Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 18868
CASS
Sentenza 8 maggio 2025

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Massime1

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale improprio per cui, ove la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.

Commentario1

  • 1Atti persecutori: la querela è valida anche se “tardiva” se c'è una nuova condotta (Cass. pen. n. 18868/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 maggio 2025

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 18868 del 2025, offre l'occasione per ribadire alcuni fondamentali principi in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., con particolare riferimento alla natura dell'evento "per accumulo", alla procedibilità della querela, al divieto di bis in idem in relazione a precedenti provvedimenti di archiviazione, e infine ai limiti di sindacabilità in Cassazione della determinazione della pena. 1. La natura unitaria del reato di atti persecutori e la rilevanza della querela "tardiva" Nel rigettare il motivo di ricorso che deduceva la tardività della querela rispetto a fatti commessi tra il 2015 e il 2020, la Corte ha richiamato il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 18868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18868
Data del deposito : 8 maggio 2025

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