dignitosa (cfr. contratti, lettere di assunzione e UniLav in atti). A prova di retribuzione e contribuzione per il lavoro svolto, il ricorrente ha versato in atti anche le buste paga relative alle mensilità di dicembre, ottobre e novembre per l'anno 2020; alle mensilità di gennaio e giugno per l'anno 2021; alle mensilità da aprile a novembre per l'anno 2022; alle mensilità da luglio a dicembre per l'anno 2023, tranne la mensilità di agosto;
alle mensilità di agosto, settembre e novembre per l'anno 2024; gli e/c previdenziali emessi in data 16.01.2023 e 30.12.2024.
Anche sotto il profilo dell'inserimento sociale, è stata prodotta ampia documentazione attestante l'impegno del ricorrente nel voler apprendere la lingua del territorio che lo ospita e, nello specifico: attestato di partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Tipo di intervento “Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri” – Titolo del Modulo “ABC Italia: alfabetizzazione dell'italiano come L2” della durata di 30 ore, rilasciato in data 28.05.2019 dal Dirigente scolastico dell'Istituto R. Piria di Rosarno (RC); attestato di frequenza al “Corso di formazione di italiano L2 educazione alla cittadinanza e ricerca attiva del lavoro” nell'ambito del Progetto Bee My Job, della durata di 30 ore (dal 12.02.2018 al 18.02.2019); attestato di frequenza al “Corso base di lingua italiana per stranieri” nell'ambito del Progetto S.I.P.L.A SUD rilasciato il 29.12.2021; certificazione conseguimento “Livello Cils A2 – Modulo integrazione in Italia” presso l'Università per Stranieri di Siena – Centro CILS, rilasciata in data 25.07.2019.
Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo e sociale, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto, quello gambiano, indubbiamente meno favorevole di quello italiano.
L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU. Per le ragioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, c.6, e 19 del d.lgs. 286/1998.
Quanto alle spese, alla luce delle ragioni della decisione, legate all'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza;
2) compensa le spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 21 luglio 2025
Il Presidente dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel. dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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