CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 20256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20256 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA RI, nato a [...] 1'11/10/1963 avverso l'ordinanza emessa il 5/12/2024 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Nicola Chieffo, difensore di RI TA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di RI TA, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto emessa in data 1 febbraio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 2. Con atto a firma del difensore di ufficio, RI TA ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge. Si osserva che l'atto di appello conteneva il richiamo espresso alla dichiarazione di domicilio fatta presso lo studio del difensore in forza di nomina presente in atti. Inoltre, si denuncia l'eccessivo formalismo della norma che è stata proprio per questo abrogata, osservandosi che una interpretazione troppo formalistica delle norme che regolano l'accesso al grado di appello potrebbe essere lesiva delle prerogative difensive e del diritto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, oltre che dalla documentazione allegata al ricorso, si evince che nell'atto di appello era stata fornita specifica indicazione dell'elezione di domicilio valida per la citazione che secondo la interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025 - che si condivide - è sufficiente a ritenere integrata la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dalla disposizione normativa di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ma che continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Secondo la suddetta decisione, la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso di specie, nell'atto di appello risulta contenuta la specifica indicazione dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore già presente in atti, richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Pertanto, la Corte di appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello è incorsa in un evidente errore, non avendo preso atto che nell'atto di appello era contenuta la indicazione dell'elezione di domicilio e non solo la mera indicazione della residenza dell'imputato, quest'ultima evidentemente di per sé insufficiente ad integrare la richiesta condizione di ammissibilità. 2 L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il45aprile 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Nicola Chieffo, difensore di RI TA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di RI TA, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto emessa in data 1 febbraio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 2. Con atto a firma del difensore di ufficio, RI TA ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge. Si osserva che l'atto di appello conteneva il richiamo espresso alla dichiarazione di domicilio fatta presso lo studio del difensore in forza di nomina presente in atti. Inoltre, si denuncia l'eccessivo formalismo della norma che è stata proprio per questo abrogata, osservandosi che una interpretazione troppo formalistica delle norme che regolano l'accesso al grado di appello potrebbe essere lesiva delle prerogative difensive e del diritto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, oltre che dalla documentazione allegata al ricorso, si evince che nell'atto di appello era stata fornita specifica indicazione dell'elezione di domicilio valida per la citazione che secondo la interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025 - che si condivide - è sufficiente a ritenere integrata la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dalla disposizione normativa di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ma che continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Secondo la suddetta decisione, la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso di specie, nell'atto di appello risulta contenuta la specifica indicazione dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore già presente in atti, richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Pertanto, la Corte di appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello è incorsa in un evidente errore, non avendo preso atto che nell'atto di appello era contenuta la indicazione dell'elezione di domicilio e non solo la mera indicazione della residenza dell'imputato, quest'ultima evidentemente di per sé insufficiente ad integrare la richiesta condizione di ammissibilità. 2 L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il45aprile 2025