CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 31968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31968 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
<PAn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34335/2019 R.G. proposto da: Fallimento Servizi Globali RL, elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone 60, presso lo studio dell’avvocato Previti Stefano che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Previti Carla, -ricorrente- contro AL PA Gruppo Ferrovie Stato, elettivamente domiciliato in Roma Piazza di Spagna, 15, presso lo studio dell’avvocato Zoppini Civile Sent. Sez. 1 Num. 31968 Anno 2025 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 09/12/2025 2 di 17 ND che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di VI ZO, -controricorrente- nonché contro Credit Agricole & CTing S.A (già Creval PiùCTing PA e, prima ancora CL CTing PA), elettivamente domiciliata in Roma Via Chiana 48, presso lo studio dell’avvocato ND Stefano che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LI ND, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1836/2019 depositata il 30/08/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. Uditi il sostituto procuratore generale Giovanni Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, il difensore del ricorrente avv. Carla Previti e i difensori dei controricorrenti avv.ti Stefano ND e ZO Di VI. FATTI DI CAUSA 1 L’amministrazione straordinaria della soc. Servizi Globali RL adì il Tribunale di Bari chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, ex art. 44 l.fall., del pagamento della somma di € 1.073.255,76 effettuato, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Servizi Globali RL, dalla debitrice AL PA alla CL CT PA ( alla quale è succeduta dapprima Creval PiùCTing PA e , successivamente, Credit Agricole &CTing S.A) che aveva assunto la gestione dei crediti dell’impresa tra cui quelli vantati verso AL PA, e che AL PA e CL CT PA fossero condannati, in solido tra 3 di 17 loro, al versamento in favore dell’attrice della somma di € 1.073.255,76. 1.1 Nelle more del giudizio di primo grado, con decreto dell’8/11/2010, venne dichiarato il fallimento di Servizi Globali RL;
il Tribunale di Bari, con sentenza pronunciata in data 13/9/2016 dichiarò l’estinzione del processo per tardiva riassunzione. 2 Sull’appello del Fallimento di Servizi Globali RL (di seguito indicato per brevità “ Fallimento”) la Corte d’Appello di Bari respingeva il gravame osservando: i) l’art. 43, comma 3°, l.fall. che dispone l’automatica interruzione del processo in caso di fallimento di una delle parti, trova applicazione anche nella fattispecie della conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento di cui dall’art. 69 d.lvo 270/1999 in quanto non è prevista alcuna deroga del regime interruttivo se non nei casi, che non ricorrevano nella fattispecie, contemplati nell’art.34 d.lvo citato e precisamente quando il fallimento è dichiarato o nel caso in cui pende il giudizio di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o quando è in corso il termine per proporre opposizione;
in simili ipotesi il curatore interviene nel giudizio pendente in sostituzione del commissario giudiziale;
ii) il curatore del fallimento aveva avuto tempestiva e legale conoscenza sia del fallimento, in quanto parte direttamente colpita dall’evento interruttivo, sia della pendenza della causa ex art. 44 l.fall. che era stata promossa dall’amministratore straordinaria di Servizi Globali RL, in persona di Adolfo Cucinella, nominato anche curatore del fallimento. Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, AL PA e Credit Agricole & CTing S.A hanno svolto difese mediante controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. 4 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43, l.fall. e 69 d.lvo 270/1999 (di seguito indicato semplicemente « d.lvo cit.») : sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte distrettuale a fondamento della asserita inapplicabilità alla conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento del meccanismo sostitutivo del curatore al commissario giudiziale, previsto dall’art 34 d.lvo 270/1999, nel caso di pendenza del giudizio di opposizione alla dichiarazione di stato di insolvenza o del termine per proporre opposizione, i presupposti e gli effetti della dichiarazione di fallimento, all’esito del periodo di osservazione di cui all’art 30 d.lvo citato (nomina degli organi della procedura fallimentare, cessazione degli organi nominati con la sentenza di dichiarazione di insolvenza e il decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria, prosecuzione delle operazioni dello stato passivo secondo le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza), sono gli stessi di quelli della dichiarazione di fallimento in conversione della procedura di amministrazione straordinaria. 1.1 Deduce la ricorrente che, se l’interruzione del processo può predicarsi con riferimento al momento inziale della procedura costituito dalla dichiarazione di stato di insolvenza, stante l’espresso richiamo dell’art. 43 l.fall operato dall’art 19 d.lvo cit., altrettanto non può dirsi con i successivi passaggi dalla procedura di insolvenza o amministrazione straordinaria a fallimento in assenza di una esplicita disposizione normativa o richiamo alla disciplina dell’interruzione. 1.2 La mancata interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, intervenuto sia per effetto della mancata apertura dell’amministrazione straordinaria che in conseguenza della conversione di cui all’art 69 comma 1° d.lvo cit., 5 di 17 trova, secondo il Fallimento, conferma, oltre che nel dettato normativo anche dal fatto che i diritti processuali sottesi all’istituto dell’interruzione (contraddittorio, difesa, parità delle parti) sono adeguatamente salvaguardati con l’interruzione del processo a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza e che l’individuazione dell’evento interruttivo , costituito dalla conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, di un processo già interrotto con la dichiarazione di insolvenza sarebbe in stridente contrasto con le finalità acceleratorie delle procedure concorsuali poste a base dell’ art 43, comma 3° l.fall., introdotto con il d.lvo 5/2006. 2 Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del principio di conoscenza legale dell’evento interruttivo e omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte distrettuale ritenuto, in maniera del tutto indimostrata in quanto non era stata prodotta alcuna comunicazione della cancelleria che vi fosse conoscenza legale in capo al commissario straordinario della conversione ex art 69 d.lvo già alla data della sua pubblicazione in data 8/11/2010. 3 Il primo motivo è infondato. 3.1 Si controverte sull’interruzione o meno della procedura di amministrazione straordinaria allorquando viene disposta dal Tribunale la conversione di tale procedura in fallimento, ex art. 69, comma 1°, d.lvo cit.. 3.2 La questione non riveste i caratteri della novità dal momento che questa Corte si è già occupata della tematica affermando che «la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, pur lasciando immutati gli effetti riguardanti il patrimonio dell'impresa e la capacità del debitore, nonché i rapporti con i creditori, determina il passaggio da una procedura amministrativa ad una giudiziaria, a seguito del quale cessano, in particolare, le funzioni del commissario straordinario, sostituito dal curatore nominato dal tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, 6 di 17 art. 71, comma 2°: tale cessazione, comportando la perdita della capacità processuale da parte del commissario, giustifica l'interruzione dei giudizi pendenti, in applicazione dell'art. 43, comma 3, della L. Fall., imponendone pertanto la riassunzione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., nel termine di cui all'art. 305» (cfr. Cass.45/2023, vedi anche 34247/2022). L’applicabilità del meccanismo dell’interruzione nell’ipotesi di “mutazione” di procedure era già stata riconosciuta in un remoto precedente che riguardava il caso inverso a quello per cui è causa di conversione di un fallimento in amministrazione straordinaria (cfr. Cass. 12934/1992). 3.3 Il ricorrente mette in discussione tale approdo sulla base dei seguenti rilievi formulati con riferimento alla normativa in esame: a) l’art.69 d.lvo citato, a differenza di quanto previsto dall’art. 19 non opera alcun richiamo all’art. 43 l.fall.; b) l’art. 34 d.lvo cit., che regolamenta il passaggio tra la fase dell’osservazione dell’impresa, immediatamente successiva alla dichiarazione di insolvenza, e l’eventuale dichiarazione di fallimento, in caso di infausta diagnosi, non solo non prevede alcun meccanismo interruttivo dei giudizi in corso nei quali è parte il commissario ma contempla espressamente la facoltà di intervento del curatore in tali cause;
c) non vi è alcuna ragione per differenziare le conseguenze, in punto di mancata interruzione del processo, tra le ipotesi in cui il fallimento viene dichiarato per effetto della mancata apertura della procedura di amministrazione straordinaria (art. 30 comma 1° d.lvo cit.) e il fallimento dichiarato in conseguenza della conversione della procedura;
d) gli artt. 31 e 61 d.lvo cit. prevedono, sia nel caso di fallimento dichiarato all’esito del negativo periodo di prova, sia in conseguenza della conversione delle procedure, la prosecuzione delle operazioni di accertamento dello stato passivo sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
e) l’unico fenomeno interruttivo della complessa procedura di 7 di 17 amministrazione straordinaria si rinviene nella sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza con affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale, in conseguenza del venir meno della capacità dell’imprenditore a stare in giudizio. 4 Ritiene il Collegio che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non siano persuasive e che debba essere confermato l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto. 4.1 E’ opportuno passare in rassegna le norme del d.lvo 270/1999 che disciplinano nello specifico gli SN del complesso procedimento che interessa l’insolvenza della grande impresa commerciale e che ha come sbocchi alternativi l’amministrazione straordinaria o il fallimento a seconda che la gestione della crisi persegua finalità conservativa o liquidatoria. 4.2 L’art. 19, comma 3°, d.lvo cit. stabilisce che, nel caso di dichiarazione di insolvenza dell’impresa di grandi dimensioni, che apre la fase provvisoria della diagnosi della crisi, «Fermo quanto previsto dall’art. 18, l’affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare sostituito al curatore il commissario giudiziale». Dunque si può affermare senza ombra di dubbio che la dichiarazione di insolvenza, accompagnata all’affidamento al commissario giudiziale della gestione dell’impresa, comporta la perdita da parte del debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e la sostituzione del debitore con il commissario giudiziale nelle controversie in corso di carattere patrimoniale che subiscono l’effetto interruttivo. Si tratta di effetti che si producono proprio in conseguenza dell’espresso richiamo operato dall’art.19 d.lvo cit. alle norme fallimentari posto che la dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lvo cit. affida al commissario giudiziale compiti ben differenti da quelli che assume il curatore in una dichiarazione di fallimento. 8 di 17 A tale organo, fisiologicamente provvisorio, compete principalmente la redazione della relazione circa la valutazione dell’esistenza delle condizioni per il risanamento sulla base del quale il Tribunale decide in ordine all’apertura dell’amministrazione straordinaria. 4.3 Il passaggio dalla fase preparatoria, avviata con la dichiarazione di insolvenza, all’apertura di una delle due procedure concorsuali è scandito dall’art. 30 d.lvo cit., a tenore del quale «il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l’apertura della amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni le condizioni indicate dall’art. 27. In caso contrario, dichiara con decreto il fallimento». 4.4.La sorte dei procedimenti pendenti durante la fase della transizione verso una delle due procedure concorsuali alternative all’esito del periodo di osservazione trova poi espressa regolamentazione negli artt. 31, comma 2° e 34 d.lvo citato. In particolare la prima disposizione prevede che «l’accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza » mentre la seconda norma rubricata «Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale», dispone che « Se i decreti previsti dall’art. 30, comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale ……..Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale». 9 di 17 È evidente che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo di prosecuzione dei giudizi, con possibilità del curatore di intervenirvi sostituendosi al commissario giudiziale giudiziale, derogatorio rispetto alla disciplina dell’interruzione dei processi che, in mancanza della diposizione di cui all’art. 34 d.l.vo citato, a fronte di una apertura di procedura fallimentare, avrebbe trovato applicazione ex art. 43 comma 3° l.fall.. 4.5 L’art 69 d.lvo cit. prende in esame l’ipotesi della conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria quando risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita con la sostituzione degli organi amministrativi nominati dal Ministero (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) con quelli nominati dal Tribunale (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori). Con riferimento ai contenziosi pendenti al passaggio delle procedure, se l’art. 71, comma 2° d.lvo cit. conferma la disciplina dettata dall’art. 31, comma 2°, prevedendo la prosecuzione dell’accertamento dello stato passivo, con la sola sostituzione del curatore al commissario straordinario, non vi è alcun richiamo da parte degli artt. 69 e segg. d.lvo cit. alla regola, contenuta nell’art. 34 d.lvo cit., della prosecuzione dei processi in deroga al principio processuale della interruzione dei processi sancito per i procedimenti fallimentari dall’art. 43 comma 3° l.fall.. 4.6 Ciò premesso, la mancata previsione in sede di apertura del fallimento successiva al provvedimento di conversione ex art. 69 d.lvo cit. di alcuna specifica disposizione sulla sorte dei procedimenti in corso non autorizza, come sostenuto dal ricorrente, a ritenere estensibile anche a questo trapasso la disciplina della prosecuzione dei giudizi di cui al combinato disposto degli artt. 30 e 34 d.lvo cit.. Al contrario, in mancanza di una norma speciale, quale è certamente la previsione dell’art. 34 d.lvo cit., non può che trovare 10 di 17 applicazione il principio generale in materia di procedimenti pendenti alla data della dichiarazione del fallimento dell’interruzione della causa previsto dall’art 43 l.fall.. 4.7 Né può invocarsi il ricorso al procedimento di applicazione analogica alla ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento della disciplina del più volte citato art. 34; ciò in primo luogo perché non vi è alcuna lacuna da colmare (cfr. Cass, S. U. n. 38596/2021): l’andamento e la condizione dei giudizi in corso nell’ipotesi di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e di contestuale apertura del fallimento trovano copertura normativa nella disposizione generale dettata dall’art. 43, comma 3° l.fall che regolamenta il regime di interruzione dei processi nel caso di dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, la disciplina dettata dall’art. 34 d.lvo cit. riveste carattere eccezionale in quanto derogatoria della disciplina generale dell’interruzione dei processi nel caso di apertura della procedura fallimentare ragion per cui la norma va ritenuta di stretta interpretazione. 4.8 Non giova alla tesi del ricorrente neanche l’argomento, pure speso dal pubblico ministero nella requisitoria scritta, della espressa previsione (art. 71 d.lvo cit.) della prosecuzione delle operazioni di accertamento quale effetto dell’apertura della procedura fallimentare successiva al provvedimento di conversione ex art. 69. Vero è l’opposto e cioè che il legislatore, laddove ha inteso sottrarre alla disciplina dell’interruzione automatica dell’art 43 l.fall. i processi in corso al momento dell’apertura del fallimento, lo ha espressamente previsto: nell’art. 34 d.lvo cit., con la disposizione dell’intervento del curatore nei giudizi pendenti, riferito al passaggio dalla dichiarazione dello stato di insolvenza al fallimento e negli artt. 31 e 71 d.lvo cit., regolamentando la prosecuzione delle operazioni di accertamento dello stato passivo. 11 di 17 Se ne deve dedurre, a contrario, che le cause “attive” e quelle sottratte alla cognizione del giudice fallimentare, ex artt. 52, e 93 e segg. l.fall., in corso al momento della conversione dall’amministrazione straordinaria al fallimento, sono interrotte. 4.9 Non è neppure condivisibile l’assunto della ricorrente secondo il quale la fattispecie regolamentata dall’art. 31 d.lvo cit. sia del tutto omogenea a quella disciplinata dall’art. 69 d.lvo.cit.. Lo speciale regime della prosecuzione dei processi contenuto nell’art. 34 d.lvo si innesta in una fase temporale ben precisa che è quella dell’apertura della procedura concorsuale fallimentare, all’esito della negativa valutazione della possibilità di accedere all’amministrazione straordinaria, con il decreto di cui all’art. 30, comma 1°, d.lvo cit. che rappresenta la conclusione di un composito iter giudiziale, sorto con la dichiarazione dello stato di insolvenza che ha già prodotto , ex art. 19 d.lvo, l’effetto della interruzione automatica dei processi per perdita del debitore della capacità di stare in giudizio. Ben diverso è il contesto che vede l’avvicendamento disciplinato dagli artt. 69 e segg, d.lvo cit. a seguito di chiusura dell’amministrazione straordinaria e dell’apertura della procedura fallimentare. Il fenomeno della conversione ex art. 69 d.lvo, determina, infatti, la chiusura della procedura concorsuale di amministrazione giudiziaria, con la cessazione delle funzioni gestorie degli organi amministrativi (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) e l’apertura di una autonoma procedura – quella fallimentare- con nomina di nuovi organi (curatore, giudice delegato e comitato dei creditori). 4.10 Militano, infine, a sostegno della tesi giurisprudenziale dell’interruzione dei processi pendenti in caso di conversione di procedure, considerazioni di ordine sistematico. 12 di 17 4.11 Mette conto puntualizzare che la disciplina dell’interruzione dei processi per intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti si discosta da quella dettata negli artt. 299 e 300 c.p.c in relazione alla morte o alla perdita di capacità della parte e del suo legale rappresentante o morte, sospensione o radiazione del procuratore legale. L’interruzione del processo, nei casi previsti dal codice di rito, mira, infatti, ad impedire che determinati eventi che colpiscono la parte o il suo legale possano menomare l’attività di partecipazione della parte al processo e la sua possibilità di difendersi adeguatamente. L’evento interruttivo contemplato nella legge fallimentare assolve alla diversa funzione di consentire al curatore di decidere se costituirsi, o coltivare il giudizio o abbandonarlo sulla base di una valutazione di convenienza e nell’ interesse della massa dei creditori. 4.12 Ciò premesso, è fuori discussione che la conversione dell’amministrazione straordinaria, quando la stessa non può più essere utilmente proseguita, in fallimento segna una netta discontinuità, sotto il profilo della gestione, tra le due procedure che, sia pur aventi entrambe natura concorsuale, perseguono obiettivi tra loro profondamente diversi. Scopo principale dell’amministrazione straordinaria, che vede come protagonista l’amministrazione pubblica, la quale vigila sulla procedura e, attraverso organi dalla stessa nominati, cura la predisposizione e l’attuazione del programma, è la riorganizzazione e il risanamento dell’impresa di rilevanti dimensioni con l’obiettivo di salvaguardare interessi spesso di natura pubblicistica, quali la tutela dei livelli occupazionali o l’assicurazione della continuità della fornitura di beni o servizi di rilevanza per la collettività. Ciò determina una consistente regressione dei diritti dei creditori ritenuti recessivi rispetto alla finalità della conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa dissestata. 13 di 17 Nel fallimento torna a prevalere la logica liquidatoria e l’interesse, secondo una impostazione prettamente privatistica, del ceto creditorio ad ottenere il più ampio soddisfacimento dei crediti nel più breve tempo di realizzo. 4.13 La chiara differenziazione, dal punto di vista funzionale, tra amministrazione straordinaria e fallimento non può non avere ripercussioni anche sulla disciplina dei processi in corso al momento della conversione ex art. 69 d.lvo; in particolare, si può verificare che iniziative giudiziaria promosse dal commissario straordinario siano coerenti con gli obiettivi di riorganizzazione e risanamento dell’impresa ma, al contrario, non siano confacenti al miglior soddisfacimento dei creditori o siano addirittura pregiudizievoli per il loro interesse. 4.14 Si rende, quindi, necessario consentire al curatore, attraverso il meccanismo dell’interruzione automatica dei processi, previsto dall’art 43 l.fall., di ponderare se le azioni giudiziarie promosse dal commissario straordinario siano o meno in conflitto con gli interessi dei creditori. 4.15 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto « nell’ipotesi di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ex art. 69 e seguenti d.lvo 270/1999, trova applicazione la disciplina della interruzione automatica, prevista dall’art. 43, comma 3° l.fall., dei processi in corso, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2° e 71, comma 2°, d.lvo 270/1999». 5 È invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo nell’articolazione in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge. 5.1 Vanno preliminarmente disattesi i rilievi della controricorrente AL PA sulla inammissibilità del motivo per genericità e/o carenza di autosufficienza. 14 di 17 La doglianza indica in maniera specifica le parti in fatto ed in diritto della sentenza impugnata e rappresenta le ragioni per le quali si ritiene la stessa è ritenuta non conforme a diritto ed in particolare alla previsione di cui all’art. 305 c.p.c.. 5.2 Va, anche, respinta l’eccezione, sollevata dalla stessa difesa, di giudicato, che si sarebbe formato sulla nozione di conoscenza legale dell’evento interruttivo adottata dal Tribunale non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. 5.3 Secondo il costante orientamento di questa Corte « la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (n. 9823/99, cui adde nn. 8859/01, 20143/05, 10043/06, 4363/09, 4732/12 e 21566/17). Il medesimo principio è stato talvolta espresso con riferimento al collegamento stretto tra capo impugnato e capo non impugnato (v. n. 4934/10) o al nesso di consequenzialità tra l'uno e l'altro (cfr. n. 18713/16), o ancora affermando che costituisce capo autonomo della sentenza solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (v. nn. 2379/18 e 22863/07)»(cfr.Cass. 8645/2020). 15 di 17 Si è ancora precisato che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto, sussumibile sotto una norma, cui il giudice ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di un apposito motivo d'impugnazione, quest'ultima, ove motivata in ordine anche ad uno soltanto di essi, riapre la cognizione del giudice dell'impugnazione sull'intera statuizione (cfr. Cass. nn. 16583/12, 2217/16, 12202/17, 16853/18 e 10760/19). È da escludere, nel caso specifico, la formazione di un giudicato interno sulla questione della individuazione del dies a quo della decorrenza del termine, ex art 305 c.p.c., per proseguire e/o riassumere il processo interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento in quanto la statuizione complessiva assunta dalla Corte d’Appello barese è stata oggetto di censura sicché se ne impone la verifica. 5.4 Ciò considerato, è noto come il novellato art. 43, comma 3, legge fall. («L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo».) ha reso automatica e immediata l'interruzione del processo, provocata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, in deroga alla regola generale secondo cui l'evento interruttivo che riguardi la parte costituita produce effetto solo dal momento in cui il suo difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (art. 300 c.p.c.). 5.5 La disposizione ha, però, determinato incertezze sulla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo, potendosi fare riferimento alternativamente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento, al momento della 16 di 17 conoscenza legale ed effettiva dell'evento interruttivo oppure alla ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione, pronunciata in udienza o comunicata alle parti. 5.6 A risolvere ogni dubbio è intervenuta la sentenza n. 12154/2021 delle Sezioni unite, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: « in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 co. 3 L.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima ». È stato recentemente precisato che «il senso è chiaramente quello di scindere il profilo della "automatica interruzione del processo" da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale rimane in ogni caso collegata alla "dichiarazione giudiziale dell'interruzione". E anche il tema della conoscenza legale necessaria per individuare il dies a quo si pone, ma con riferimento (non all'evento interruttivo, ma) all'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione; la quale è "già... conosciuta nei casi di pronuncia in udienza" oppure "va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata. anche dall'ufficio giudiziario» ( cfr. Cass. 22714/2025). 17 di 17 2.4. A tale principio, che qui si conferma, non si è evidentemente attenuta la Corte d'Appello di Bari, che ha individuato il momento della conoscenza legale del provvedimento per il curatore e, conseguentemente, il dies a quo del termine per la riassunzione del processo, nella data del provvedimento di apertura del fallimento a seguito della conversione della procedura di amministrazione straordinaria. In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al principio innanzi esposto e regolamenterà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo Crolla ES US </PAn>
il Tribunale di Bari, con sentenza pronunciata in data 13/9/2016 dichiarò l’estinzione del processo per tardiva riassunzione. 2 Sull’appello del Fallimento di Servizi Globali RL (di seguito indicato per brevità “ Fallimento”) la Corte d’Appello di Bari respingeva il gravame osservando: i) l’art. 43, comma 3°, l.fall. che dispone l’automatica interruzione del processo in caso di fallimento di una delle parti, trova applicazione anche nella fattispecie della conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento di cui dall’art. 69 d.lvo 270/1999 in quanto non è prevista alcuna deroga del regime interruttivo se non nei casi, che non ricorrevano nella fattispecie, contemplati nell’art.34 d.lvo citato e precisamente quando il fallimento è dichiarato o nel caso in cui pende il giudizio di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o quando è in corso il termine per proporre opposizione;
in simili ipotesi il curatore interviene nel giudizio pendente in sostituzione del commissario giudiziale;
ii) il curatore del fallimento aveva avuto tempestiva e legale conoscenza sia del fallimento, in quanto parte direttamente colpita dall’evento interruttivo, sia della pendenza della causa ex art. 44 l.fall. che era stata promossa dall’amministratore straordinaria di Servizi Globali RL, in persona di Adolfo Cucinella, nominato anche curatore del fallimento. Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, AL PA e Credit Agricole & CTing S.A hanno svolto difese mediante controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. 4 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43, l.fall. e 69 d.lvo 270/1999 (di seguito indicato semplicemente « d.lvo cit.») : sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte distrettuale a fondamento della asserita inapplicabilità alla conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento del meccanismo sostitutivo del curatore al commissario giudiziale, previsto dall’art 34 d.lvo 270/1999, nel caso di pendenza del giudizio di opposizione alla dichiarazione di stato di insolvenza o del termine per proporre opposizione, i presupposti e gli effetti della dichiarazione di fallimento, all’esito del periodo di osservazione di cui all’art 30 d.lvo citato (nomina degli organi della procedura fallimentare, cessazione degli organi nominati con la sentenza di dichiarazione di insolvenza e il decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria, prosecuzione delle operazioni dello stato passivo secondo le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza), sono gli stessi di quelli della dichiarazione di fallimento in conversione della procedura di amministrazione straordinaria. 1.1 Deduce la ricorrente che, se l’interruzione del processo può predicarsi con riferimento al momento inziale della procedura costituito dalla dichiarazione di stato di insolvenza, stante l’espresso richiamo dell’art. 43 l.fall operato dall’art 19 d.lvo cit., altrettanto non può dirsi con i successivi passaggi dalla procedura di insolvenza o amministrazione straordinaria a fallimento in assenza di una esplicita disposizione normativa o richiamo alla disciplina dell’interruzione. 1.2 La mancata interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, intervenuto sia per effetto della mancata apertura dell’amministrazione straordinaria che in conseguenza della conversione di cui all’art 69 comma 1° d.lvo cit., 5 di 17 trova, secondo il Fallimento, conferma, oltre che nel dettato normativo anche dal fatto che i diritti processuali sottesi all’istituto dell’interruzione (contraddittorio, difesa, parità delle parti) sono adeguatamente salvaguardati con l’interruzione del processo a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza e che l’individuazione dell’evento interruttivo , costituito dalla conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, di un processo già interrotto con la dichiarazione di insolvenza sarebbe in stridente contrasto con le finalità acceleratorie delle procedure concorsuali poste a base dell’ art 43, comma 3° l.fall., introdotto con il d.lvo 5/2006. 2 Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del principio di conoscenza legale dell’evento interruttivo e omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte distrettuale ritenuto, in maniera del tutto indimostrata in quanto non era stata prodotta alcuna comunicazione della cancelleria che vi fosse conoscenza legale in capo al commissario straordinario della conversione ex art 69 d.lvo già alla data della sua pubblicazione in data 8/11/2010. 3 Il primo motivo è infondato. 3.1 Si controverte sull’interruzione o meno della procedura di amministrazione straordinaria allorquando viene disposta dal Tribunale la conversione di tale procedura in fallimento, ex art. 69, comma 1°, d.lvo cit.. 3.2 La questione non riveste i caratteri della novità dal momento che questa Corte si è già occupata della tematica affermando che «la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, pur lasciando immutati gli effetti riguardanti il patrimonio dell'impresa e la capacità del debitore, nonché i rapporti con i creditori, determina il passaggio da una procedura amministrativa ad una giudiziaria, a seguito del quale cessano, in particolare, le funzioni del commissario straordinario, sostituito dal curatore nominato dal tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, 6 di 17 art. 71, comma 2°: tale cessazione, comportando la perdita della capacità processuale da parte del commissario, giustifica l'interruzione dei giudizi pendenti, in applicazione dell'art. 43, comma 3, della L. Fall., imponendone pertanto la riassunzione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., nel termine di cui all'art. 305» (cfr. Cass.45/2023, vedi anche 34247/2022). L’applicabilità del meccanismo dell’interruzione nell’ipotesi di “mutazione” di procedure era già stata riconosciuta in un remoto precedente che riguardava il caso inverso a quello per cui è causa di conversione di un fallimento in amministrazione straordinaria (cfr. Cass. 12934/1992). 3.3 Il ricorrente mette in discussione tale approdo sulla base dei seguenti rilievi formulati con riferimento alla normativa in esame: a) l’art.69 d.lvo citato, a differenza di quanto previsto dall’art. 19 non opera alcun richiamo all’art. 43 l.fall.; b) l’art. 34 d.lvo cit., che regolamenta il passaggio tra la fase dell’osservazione dell’impresa, immediatamente successiva alla dichiarazione di insolvenza, e l’eventuale dichiarazione di fallimento, in caso di infausta diagnosi, non solo non prevede alcun meccanismo interruttivo dei giudizi in corso nei quali è parte il commissario ma contempla espressamente la facoltà di intervento del curatore in tali cause;
c) non vi è alcuna ragione per differenziare le conseguenze, in punto di mancata interruzione del processo, tra le ipotesi in cui il fallimento viene dichiarato per effetto della mancata apertura della procedura di amministrazione straordinaria (art. 30 comma 1° d.lvo cit.) e il fallimento dichiarato in conseguenza della conversione della procedura;
d) gli artt. 31 e 61 d.lvo cit. prevedono, sia nel caso di fallimento dichiarato all’esito del negativo periodo di prova, sia in conseguenza della conversione delle procedure, la prosecuzione delle operazioni di accertamento dello stato passivo sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
e) l’unico fenomeno interruttivo della complessa procedura di 7 di 17 amministrazione straordinaria si rinviene nella sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza con affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale, in conseguenza del venir meno della capacità dell’imprenditore a stare in giudizio. 4 Ritiene il Collegio che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non siano persuasive e che debba essere confermato l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto. 4.1 E’ opportuno passare in rassegna le norme del d.lvo 270/1999 che disciplinano nello specifico gli SN del complesso procedimento che interessa l’insolvenza della grande impresa commerciale e che ha come sbocchi alternativi l’amministrazione straordinaria o il fallimento a seconda che la gestione della crisi persegua finalità conservativa o liquidatoria. 4.2 L’art. 19, comma 3°, d.lvo cit. stabilisce che, nel caso di dichiarazione di insolvenza dell’impresa di grandi dimensioni, che apre la fase provvisoria della diagnosi della crisi, «Fermo quanto previsto dall’art. 18, l’affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare sostituito al curatore il commissario giudiziale». Dunque si può affermare senza ombra di dubbio che la dichiarazione di insolvenza, accompagnata all’affidamento al commissario giudiziale della gestione dell’impresa, comporta la perdita da parte del debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e la sostituzione del debitore con il commissario giudiziale nelle controversie in corso di carattere patrimoniale che subiscono l’effetto interruttivo. Si tratta di effetti che si producono proprio in conseguenza dell’espresso richiamo operato dall’art.19 d.lvo cit. alle norme fallimentari posto che la dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lvo cit. affida al commissario giudiziale compiti ben differenti da quelli che assume il curatore in una dichiarazione di fallimento. 8 di 17 A tale organo, fisiologicamente provvisorio, compete principalmente la redazione della relazione circa la valutazione dell’esistenza delle condizioni per il risanamento sulla base del quale il Tribunale decide in ordine all’apertura dell’amministrazione straordinaria. 4.3 Il passaggio dalla fase preparatoria, avviata con la dichiarazione di insolvenza, all’apertura di una delle due procedure concorsuali è scandito dall’art. 30 d.lvo cit., a tenore del quale «il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l’apertura della amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni le condizioni indicate dall’art. 27. In caso contrario, dichiara con decreto il fallimento». 4.4.La sorte dei procedimenti pendenti durante la fase della transizione verso una delle due procedure concorsuali alternative all’esito del periodo di osservazione trova poi espressa regolamentazione negli artt. 31, comma 2° e 34 d.lvo citato. In particolare la prima disposizione prevede che «l’accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza » mentre la seconda norma rubricata «Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale», dispone che « Se i decreti previsti dall’art. 30, comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale ……..Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale». 9 di 17 È evidente che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo di prosecuzione dei giudizi, con possibilità del curatore di intervenirvi sostituendosi al commissario giudiziale giudiziale, derogatorio rispetto alla disciplina dell’interruzione dei processi che, in mancanza della diposizione di cui all’art. 34 d.l.vo citato, a fronte di una apertura di procedura fallimentare, avrebbe trovato applicazione ex art. 43 comma 3° l.fall.. 4.5 L’art 69 d.lvo cit. prende in esame l’ipotesi della conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria quando risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita con la sostituzione degli organi amministrativi nominati dal Ministero (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) con quelli nominati dal Tribunale (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori). Con riferimento ai contenziosi pendenti al passaggio delle procedure, se l’art. 71, comma 2° d.lvo cit. conferma la disciplina dettata dall’art. 31, comma 2°, prevedendo la prosecuzione dell’accertamento dello stato passivo, con la sola sostituzione del curatore al commissario straordinario, non vi è alcun richiamo da parte degli artt. 69 e segg. d.lvo cit. alla regola, contenuta nell’art. 34 d.lvo cit., della prosecuzione dei processi in deroga al principio processuale della interruzione dei processi sancito per i procedimenti fallimentari dall’art. 43 comma 3° l.fall.. 4.6 Ciò premesso, la mancata previsione in sede di apertura del fallimento successiva al provvedimento di conversione ex art. 69 d.lvo cit. di alcuna specifica disposizione sulla sorte dei procedimenti in corso non autorizza, come sostenuto dal ricorrente, a ritenere estensibile anche a questo trapasso la disciplina della prosecuzione dei giudizi di cui al combinato disposto degli artt. 30 e 34 d.lvo cit.. Al contrario, in mancanza di una norma speciale, quale è certamente la previsione dell’art. 34 d.lvo cit., non può che trovare 10 di 17 applicazione il principio generale in materia di procedimenti pendenti alla data della dichiarazione del fallimento dell’interruzione della causa previsto dall’art 43 l.fall.. 4.7 Né può invocarsi il ricorso al procedimento di applicazione analogica alla ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento della disciplina del più volte citato art. 34; ciò in primo luogo perché non vi è alcuna lacuna da colmare (cfr. Cass, S. U. n. 38596/2021): l’andamento e la condizione dei giudizi in corso nell’ipotesi di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e di contestuale apertura del fallimento trovano copertura normativa nella disposizione generale dettata dall’art. 43, comma 3° l.fall che regolamenta il regime di interruzione dei processi nel caso di dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, la disciplina dettata dall’art. 34 d.lvo cit. riveste carattere eccezionale in quanto derogatoria della disciplina generale dell’interruzione dei processi nel caso di apertura della procedura fallimentare ragion per cui la norma va ritenuta di stretta interpretazione. 4.8 Non giova alla tesi del ricorrente neanche l’argomento, pure speso dal pubblico ministero nella requisitoria scritta, della espressa previsione (art. 71 d.lvo cit.) della prosecuzione delle operazioni di accertamento quale effetto dell’apertura della procedura fallimentare successiva al provvedimento di conversione ex art. 69. Vero è l’opposto e cioè che il legislatore, laddove ha inteso sottrarre alla disciplina dell’interruzione automatica dell’art 43 l.fall. i processi in corso al momento dell’apertura del fallimento, lo ha espressamente previsto: nell’art. 34 d.lvo cit., con la disposizione dell’intervento del curatore nei giudizi pendenti, riferito al passaggio dalla dichiarazione dello stato di insolvenza al fallimento e negli artt. 31 e 71 d.lvo cit., regolamentando la prosecuzione delle operazioni di accertamento dello stato passivo. 11 di 17 Se ne deve dedurre, a contrario, che le cause “attive” e quelle sottratte alla cognizione del giudice fallimentare, ex artt. 52, e 93 e segg. l.fall., in corso al momento della conversione dall’amministrazione straordinaria al fallimento, sono interrotte. 4.9 Non è neppure condivisibile l’assunto della ricorrente secondo il quale la fattispecie regolamentata dall’art. 31 d.lvo cit. sia del tutto omogenea a quella disciplinata dall’art. 69 d.lvo.cit.. Lo speciale regime della prosecuzione dei processi contenuto nell’art. 34 d.lvo si innesta in una fase temporale ben precisa che è quella dell’apertura della procedura concorsuale fallimentare, all’esito della negativa valutazione della possibilità di accedere all’amministrazione straordinaria, con il decreto di cui all’art. 30, comma 1°, d.lvo cit. che rappresenta la conclusione di un composito iter giudiziale, sorto con la dichiarazione dello stato di insolvenza che ha già prodotto , ex art. 19 d.lvo, l’effetto della interruzione automatica dei processi per perdita del debitore della capacità di stare in giudizio. Ben diverso è il contesto che vede l’avvicendamento disciplinato dagli artt. 69 e segg, d.lvo cit. a seguito di chiusura dell’amministrazione straordinaria e dell’apertura della procedura fallimentare. Il fenomeno della conversione ex art. 69 d.lvo, determina, infatti, la chiusura della procedura concorsuale di amministrazione giudiziaria, con la cessazione delle funzioni gestorie degli organi amministrativi (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) e l’apertura di una autonoma procedura – quella fallimentare- con nomina di nuovi organi (curatore, giudice delegato e comitato dei creditori). 4.10 Militano, infine, a sostegno della tesi giurisprudenziale dell’interruzione dei processi pendenti in caso di conversione di procedure, considerazioni di ordine sistematico. 12 di 17 4.11 Mette conto puntualizzare che la disciplina dell’interruzione dei processi per intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti si discosta da quella dettata negli artt. 299 e 300 c.p.c in relazione alla morte o alla perdita di capacità della parte e del suo legale rappresentante o morte, sospensione o radiazione del procuratore legale. L’interruzione del processo, nei casi previsti dal codice di rito, mira, infatti, ad impedire che determinati eventi che colpiscono la parte o il suo legale possano menomare l’attività di partecipazione della parte al processo e la sua possibilità di difendersi adeguatamente. L’evento interruttivo contemplato nella legge fallimentare assolve alla diversa funzione di consentire al curatore di decidere se costituirsi, o coltivare il giudizio o abbandonarlo sulla base di una valutazione di convenienza e nell’ interesse della massa dei creditori. 4.12 Ciò premesso, è fuori discussione che la conversione dell’amministrazione straordinaria, quando la stessa non può più essere utilmente proseguita, in fallimento segna una netta discontinuità, sotto il profilo della gestione, tra le due procedure che, sia pur aventi entrambe natura concorsuale, perseguono obiettivi tra loro profondamente diversi. Scopo principale dell’amministrazione straordinaria, che vede come protagonista l’amministrazione pubblica, la quale vigila sulla procedura e, attraverso organi dalla stessa nominati, cura la predisposizione e l’attuazione del programma, è la riorganizzazione e il risanamento dell’impresa di rilevanti dimensioni con l’obiettivo di salvaguardare interessi spesso di natura pubblicistica, quali la tutela dei livelli occupazionali o l’assicurazione della continuità della fornitura di beni o servizi di rilevanza per la collettività. Ciò determina una consistente regressione dei diritti dei creditori ritenuti recessivi rispetto alla finalità della conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa dissestata. 13 di 17 Nel fallimento torna a prevalere la logica liquidatoria e l’interesse, secondo una impostazione prettamente privatistica, del ceto creditorio ad ottenere il più ampio soddisfacimento dei crediti nel più breve tempo di realizzo. 4.13 La chiara differenziazione, dal punto di vista funzionale, tra amministrazione straordinaria e fallimento non può non avere ripercussioni anche sulla disciplina dei processi in corso al momento della conversione ex art. 69 d.lvo; in particolare, si può verificare che iniziative giudiziaria promosse dal commissario straordinario siano coerenti con gli obiettivi di riorganizzazione e risanamento dell’impresa ma, al contrario, non siano confacenti al miglior soddisfacimento dei creditori o siano addirittura pregiudizievoli per il loro interesse. 4.14 Si rende, quindi, necessario consentire al curatore, attraverso il meccanismo dell’interruzione automatica dei processi, previsto dall’art 43 l.fall., di ponderare se le azioni giudiziarie promosse dal commissario straordinario siano o meno in conflitto con gli interessi dei creditori. 4.15 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto « nell’ipotesi di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ex art. 69 e seguenti d.lvo 270/1999, trova applicazione la disciplina della interruzione automatica, prevista dall’art. 43, comma 3° l.fall., dei processi in corso, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2° e 71, comma 2°, d.lvo 270/1999». 5 È invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo nell’articolazione in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge. 5.1 Vanno preliminarmente disattesi i rilievi della controricorrente AL PA sulla inammissibilità del motivo per genericità e/o carenza di autosufficienza. 14 di 17 La doglianza indica in maniera specifica le parti in fatto ed in diritto della sentenza impugnata e rappresenta le ragioni per le quali si ritiene la stessa è ritenuta non conforme a diritto ed in particolare alla previsione di cui all’art. 305 c.p.c.. 5.2 Va, anche, respinta l’eccezione, sollevata dalla stessa difesa, di giudicato, che si sarebbe formato sulla nozione di conoscenza legale dell’evento interruttivo adottata dal Tribunale non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. 5.3 Secondo il costante orientamento di questa Corte « la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (n. 9823/99, cui adde nn. 8859/01, 20143/05, 10043/06, 4363/09, 4732/12 e 21566/17). Il medesimo principio è stato talvolta espresso con riferimento al collegamento stretto tra capo impugnato e capo non impugnato (v. n. 4934/10) o al nesso di consequenzialità tra l'uno e l'altro (cfr. n. 18713/16), o ancora affermando che costituisce capo autonomo della sentenza solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (v. nn. 2379/18 e 22863/07)»(cfr.Cass. 8645/2020). 15 di 17 Si è ancora precisato che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto, sussumibile sotto una norma, cui il giudice ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di un apposito motivo d'impugnazione, quest'ultima, ove motivata in ordine anche ad uno soltanto di essi, riapre la cognizione del giudice dell'impugnazione sull'intera statuizione (cfr. Cass. nn. 16583/12, 2217/16, 12202/17, 16853/18 e 10760/19). È da escludere, nel caso specifico, la formazione di un giudicato interno sulla questione della individuazione del dies a quo della decorrenza del termine, ex art 305 c.p.c., per proseguire e/o riassumere il processo interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento in quanto la statuizione complessiva assunta dalla Corte d’Appello barese è stata oggetto di censura sicché se ne impone la verifica. 5.4 Ciò considerato, è noto come il novellato art. 43, comma 3, legge fall. («L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo».) ha reso automatica e immediata l'interruzione del processo, provocata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, in deroga alla regola generale secondo cui l'evento interruttivo che riguardi la parte costituita produce effetto solo dal momento in cui il suo difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (art. 300 c.p.c.). 5.5 La disposizione ha, però, determinato incertezze sulla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo, potendosi fare riferimento alternativamente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento, al momento della 16 di 17 conoscenza legale ed effettiva dell'evento interruttivo oppure alla ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione, pronunciata in udienza o comunicata alle parti. 5.6 A risolvere ogni dubbio è intervenuta la sentenza n. 12154/2021 delle Sezioni unite, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: « in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 co. 3 L.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima ». È stato recentemente precisato che «il senso è chiaramente quello di scindere il profilo della "automatica interruzione del processo" da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale rimane in ogni caso collegata alla "dichiarazione giudiziale dell'interruzione". E anche il tema della conoscenza legale necessaria per individuare il dies a quo si pone, ma con riferimento (non all'evento interruttivo, ma) all'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione; la quale è "già... conosciuta nei casi di pronuncia in udienza" oppure "va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata. anche dall'ufficio giudiziario» ( cfr. Cass. 22714/2025). 17 di 17 2.4. A tale principio, che qui si conferma, non si è evidentemente attenuta la Corte d'Appello di Bari, che ha individuato il momento della conoscenza legale del provvedimento per il curatore e, conseguentemente, il dies a quo del termine per la riassunzione del processo, nella data del provvedimento di apertura del fallimento a seguito della conversione della procedura di amministrazione straordinaria. In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al principio innanzi esposto e regolamenterà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo Crolla ES US </PAn>