Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2026REG.PROV.COLL.
N. 03127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 795/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. GI RT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto l’ordinanza n. 415/2015 del 31.12.2015 di demolizione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire eseguite su area in Corso Roma 17 int. 14, emessa dal Dirigente ad interim del Servizio SUAP della Città di -OMISSIS-.
2 - Avverso il citato provvedimento, unitamente agli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, l’appellante ha proposto ricorso n.r.g. 222 del 2016 innanzi al TAR per il Piemonte, lamentando: I) l’incompetenza del Dirigente ad interim, per violazione dell’art. 75 dello Statuto comunale che stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco “a tempo determinato”; II) l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui ha intimato la rimozione della casetta in legno per il deposito degli attrezzi e del locale bagno prefabbricato; III) l’ordine di rimozione della casetta su due ruote, della tensostruttura nonché della struttura prefabbricata in pannelli plastici termocoibentati.
3 - Il giudice di prime cure, con sentenza n. 795 del 2022, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
I. Error in iudicando e error in procedendo: impugnazione del capo della sentenza che ha rigettato il primo motivo di ricorso. Erroneità per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 in relazione all’art. 75 dello Statuto comunale di -OMISSIS-. Incompetenza.
L’appellante lamenta che il sottoscrittore dell’ordinanza risulta il dirigente ad interim, ovvero il titolare di un incarico dirigenziale a tempo indeterminato, in contrasto con l’art. 75 dello Statuto comunale, che prescrive invece il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.
II. Error in iudicando: impugnazione del capo della sentenza relativo al rigetto del secondo motivo di ricorso. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Erroneità dell’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 31 D.P.R. 380/2001.
L’appellante deduce, in particolare, che la casetta in legno (adibita a deposito di attrezzi) e il locale bagno, in considerazione delle ridotte dimensioni e delle caratteristiche costruttive, sono opere pertinenziali rispetto al fabbricato in muratura.
III. Error in iudicando: impugnazione del capo della sentenza che ha rigettato del secondo motivo di ricorso. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Erroneità dell’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 22 e 31 D.P.R. 380/2001.
L’appellante deduce che la casetta su due ruote è da lui usata per i frequenti spostamenti lavorativi e costituisce casa mobile, stanziale per periodi transitori e quindi estranea al regime del permesso di costruire.
5 - L’appello è infondato.
Quanto alla prima censura con la quale si deduce la sussistenza di un vizio di incompetenza, deve trovare conferma quanto già rilevato dal Tar per cui l’impugnata ordinanza è sottoscritta sia da persona avente qualifica di dirigente, sia dal responsabile dell’ufficio Vigilanza Edilizia.
Non può integrare la violazione della Statuto comunale il fatto che l’incarico dirigenziale sia stato conferito ad interim, posto che tale istituto si applica, laddove sussista una carenza e la conseguente necessità di coprire il posto, a coloro che hanno già stabilmente un incarico dirigenziale presso l’ente.
In ogni caso, avuto riguardo alla natura dell’attività di vigilanza e repressione in ambito edilizio, tenuto conto che si è al cospetto di procedimenti vincolati, deve ricordarsi che, secondo un preciso orientamento della giurisprudenza: “nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza solo relativa è applicabile l’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale non costituiscono motivo di annullamento i vizi di procedura ove esso, in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato” (cfr. Cons. St., sez. I, 24 febbraio 2017, n. 507; Cons. St., sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791).
Per tale ragione deve essere disattesa anche l’istanza istruttoria avanzata dall’appellante.
6 – Quanto alle ulteriori censure si osserva che, seppure sia intervenuto il condono del manufatto principale - ben potendosi ammettere ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. nel presente giudizio di appello la relativa documentazione, in quanto sopravvenuta alla sentenza impugnata - le opere oggetto di causa devono comunque ritenersi abusive, in quanto prive di un titolo legittimante.
Deve infatti evidenziarsi che i manufatti oggetto di causa sono diversi da quello ‘principale’ a cui si riferisce il condono.
6.1 – Invero, nel merito, giova ricordare che dette opere consistono in: - tensostruttura metallica, di forma arcuata e ricoperta da telone plastico pesante di mt. 10,00 x 4,76 x h. max 4,50 ancorata al suolo; - struttura prefabbricata in pannelli plastici termocoibentati, posizionata sotto la tensostruttura e destinata ad uso cucina salone (mt. 6,90 x 4,76) con adiacente bagno lavanderia (mt. 2,40 x 4,76) per utilizzo autonomo solo diurno; - locale bagno prefabbricato con pannelli termocoibentati di mt. 2,90 x 2,50 x h. 2,80 sollevato dal suolo di circa 40 cm.; - casetta prefabbricata su due ruote poste in mezzeria e stabilmente fissa, appoggiata su piedini e collegata con impianti tecnologici compreso lo scarico fognario in fossa biologica, adibita ad abitazione e composta da camera, cucina, bagno, ripostiglio e vano non accessibile con dimensioni di mt. 8,70 x 2,90 x h. 2,10, altezza pavimento dal suolo di 70 cm., dotata di ampia tenda veranda appoggiata su piedritti; - casetta lignea uso deposito attrezzi di mt. 3,40 x 2,75 x h. media 2,70.
6.2 - Al fine di scrutinare le doglianze di parte appellante, avuto riguardo alle caratteristiche delle difformità accertate, deve premettersi che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento (cfr. Cons. Stato, sezione VI, sent. 6 giugno 2012, n. n. 3330, Corte Cass. Pen., sezione III, sent. 23 febbraio 2017, n. 8885).
6.3 - Ciò precisato, in primo luogo, non può essere seguito il tentativo dell’appellante di operare un’analisi atomistica di ogni singolo intervento, dovendosi invece evidenziare che le opere, complessivamente considerate, costituiscono una modifica del territorio rilevante – come si evince anche dal materiale fotografico allegato ai verbali di accertamento - per la quale era necessario apposito titolo autorizzatorio.
6.4 - Al riguardo, va anche precisato che ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all'assetto del territorio (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4636; Cons. di Stato, sez. IV, 16 maggio 2013, n. 2678; Cons. di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221).
Nel caso in esame, i manufatti in questione come innanzi descritti, non possono essere classificati quali pertinenze, stanti le loro caratteristiche e l’idoneità a modificare l’assetto del territorio.
6.5 - Deve essere disattesa anche la prospettata natura meramente temporanea delle opere in questione, dal momento che, per quel che consta, le stesse permangono in loco da anni.
In ogni caso, sotto il profilo giuridico, si osserva come si sia ormai consolidato l’orientamento in base al quale si deve seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016).
7 - Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
CL SA, Presidente
GI RT, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RT | CL SA |
IL SEGRETARIO