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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1591/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLOMBO GIORGIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLOMBO GIORGIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè la loro separazione consensuale venga omologata alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 I figli staranno con i genitori, rispettivamente per una settimana intera, a settimane alternate, una con la madre e la successiva con il padre, compreso il pernottamento dal lunedì alle ore 8.00 al successivo lunedì alle ore 8.00. Il genitore che ha i figli in custodia, compatibilmente con i propri turni di lavoro, si occuperà di accompagnarli a scuola e alle attività extrascolastiche/sportive. In caso di impossibilità dei genitori, entrambi ritengono di delegare i nonni, i fratelli e/o le sorelle per prenderli e/o portarli a scuola e/o ad impegni ludico/sportivo.
Questo regime di visita sarà mantenuto anche durante i periodi di sospensione scolastica.
Rispetto alla regolamentazione delle vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere due settimane consecutive, o non consecutive con i figli, nel mese di agosto, da comunicarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
Ogni genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove i bambini trascorreranno le fe-rie e, concordemente, i genitori decideranno la scelta del centro estivo per il periodo di vacanze.
I bambini trascorreranno le vacanze di Natale, a settimane alternate, una con la madre e la successiva con il padre, ad anni alterni. Per le vacanze di Pasqua, i bambini trascorreranno ad anni alterni la festività e il Lunedì dell'Angelo con i genitori.
Il tutto come meglio precisato e specificato nel “Piano Genitoriale- Comunicazione ai sensi dell'art. 473bis. 12 c.p.c.” concordato tra le parti e allegato al presente Ricorso (doc. 5 – piano genitoriale) che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni della separazione;
3) assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori della IG.ra a Pt_1 quest'ultima, mentre il IG. si è già trasferito, dal mese di aprile 2022, in CP_1 Via Falcone n. 35 a Marmirolo (MN), avendo già asportato i propri beni ed effetti personali. L'arredo e i beni mobili che si trovano nella casa coniugale, acquistati in corso di matrimonio rimarranno di proprietà esclusiva della IG.ra , Pt_1 senza riconoscimento di alcun rimborso economico al marito;
4) non disporre alcun obbligo di contribuzione nel mantenimento dei minori a carico di uno dei genitori a favore dell'altro, poiché in ragione dell'affido condiviso prescelto e del collocamento paritario dei figli entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento dei figli in pari misura. La IG.ra potrà Pt_1 percepire interamente l'Assegno Unico Familiare, ri-nunciando il IG. a CP_1 qualsiasi richiesta in tal senso.
I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie extra, secondo il protocollo seguente, con obbligo di reciproco rimborso secondo le modalità qui indicate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Ser-vizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
2 farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mate-riale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbiglia-mento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicura-zione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) dare atto che con Atto del 15/12/2023 la IG.ra ha provveduto al Pt_1 Con trasferimento delle sue quote Societarie della . a favore del IG. CP_3
(doc. 6 - 7 – visura camerale GIA. del 12.02.2024 e atto di CP_1 CP_3 cessione quote). Le parti si sono accordate nel senso che tutti i debiti a carico della società, anche se contratti prima del trasferimento delle quote, restano a 3 carico del IG. . I debiti strettamente personali resteranno Controparte_1 invece a carico del coniuge che li ha contratti;
6) dare atto che il conto corrente n. 263388, in essere presso Banca Cremasca e Mantovana ed intestato ad entrambe le parti, era in uso alla IG.ra dal Pt_1 mese di aprile 2022. Il IG. dichiara pertanto di nulla avere a che CP_1 pretendere e/o volere in relazione alle somme ivi depositate;
le parti decidono la chiusura di suddetto conto corrente;
7) dare atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere in egual misura il denaro contante e i risparmi accumulati in vigenza di matrimonio;
ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata già risolta e i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con reciproca rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento personale, non ricorrendone i presupposti di legge (doc. 7 – dichiarazione dei redditi);
8) i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione dei documenti validi per l'espatrio dei minori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PORTO MANTOVANO in data 22/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 13 ,parte II, serie A, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.7.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1591/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLOMBO GIORGIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLOMBO GIORGIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè la loro separazione consensuale venga omologata alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 I figli staranno con i genitori, rispettivamente per una settimana intera, a settimane alternate, una con la madre e la successiva con il padre, compreso il pernottamento dal lunedì alle ore 8.00 al successivo lunedì alle ore 8.00. Il genitore che ha i figli in custodia, compatibilmente con i propri turni di lavoro, si occuperà di accompagnarli a scuola e alle attività extrascolastiche/sportive. In caso di impossibilità dei genitori, entrambi ritengono di delegare i nonni, i fratelli e/o le sorelle per prenderli e/o portarli a scuola e/o ad impegni ludico/sportivo.
Questo regime di visita sarà mantenuto anche durante i periodi di sospensione scolastica.
Rispetto alla regolamentazione delle vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere due settimane consecutive, o non consecutive con i figli, nel mese di agosto, da comunicarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
Ogni genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove i bambini trascorreranno le fe-rie e, concordemente, i genitori decideranno la scelta del centro estivo per il periodo di vacanze.
I bambini trascorreranno le vacanze di Natale, a settimane alternate, una con la madre e la successiva con il padre, ad anni alterni. Per le vacanze di Pasqua, i bambini trascorreranno ad anni alterni la festività e il Lunedì dell'Angelo con i genitori.
Il tutto come meglio precisato e specificato nel “Piano Genitoriale- Comunicazione ai sensi dell'art. 473bis. 12 c.p.c.” concordato tra le parti e allegato al presente Ricorso (doc. 5 – piano genitoriale) che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni della separazione;
3) assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori della IG.ra a Pt_1 quest'ultima, mentre il IG. si è già trasferito, dal mese di aprile 2022, in CP_1 Via Falcone n. 35 a Marmirolo (MN), avendo già asportato i propri beni ed effetti personali. L'arredo e i beni mobili che si trovano nella casa coniugale, acquistati in corso di matrimonio rimarranno di proprietà esclusiva della IG.ra , Pt_1 senza riconoscimento di alcun rimborso economico al marito;
4) non disporre alcun obbligo di contribuzione nel mantenimento dei minori a carico di uno dei genitori a favore dell'altro, poiché in ragione dell'affido condiviso prescelto e del collocamento paritario dei figli entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento dei figli in pari misura. La IG.ra potrà Pt_1 percepire interamente l'Assegno Unico Familiare, ri-nunciando il IG. a CP_1 qualsiasi richiesta in tal senso.
I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie extra, secondo il protocollo seguente, con obbligo di reciproco rimborso secondo le modalità qui indicate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Ser-vizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
2 farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mate-riale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbiglia-mento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicura-zione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) dare atto che con Atto del 15/12/2023 la IG.ra ha provveduto al Pt_1 Con trasferimento delle sue quote Societarie della . a favore del IG. CP_3
(doc. 6 - 7 – visura camerale GIA. del 12.02.2024 e atto di CP_1 CP_3 cessione quote). Le parti si sono accordate nel senso che tutti i debiti a carico della società, anche se contratti prima del trasferimento delle quote, restano a 3 carico del IG. . I debiti strettamente personali resteranno Controparte_1 invece a carico del coniuge che li ha contratti;
6) dare atto che il conto corrente n. 263388, in essere presso Banca Cremasca e Mantovana ed intestato ad entrambe le parti, era in uso alla IG.ra dal Pt_1 mese di aprile 2022. Il IG. dichiara pertanto di nulla avere a che CP_1 pretendere e/o volere in relazione alle somme ivi depositate;
le parti decidono la chiusura di suddetto conto corrente;
7) dare atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere in egual misura il denaro contante e i risparmi accumulati in vigenza di matrimonio;
ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata già risolta e i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con reciproca rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento personale, non ricorrendone i presupposti di legge (doc. 7 – dichiarazione dei redditi);
8) i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione dei documenti validi per l'espatrio dei minori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PORTO MANTOVANO in data 22/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 13 ,parte II, serie A, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.7.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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