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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 110/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni MANDOLFO e dall'avv. Maria Elena SCUDERI entrambi del foro di Catania ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Claudio SANTINI del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
➢ ( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Controparte_2 P.IVA_2
VENTA del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 483/23 del 29 giugno
2023 in tema di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1669 cod civ.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l'azione di risarcimento danni, inquadrata all'interno dello schema tipico dell'art. 1669 cod civ., proposta da nei confronti di (di seguito, e per Parte_1 Controparte_1
1 brevità, ) a seguito dei lavori di risanamento e miglioramento sismico all'interno dell'unità CP_1 abitativa sita in L'Aquila Via dei Guelfi (identificata in catasto al fg 98 p.lla 221 sub 2) facente parte integrante del consorzio 1202.
1.1.2.In estrema sintesi, secondo la prospettazione del (che ha corroborato le proprie asserzioni Pt_1
con il deposito di una corposa perizia di parte) i lavori eseguiti sono risultati difformi rispetto a quanto autorizzato soprattutto (e per le ragioni che verranno chiaramente meglio esposte nel prosieguo) per quanto concerne l'avvenuta eliminazione delle volte con incidenza sulla sicurezza statica dell'immobile nel suo complesso.
Inoltre, sono stati accertati una serie di vizi che, unitamente ai fenomeni infiltrativi ed al deflusso di acqua, in caso di precipitazione meteoriche, negli ambienti interni, hanno inciso negativamente sull'utilizzo dell'immobile.
Ed allora, muovendo di tali premesse, l'attore ha concluso per la condanna della controparte al ristoro dei danni, stimati nell'importo complessivo di € 300.000 per l'eliminazione dei suddetti vizi e difetti costruttivi o comunque, ed in via meramente gradata, della somma (di € 314.948,00) corrispondente al valore dell'immobile e comunque all'ulteriore importo, calcolato sul valore locativo del bene (pari ad € 750,00 mensili) dalla data di riconsegna (24 ottobre 2016) sino al ripristino dello stato dei luoghi o comunque al rilascio del certificato di agibilità.
1.2. Si è costituita nella qualità di mandataria capogruppo dell'ATI composto anche da CP_1
ora in liquidazione contestando la ricostruzione operata dalla Controparte_3 CP_4
controparte.
Ad ogni buon conto, la medesima ditta ha chiesto (ed è stata autorizzata) la chiamata in causa della compagnia con cui aveva sottoscritto due polizze;
una prima decennale Controparte_5
Contr postuma avente n. 276.00262722) ed una seconda, denominata (n. 27600262719).
1.3. L'assicurazione ha preliminarmente eccepito la copertura assicurativa ed ha, allo stesso tempo, anche sollevato la questione relativa alla decadenza dell'azione di risarcimento danni tanto nell'ipotesi in cui la si volesse inquadrare nella previsione dell'art. 1669 cod civ che in quella del combinato disposto degli articoli 1667 e 1668 cod civ.
Nel merito, infine, ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni svolte dalla parte assicurata.
1.4. Le principali ragioni utilizzate ai fini della decisione (non tenendosi conto di quelle che non hanno costituito oggetto di censura in appello) possono essere così sintetizzate:
2 - sono state integralmente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU che, peraltro, ha anche esaustivamente risposto alle osservazioni formulate;
- i lavori eseguiti sono risultati quindi conformi a quanto previsto nei vari titoli autorizzativi ed una attestazione documentale di tale assunto ben può desumersi dalla Relazione a strutture ultimate del
10 agosto 2015, dal collaudo statico del 23 marzo 2016 ed in ultimo anche dalla nota della
Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali dell'11 ottobre 2017;
- con riguardo, invece, ai vizi (descritti analiticamente nei punti dalla A alla lettera N, in motivazione sono state richiamate le parti della CTU che sul punto si è pronunziata (cfr pag 6-7);
- per quanto concerne infine ai lamentati fenomeni di infiltrazione di acqua la loro genesi può essere attribuita ad una serie di fattori e quindi a difettare è la prova della riconducibilità all'attività della
CP_1
- ed infatti, scendendo nel dettaglio sul punto, è stato specificato che “Rileva inoltre in tal senso, in primo luogo, il notevole lasso di tempo trascorso tra la consegna dei lavori (24/10/2016) e l'inizio delle operazioni peritali (18/06/2022). Del resto, proprio parte attrice ha fatto riferimento nel proprio elaborato a vizi occulti” (cfr pag. 8);
- ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la grata collocata in prossimità della porta di ingresso ed anche a tal proposito è stato evidenziato che “il vizio lamentato non sussiste, in quanto la presenza della soglia di pietra a ridosso degli infissi e la pendenza del suolo in senso opposto all'immobile escludono il rischio di scolo delle stesse all'interno dell'abitazione. Pertanto, lo spostamento della grata, quand'anche possa risultare opportuno per ragioni diverse da quelle strutturali e vizianti l'edificio (cfr. relazione CTU, pp. 29 e 30), non può essere richiesto a parte convenuta, in quanto l'attuale posizione della grata non determina alcun danno all'immobile, nè ne diminuisce il valore o le possibilità di godimento” (cfr pag 8);
- le spese anche per quanto concerne l'atto di chiamata hanno seguito il principio della soccombenza;
1.5. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione cinque motivi.
Con il primo, invero sviluppato su una pluralità di profili, è stato lamentato il difetto di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza dei vizi e, di contro, è stata confermata la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli assentiti.
Ulteriore vulnus ha riguardato l'adesione alle conclusioni dell'esperto senza alcuna adeguata valutazione delle osservazioni svolte all'elaborato.
Il secondo motivo, invero strettamente connesso al precedente, ha investito il profilo della responsabilità (sempre secondo i canoni dell'art. 1669 cod civ) dell'appaltatore.
3 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso l'assenza di una situazione di incompatibilità tra la situazione di fatto esistente dopo l'ultimazione dei lavori e quanto assentito.
Le ultime due doglianze si sono appuntate rispettivamente sul capo delle spese di lite per le quali vi sarebbe spazio per una compensazione ancorchè parziale atteso l'importo stimato dal CTU come dovuto per l'eliminazione dei danni da umidità da risalita ed anche sulla mancata ammissione delle prove orali.
1.6. Le parti appellate si sono costituite ed ha nel merito dedotto l'infondatezza dell'impugnazione così insistendo per il suo integrale rigetto.
La compagnia, tuttavia, ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 cpc, le questioni pregiudiziali sulla decadenza che il primo giudice non ha esaminato in quanto assorbite dalle motivazioni sopra indicate.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti (ivi compreso il materiale presente nel DVD in effetti ritualmente depositato nel corso del precedente giudizio) e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni di ordine logico, occorre procedere al veglio dell'ultimo motivo sulla mancata ammissione delle prove orali (peraltro espressamente richiamate per supportare la fondatezza del gravame anche con riguardo agli altri motivi).
La censura è inammissibile.
Come noto, e secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (cfr Cass Civ, Sez II,
27.2.2019 n. 5741).
4 Orbene, nel caso di specie, è accaduto ( e trattasi di circostanza documentata per tabulas) che nelle note di trattazione per l'udienza del 19 giugno 2023 (in cui la causa è stata decisa a seguito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), il dott. Rizza ha così concluso “per l'accoglimento dell'odierno giudizio e di tutte le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e coi successivi atti e scritti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
Dalla mancata specifica indicazione dei mezzi di prova non valendo il generico richiamo alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, deve desumersi l'inammissibilità della doglianza.
3.1. Ed allora, è possibile passare allo scrutinio del merito della controversia.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
A tale riguardo, i primi tre motivi (in quanto strettamente connessi fra loro) possono essere esaminati congiuntamente.
In buona sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza di primo grado si presta ai seguenti rilievi:
a) La motivazione risulta sostanzialmente assente essendo limitato il giudice di prime cure ad aderire alle conclusioni del CTU senza operare alcuna valutazione delle osservazioni sollevate;
b) L'elaborato (da qui la sua inutilizzabilità ai fini della decisione con conseguente richiesta di rinnovazione dell'accertamento) si è infatti basato sulla valutazione di materiale documentale che al contrario, in sede di conferimento dell'incarico, il giudice stesso aveva vietato fosse considerato dall'esperto (trattasi nello specifico della documentazione allegata alla terza memoria ex art 183 comma VI cpc della ); CP_1
c) I lavori, avendo comportato la sostituzione delle volte a botte in alcuni locali dell'immobile
(segnatamente la cucina ed il soggiorno), sono risultati difformi rispetto a quanto autorizzato con il deposito delle SCIA;
d) Alla luce di quanto riportato nella perizia tecnica di parte (a firma dell'ing. del 10 Per_1
giugno 2019 vi è stata la sostituzione delle volte (che non potevano essere alterate rappresentando il profilo di particolare pregio dell'immobile) con “volte a botte emulate” soprattutto nel locale cucina e soggiorno;
e) Di conseguenza, sono state eseguite modifiche strutturali (peraltro neppure consentite dalla prima SCIA) destinate ad incidere sull'equilibrio e sulla solidità del complesso immobiliare;
5 f) La verifica della rispondenza dei lavori eseguiti a quelli autorizzati non è stata possibile per la mancanza del progetto in variante;
g) L'esistenza dei vizi (indicati dalle lettere A-N) avrebbe potuto essere comprovata con l'ammissione delle prove orali;
h) Non è stata operata una corretta valutazione con riguardo ai fenomeni di infiltrazione ed al problema della grata della porta di ingresso:
3.1.1. Procedendo con ordine, si impone una preventiva sintetica ricostruzione della cornice, in fatto ed in diritto, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
L'immobile di proprietà del dott. (per successione della defunta madre, Pt_1 Persona_2
deceduta il 14 giugno 2010), composto da due piani fuori terra, è parte integrante di un aggregato
ID4905013) che ha dato vita al . Parte_2
In data 25 ottobre 2012, il e l'ATI composto, in qualità di soggetto mandante, da Parte_2 [...]
(di seguito ), sono addivenuti alla firma di un contratto di Controparte_3 Controparte_7
appalto per la realizzazione di lavori di miglioramento sismico.
I suddetti lavori hanno avuto inizio il 16 marzo 2016 ed il cantiere (al pari degli altri immobili) è stato restituito nella disponibilità del il 24 ottobre 2016. Pt_1
Risulta altrettanto pacifico dalla disamina del materiale documentale che:
- L'immobile, nel suo complesso, è stato considerato dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali
e Culturali di particolare pregio storico ed architettonico;
- Difatti, nel decreto n. 409/12 del 23 luglio 2012 (cfr doc 2 delle produzioni di parte appellante)
è contenuta la dichiarazione di particolare interesse limitatamente agli ambienti voltati dei piani seminterrato e terra;
- Vi è stato un primo deposito al Comune di L'Aquila di una SCIA n. 1518/12 a cui ha fatto seguito il nulla osta della Sovrintendenza dei BB.AA. del 21 settembre 2012;
- Sono state depositate altre due SCIA;
una prima, avente n. 811793 del 16 settembre 2015; una seconda, del 1 aprile 2016 n. 033902 che però è riferita ad interventi eseguiti da altra ditta
( e quindi non è rilevante ai fini della controversia;
CP_8
3.1.2.All'interno di tale quadro, vanno inserite le risultanze della CTU che possono essere valutate su quattro distinti profili ovvero: a) esame della documentazione utilizzata;
b) verifica della conformità dei lavori eseguiti ai titoli autorizzativi;
c) analisi di ciascuno dei vizi lamentati dall'odierno appellante;
d) il problema delle infiltrazioni.
6 a) Con riguardo alla documentazione utilizzata, merita osservare quanto segue.
In effetti, al momento del conferimento dell'incarico il primo giudice ha espressamente vietato l'utilizzo del materiale allegato dalla alla terza memoria ex art 183 cpc. L'esperto, CP_1
invero, si è attenuto a tale prescrizione tanto da aver specificato che parte della documentazione indicata nell'elaborato (e sulla quale meglio si dirà nel prosieguo) è stata espressamente menzionata nella già citata perizia tecnica di parte prodotta dal dott. Pt_1
Tale circostanza ha in effetti trovato riscontro nell'esame della corposa relazione del 10 giugno 2019 a firma dell'ing. ed anche nel supporto DVD (depositato in primo grado Per_1
esaminato dal CTU tanto che essa è stata ritirata solo successivamente e depositata nel corso del presente grado).
In particolare, nella citata perizia alle pagine 170 e 183 vi è un esplicito riferimento alla
Relazione del 10 agosto 2018, al collaudo del marzo 2016 ed infine all'allegato G alla nota della Sovrintendenza dell'ottobre 2017.
Ne discende, pertanto, che il consulente si è attenuto al quesito ed ha tenuto conto della documentazione presente in atti e di cui, comunque, l'odierno appellante era a conoscenza sicchè non è possibile ipotizzare alcuna violazione delle prerogative difensive.
b) Per quanto attiene, invece, alla conformità dei lavori rispetto a quanto autorizzato deve rilevarsi che la documentazione (trattasi segnatamente di quella citata al punto precedente) verificata dal CTU e richiamata in sentenza è costituita da:
- “Relazione a Strutture Ultimate del 10 agosto 2015, di cui all'attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile prot. usc. n. 48236 del 09 settembre 2015, il Direttore dei Lavori ha attestato l'esecuzione dell'opera in conformità ai progetti strutturali autorizzati. Alla stessa
Relazione a Strutture Ultimate risultano allegati degli elaborati progettuali, tra cui la
Part
“TAV_1.1 A.S.F. - Aggiornamento Architettonico Stato Futuro Dep. 1518/12 – Pt_4
1 – LIVELLO 2” e la “TAV_1.2 A.S.F. - Aggiornamento Architettonico
[...] Pt_4
Part Stato Futuro Dep. 1518/12 – 3 – LIVELLO 4” che sono Parte_4 Pt_4
prodotti anche tra gli atti di causa. A riguardo, con i sopralluoghi sui luoghi di causa si è potuto constatare che lo stato attuale dell'immobile in esame è conforme a quanto in essi rappresentato” (cfr pagg.
8-9 della CTU);
- “…Collaudo Statico del 23 marzo 2016, di cui all'attestazione prot. usc. n. RA/89616 del 26 aprile 2016,….” in cui risulta “ attestato l'avvenuta esecuzione dell'opera in conformità ai progetti strutturali autorizzati. Entrambi i documenti, è da precisare, sono riferiti sia al progetto originario e sia al progetto di variante del deposito al Genio Civile n.1518/12-AQ.
7 Essendo che, con l'attestazione di avvenuto deposito del Collaudo Statico al Genio Civile
l'iter burocratico presso codesto ente è stato concluso, non essendoci tra gli atti di causa la totalità dei documenti progettuali depositati al Genio Civile, con i quali fare ulteriori eventuali riscontri, ed assodati i contenuti dei predetti elaborati progettuali e le attestazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore prima viste, è da ritenere che l'opera realizzata sia conforme ai progetti autorizzati dal Genio Civile, ovvero sia al progetto originario di cui all'attestazione di avvenuto deposito prot. usc. n. 64605 del 15 ottobre 2013 e sia alle variazioni introdottegli con il progetto di variante n.1518/12-AQ di cui all'attestazione di avvenuto deposito prot. usc. n. 69872 del 05 dicembre 2014” ( cfr pagg 8-9);
- Infine, “Nella lettera prot. n. MIBACT-SABAP-AQ 63 0005707 CI.34.00.00/01/2.689 del 11 ottobre 2017, della “ Controparte_9
” (cfr. allegato n. 3) la Soprintendenza afferma la “regolarità” dell'immobile in
[...]
esame. Infatti, tra le altre cose, nella stessa lettera la Soprintendenza attesta che “…
Nell'aggregato in parola, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono stati esperiti decine di sopralluoghi ispettivi finalizzati a verificare in situ il reale andamento dei lavori e che questi fossero sempre, ed al mas simo grado, compatibili con le esigenze di tutela. … A seguito delle numerose sollecitazioni del Sig. è stato esperito anche uno specifico sopralluogo Pt_1
congiunto in data 8 giugno 2017 che ha visto la compresenza del sottoscritto responsabile del procedimento, del maresciallo dell'Arma dei Carabinieri …, del rappresentante della proprietà, …, e dei progettisti incaricati. Durante la visita si è avuto modo di prendere atto che tutte le lavorazioni li effettuate corrispondevano a quanto previsto in progetto a quanto concordato nel corso dell'esecuzione dei lavori e, comunque, a quanto contemplato nelle migliori pratiche del restauro”. Da evidenziare che, detta lettera ed il sopralluogo a cui essa si riferisce sono successivi all'ultimazione dei lavori in esame che risale al 16 marzo 2016.
Perciò, non avendo tra gli atti di causa tutti i verbali redatti in occasione dei vari sopralluoghi in sito espletati dal responsabile della soprintendenza, con i quali poter fare ulteriori eventuali riscontri, è da ritenere che l'opera realizzata sia conforme a quanto dalla
Soprintendenza approvato essendo lo stesso ente ad attestarlo” (cfr pagg 9-10);
- Infine, l'esperto ha ulteriormente specificato che “….in occasione dei sopralluoghi sui luoghi di causa si è potuto riscontrare che lo stato attuale dell'immobile in esame è corrispondente agli elaborati progettuali, in atti di causa, attinenti alla SCIA di variante n.0081793 del 16 settembre 2015 depositata presso il Comune . Anche le planimetrie catastali, come CP_9
evidente dalla visura allegata (cfr. allegato n. 4) sono conformi allo stato attuale dell'immobile in esame” (cfr pag 10);
8 In definitiva, è quindi possibile affermare che:
- L'esperto ha valutato il materiale documentale presente in atti e conosciuto dallo stesso odierno appellante;
- Le valutazioni a cui è pervenuto si sono basate anche sui sopralluoghi effettuati presso l'immobile per cui è causa;
- La mancanza della totalità dei documenti progettuali afferisce al riparto dell'onere della prova gravante sulle parti atteso che la CTU non può rappresentare un mezzo idoneo a colmare eventuali lacune in tal senso;
- Ai fini della valutazione sulle conclusioni dell'esperto è chiaramente sufficiente attenersi ad un riscontro (peraltro motivato come nella fattispecie) tra la situazione di fatto e gli elaborati presenti agli atti;
- Il materiale indicato e assunto a fondamento della decisione è stato quindi quello versato in atti;
c) La consulenza ha poi provveduto a dare risposta su ciascuno dei vizi indicati operando una sostanziale distinzione degli stessi in due macroaree;
in una prima, contenente quelli indicati alle lettere A,C,E,H,I,J, K, M, riconducibili alla eliminazione delle volte al piano terra;
in una seconda, invece, sono stati inseriti i vizi elencati alle lettere B, D,F,G,L, N.
Deve, per ragioni di completezza espositiva, procedersi alla disamina di ciascuna delle ipotesi prospettate non senza aver prima evidenziato che ai fini della fondatezza dell'azione ai sensi dell'art. 1669 cod civ le opere realizzate in contrasto con quanto riportato nei titoli autorizzativi devono comunque risultare idonee a produrre un rischio sismico e quindi incidere sul godimento dell'immobile.
Venendo a ciascuno dei vizi, è possibile affermare quanto segue.
Al piano terra e segnatamente nel locale cucina-soggiorno (vizio lettera A) vi è stata la sostituzione delle volte originarie con la sostituzione di “volte emulate” senza che ciò abbia inciso, in assenza di ulteriori elementi, sulla stabilità sismica dell'intero complesso (cfr pag
12 della CTU).
Per tale locale (vizio B) è stata ipotizzata una cubatura inferiore rispetto alle caratteristiche minime di 27 mc, ma sul punto l'esperto ha così concluso per “Il sostanziale riscontro, tra lo stato attuale e lo stato pre-sisma Abruzzo del 2009, delle altezze di imposta e di colmo delle volte a botte sia nell'ambiente cucina e sia nell'ambiente soggiorno;
2. La riduzione della superficie netta della cucina dovuta al restringimento del lato lungo della stanza causato dalla realizzazione di un giuntotecnico a confine con altre proprietà. Tale variazione, ad ogni
9 modo, non compromette il rispetto della cubatura minima della stanza. Infatti, nel conteggio della cubatura è da considerare anche lo spazio di passaggio verso la scala interna in quanto facente parte, senza separazioni, dello stesso ambiente” (cfr pag 14).
Con riguardo alla mancata indicazione della realizzazione del “cordolo” (vizio lettera C) è stato chiarito che “ in questo caso, al progetto originario di cui all'attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile prot. usc. n. 64605 del 15 ottobre 2013 che, come ampiamente relazionato in precedenza, è stato variato ed integrato dal successivo progetto di variante di cui all'attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile prot. usc. n. 69872 del 05 dicembre
2014” (cfr pag 14).
Per quanto concerne la sostituzione della balaustra (vizio lettera D) “la carenza in atti di causa della documentazione progettuale completa non consente di riscontrare cosa fosse previsto a riguardo per la balaustra in esame” e comunque “Dal confronto delle immagini su riportate, oltre a rilevare segni di danneggiamento della preesistente balaustra causati dai crolli, si evince la totale somiglianza tra la balaustra preesistente e quella attuale (cfr pagg 17 e 19).
Nella camera e locale disimpegno (vizio lettera E) è presente “…un'unica volta a padiglione in conformità agli elaborati progettuali in atti di causa” (cfr pag. 19).
La sostituzione della finestra (vizio lettera F) “…non altera “lo schema originario delle facciate”. Non è neppure sostenibile che l'infisso in questione fosse sottoposto a tutela della
Soprintendenza condizione che, eventualmente, potrebbe presentarsi in presenza di infissi di pregio storico/architettonico per tipologia dei materiali e fattezza costruttiva ma non, certamente, per una moderna finestra in “vetrocemento” come quella in questione” (cfr pag.
19).
Quanto allo spostamento dell'ingresso (vizio G) l'esperto ha così concluso “Nel corso dei sopralluoghi sui luoghi di causa si è rilevato che l'accesso all'unità immobiliare in esame avviene da una porta finestra, posta nella cucina al piano terra, che è risultata apribile e funzionale” (cfr pag 21).
Sulla conservazione delle caratteristiche compositive originarie (vizio lettera H) valgono le considerazioni già in precedenza svolte e fondate sulla documentazione citata ed in particolare
“La formazione delle cd. “lunette” è dovuta alla realizzazione, legittimata come risultante dagli atti di causa, della tipologia di intervento strutturale eseguito. (cfr pag.22), mentre “Per quanto riguarda infine la presenza di “grate di protezione” e la tipologia di infissi previsti in progetto, come più volte specificato in precedenza, sono dettagli non riscontrabili sulla scorta dei soli atti di causa” (cfr pag 23).
10 Il solaio S3 (vizio lettera I) è stato collocato sopra la volta emulata, mentre non vi è stata una violazione dei prospetti (vizio lettera J): “ A seguito dei sopralluoghi sui luoghi di causa, si è riscontrato che lo spessore del solaio del primo piano è maggiore rispetto alla configurazione precedente al sisma del 2009. Anche la scala esterna, di collegamento dal piano terra al piano primo dell'immobile in esame, risulta di nuova realizzazione” (cfr pag 25).
Anche per la quasi totale demolizione del corpo B (vizio lettera K) il CTU ha precisato “..si ribadisce, che paragonare lo stato di fatto dell'opera ad un livello di progettazione superato al fine di attestarne la sua difformità, per di più in presenza di atti ufficiali sui quali, come visto, viene affermata la regolarità dell'intervento, è privo di fondamento tecnico” (cfr pag
26).
Sul danneggiamento della pavimentazione corte esterna (vizio lettera L) l'esperto ha chiarito che “…le sole documentazioni prodotte in giudizio dalle parti in causa non consentono di accertare se la pavimentazione esterna sia stata oggetto, o meno, di lavorazioni connesse agli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma Abruzzo 2009. In occasione dei sopralluoghi espletati sui luoghi di causa, come evidente dalle foto di seguito riportate, non si sono rilevati danneggiamenti della pavimentazione esterna riconducibili a sovraccarichi
(ad esempio mancanza e/o rottura di elementi;
presenza di buche e/o avvallamenti etc etc), mentre risulta evidente il mancato utilizzo e manutenzione degli stessi spazi data la nascita di una diffusa vegetazione spontanea” (cfr pag. 28). Ed ancora, “All'interno dell'unità immobiliare in esame, inoltre, non si sono riscontrati danni evidenti, e/o segni visibili di altro tipo, riconducibili ad allagamenti dovuti ad un eventuale “versamento” dell'acqua piovana dalla pavimentazione esterna direttamente all'interno dell'abitazione” (cfr pag 29).
Quanto alle dimensioni della finestra sulla parete comune con (vizio Persona_3
lettera M), è stato rilevato che “In detta finestra non si è rilevata la presenza degli stipiti in pietra la cui esistenza, al momento del sisma del 2009, è documentata dalle fotografie in atti di causa. La carenza della documentazione progettuale, come già più volte specificato, non consente di accertare se tra le lavorazioni previste fosse stabilito il ripristino degli stipiti in pietra per la finestra in esame” (cfr pag 33).
Infine, il pavimento del primo piano non è risultato innalzato (vizio lettera N) mentre “ Per quanto concerne gli “stipiti” in pietra interni alla “camera 2”, relativi ad una porta chiusa verso altre proprietà, sono posti su porzioni di murature interessate da estesi interventi di consolidamento che hanno visto anche la demolizione integrale di parte delle murature stesse.
Tale circostanza è desumibile dalle documentazioni in atti di causa” (cfr pag. 33).
11 d) Un discorso a parte, invece, merita il problema delle infiltrazioni.
Sul punto, nella CTU è stato riportato quanto segue: “A seguito dei sopralluoghi sui luoghi di causa si è riscontrata la presenza di umidità di risalita al piano terra dell'immobile in esame, prevalentemente diffuse sulle pareti della cucina e del corridoio. Detta umidità, come evidente dalle foto di seguito riportate, ha causato lo scrostamento dello strato superficiale di intonaco ed il conseguente distacco dei battiscopa……. la carenza di documentazione progettuale tra gli atti di causa non consente di verificare se tra le lavorazioni previste vi fossero anche interventi atti ad ostacolare la risalita di umidità sulle murature portanti dell'edificio.L'umidità di risalita, in casi analoghi, è noto essere dovuta ad una combinazione di più fattori, quali: Alla natura dell'immobile. Trattasi infatti di un edificio storico le cui le pareti portanti originarie non sono isolate dalle fondazioni dell'edificio.
Su tali edifici è frequente riscontrare umidità di risalita ai piani terra che, originariamente, erano conseguentemente destinati a cantine;
Ai lavori di ristrutturazione eseguiti. I diffusi interventi di consolidamento, realizzati sull'immobile in esame a seguito dei danni causati dal sisma del 2009, ha sicuramente visto largo impiego di materiali da costruzione (ad esempio malte per il consolidamento strutturale;
realizzazione di nuovi intonaci;
realizzazione di nuovi massetti … etc) con conseguente utilizzo di ingenti quantità di acque di impasto. Acqua che, con il tempo e l'areazione costante dei locali tenderà ad evaporare con conseguente asciugatura delle murature;
Alla mancata areazione degli ambienti interni. In occasione dei sopralluoghi sui luoghi di causa si è constatato che l'immobile era chiuso ed inutilizzato da tempo non garantendo, dunque, un idoneo ricambio d'aria che avrebbe anche favorito
l'asciugatura delle malte specificate al punto precedente. Infatti, la presenza di umidità è localizzata soprattutto sulle pareti della cucina che è l'ambiente più confinato e meno areato”
(cfr pagg. 15-16).
Ed ancora, “Davanti all'ingresso all'abitazione, ovvero nella cucina, non si è invece rilevata la presenza di griglie di raccolta delle acque piovane come evidente dalle ultime due foto riportate nella pagina seguente…. la pendenza della pavimentazione esterna, come riscontrato durante il sopralluogo sui luoghi di causa del 14 marzo 2023, è risultata essere opposta all'immobile in esame così da convogliare l'acqua verso l'esterno In base ai rilievi effettuati è pertanto da escludere che, in caso di eventi meteorici possa eventualmente verificarsi il “versamento” dell'acqua piovana all'interno dell'abitazione in esame.
Ad ogni modo è opportuno che la griglia di raccolta delle acque, posizionata in prossimità della porta finestra del soggiorno, venga traslata verso il centro della pavimentazione della corte fino al bordo esterno delle fioriere. Conseguentemente andrà anche variata, localmente,
12 la pendenza della pavimentazione esterna in prossimità della porta finestra stessa” (cfr pagg
29-30).
3.2.In conclusione, è quindi possibile affermare che non è stata acquisita la prova dell'esistenza di vizi tali da pregiudicare il godimento e la funzionalità.
La giurisprudenza ha oramai ampliato l'ambito di operatività della particolare ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 1669 cod civ tuttavia deve ritenersi fermo l'assunto secondo cui “Nel contratto di appalto, i 'gravi difetti' dell'edificio che fondano la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelli che, senza portare alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità” (cfr Corte Appello Bari, Sez II,
24.9.2024 n. 1187).
Sul punto, deve considerarsi che le prove orali (a più riprese invocate nel libello introduttivo del presente giudizio) non sono ammissibili per le ragioni in punto di rito a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono.
Le articolate censure sollevate alla CTU non possono essere condivise in quanto l'elaborato si è fondato sulla documentazione versata in atti e prodotta dalle parti.
L'esperto, inoltre, ha specificato che per alcuni dei vizi lamentati non è stato possibile fornire una risposta circa la causa in quanto la documentazione soprattutto progettuale prodotta si è rivelata frammentaria e non completa.
Anche per quanto attiene alla presenza dei fenomeni infiltrativi non può ritenersi la responsabilità della atteso che sono state indicate molteplici possibili cause del fenomeno tra cui, in CP_1
particolare, il non trascurabile dato (non contestato dall'odierno appellante) del mancato utilizzo dell'immobile di sua proprietà.
Alla luce, quindi, dell'insieme delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
Il tratto assorbente di quanto sin qui esposto esonera dall'addentrarsi delle ulteriori questioni sollevate dalla compagnia di assicurazione sull'operatività della polizza e sulla decadenza dell'azione (tanto di quella ex art 1669 cod civ che di quella astrattamente sussumibile, anche senza un'esplicita domanda in tal senso, sotto la previsione del combinato disposto degli articoli 1667 e 1668 cod civ.).
3.3. Resta, infine, da vagliare il quarto motivo sul regime delle spese di lite che il giudice di prime cure ha correttamente liquidato attenendosi al valore della controversia desumibile dall'importo della pretesa risarcitoria e peraltro con applicazione dei valori minimi.
13 Al rigetto della domanda, non può che conseguire la condanna alla rifusione delle spese anche nei confronti della compagnia di assicurazione.
4. In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di ciascuna delle parti appellata la somma di € 13.000,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 atteso il valore della lite di poco superiore allo scaglio (valore della controversia da € 260.001 ad € 520.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 483/23 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
14 b) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellante delle spese del presente grado che liquida in € 13.000 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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